Apparecchi galleggianti collettivi/atolli - attenzione cambiano le regole [pag. 31]

Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 301/344
Lo ha già detto Van e non posso non quotarlo.
Lasciate libero questo topic per considerazioni solo legali, apritene un altro semmai per quelle commerciali (ma serie...), sennò non ci si capisce più nulla.
Ammiraglio di squadra
misterpin (autore)
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- 302/344
bobo ha scritto:
Lo ha già detto Van e non posso non quotarlo.
Lasciate libero questo topic per considerazioni solo legali, apritene un altro semmai per quelle commerciali (ma serie...), sennò non ci si capisce più nulla.


Io direi di aspettare ad aprire un nuovo topic fino a che i prezzi saranno uniformi e la legge sia stata pubblicata sulla G.U.. Ho messo quella tabella perchè in post precedenti si erano scritti dei prezzi teorici e avendo avuto una preventivo ufficiale volevo far capire su che base ci si sta orientando tutto qui.
2° Capo
tasso
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- 303/344
Per Chicca, il regolamento della zattere (oltre le 12 miglia) è già uscito in data 12 Agosto 2002 con il n. 212 ed è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale.
Il decreto Dirigenziale relativo alle caratteristiche tecniche delle nuove zattere , previste dall'art 54 del 21/12/2008 è stato firmato in data 02/03/2008 dall'Ammiraglio Pollastrini e verrà pubblicato a breve sulla gazzetta ufficiale, e entrerà in vigore dopo 14 giorni dalla pubblicazione.
A quel punto non si potranno più fabbricare e revisionare gli apparecchi vecchi, le barche nuove dovranno imbarcare le nuove zattere.
a seguire verrà emanata un'apposito decreto che stabilirà le modalità di sostituzione degli apparecchi galleggianti a bordo delle imbarcazioni, non a scadenza o quando si renderà necessaria la loro sostituzione , ma entro la prossima stagione 2010.

E questo non è un sentito dire, lo assicuro.
Contrammiraglio
CHICCA
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- 304/344
tasso ha scritto:
Per Chicca, il regolamento della zattere (oltre le 12 miglia) è già uscito in data 12 Agosto 2002 con il n. 212 ed è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale.
Il decreto Dirigenziale relativo alle caratteristiche tecniche delle nuove zattere , previste dall'art 54 del 21/12/2008 è stato firmato in data 02/03/2008 dall'Ammiraglio Pollastrini e verrà pubblicato a breve sulla gazzetta ufficiale, e entrerà in vigore dopo 14 giorni dalla pubblicazione.
A quel punto non si potranno più fabbricare e revisionare gli apparecchi vecchi, le barche nuove dovranno imbarcare le nuove zattere.
a seguire verrà emanata un'apposito decreto che stabilirà le modalità di sostituzione degli apparecchi galleggianti a bordo delle imbarcazioni, non a scadenza o quando si renderà necessaria la loro sostituzione , ma entro la prossima stagione 2010.

E questo non è un sentito dire, lo assicuro.


Forse NON riesco a farMI capire bene.................... ORA TENTO DI DUOVO :

1 - Ho scritto nel giurassico (ovvero mesi addietro) che NON esisteva ancora il Dlgs Ministeriale indicante i requisiti tecnici.
2 - ll DD firmato dall'egregio Pollastrini NON è indirizzato all'Utenza, ma al comportamento che dovrà tenere il personale della CP-GC ..... ed è pregno delle indicazioni "guidate" dall'unione costruttori e per la pubblicazione sulla GU (trasformato in Dlgs) lo avrebbe dovuto firmare il Ministro e non Pollastrini.
Non dubito che tutto ciò avverrà a breve dato che siamo alla fase conclusiva dell'accordo tra Ucina e Ministero il quale è l'UNICO ente Pubblico preposto all'emanazione dell'apposito Decreto.
3 - Che la scadenza fosse al limite del 31-12-2009 (magari 2010) l'ho sempre scritto nel giurassico (ovvero pagine e pagine addietro) e spero tanto di essermi sbagliato.
4 - Che le barche nuove "devono" sempre adeguarsi è una cosa, che si debba sostituire il vecchio è un'altra. Cerchiamo di non fare confusione..., anche con la rottamazione, le date di scadenza, i richiami a DD stampigliati sui prodotti e quant'altro necessario solo a mescolare le idee.

Dal Novembre 2008 ad oggi nulla è cambiato...., certo ..., cambierà..., come per i giubbetti..., ma tutte ste anticipazioni personalmente non aggiungono niente di certo all'incertezza generale.

Per me l'argomento si riaprirà solo con notizie certe e verificate.
Buona continuazione.
Felice
C
>>>>> Mi piacerebbe capire CHI SONO ........... ma NON affrettatevi a scriverlo !!!!! Anche se non mi offendo <<<<<
Ammiraglio di squadra
misterpin (autore)
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- 305/344
CHICCA ha scritto:

Per me l'argomento si riaprirà solo con notizie certe e verificate.
Buona continuazione.
Felice
C


Quoto
Site Admin
VanBob
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- 306/344
misterpin ha scritto:
Io direi di aspettare ad aprire un nuovo topic fino a che i prezzi saranno uniformi e la legge sia stata pubblicata sulla G.U.. Ho messo quella tabella perchè in post precedenti si erano scritti dei prezzi teorici e avendo avuto una preventivo ufficiale volevo far capire su che base ci si sta orientando tutto qui.

Invece se dobbiamo parlare di prezzi (anche teorici) si deve farlo in un nuovo topic. Se poi non vogliamo farlo va bene ma NON facciamolo neanche in questo.

Ha ragione Chicca, inutile continuare fino a nuovi avveniementi che modifichino l'attuale situazione!
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Utente allontanato
Darth Monk
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- 307/344
Azz, stavo rileggendo il topic sui VHF portatili, e ho letto il rimando di van bob (grazie) a questo bel topic !!!

Se è vero...'cci loro !!!

Comunque sul sito della capitaneria non c'è scritto alcunché a riguardo !
Lomac 500 + Honda BT40 + Ellebi 522
Comune di 1° Classe
CinAle
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- 308/344
Ed infine è stato pubblicato..senza alcun periodo transitorio Mad !!
G.U. n 85 del 11 aprile 2009...proprio per augurare la buona pasqua!!
Capitano di Fregata
glucasub
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- 309/344
Caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' di diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa. (09A03953) (GU n. 85 del 11-4-2009 )

IL comandante GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
«Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto l'art. 54, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante il
«Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171», il quale dispone che dal 1° gennaio 2009 gli
apparecchi galleggianti devono essere sostituiti con zattere di
salvataggio autogonfiabili i cui requisiti tecnici saranno
determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme
sul riordino della legislazione in materia portuale», che attribuisce
la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 7, comma g), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il «regolamento di
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 2 dicembre
1977, recante «Caratteristiche e requisiti degli apparecchi
galleggianti (rigidi) per la nautica da diporto» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29
settembre 1999, n. 412, «Regolamento recante norme tecniche
concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi
galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da
utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto»;
Visto il decreto dirigenziale 16 luglio 2002, n. 641, recante
«Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili,
delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di
evacuazione marini e degli sganci idrostatici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2002;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 agosto 2002, n.219, «Regolamento recante caratteristiche tecniche
e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente
sulle unita' da diporto»

Decreta:


Art. 1.

Zattere per la navigazione entro 12 miglia


1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, gli apparecchi
galleggianti installati sulle unita' da diporto sono sostituiti da
zattere di salvataggio aventi le seguenti caratteristiche:
a) conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 12 agosto 2002, n. 219, di seguito denominato decreto
219/2002, con le seguenti prescrizioni e deroghe all'allegato «A»:
1. paragrafo 1, lettera i) - il fondo della zattera isolato
contro il freddo non e' richiesto;
2. paragrafo 1, lettera j) - la tenda di copertura della zattera
non e' richiesta;
3. paragrafo 5, lettera b) - la zattera deve avere almeno due
tasche stabilizzatrici, di uguale volume, posizionate
simmetricamente, la cui capacita' totale non deve essere, comunque,
inferiore ad 80 litri;
4. paragrafo 6, lettera h) - il materiale retroriflettente da
installare per meta' sul fondo e per la restante parte sulla mezzeria
del tubolare superiore della zattera, deve avere una superficie
complessiva minima non inferiore a 1000 cmq;
5. paragrafo 6, lettera i) - le luci interne ed esterne non sono
richieste;
6. paragrafo 7 - le dotazioni minime di emergenza di cui deve
essere dotata la zattera sono le seguenti:

=====================================================================
tipo di dotazione | quantita'
=====================================================================
Soffietto di gonfiamento | 1
---------------------------------------------------------------------
Coltello, a lama fissa con impugnatura galleggiante (a) | 1
---------------------------------------------------------------------
Torcia elettrica stagna, dotata di idonee pile elettriche|
conservate separatamente in una busta stagna | 1
---------------------------------------------------------------------
sassola | 1
---------------------------------------------------------------------
Kit di riparazione (b) | 1
---------------------------------------------------------------------
Pagaie | 2
---------------------------------------------------------------------
Spugna | 2
---------------------------------------------------------------------
Fischietto | 1
---------------------------------------------------------------------
Contenitore di acqua (per persona) |0.250 litri

(a) deve essere collegato ad una sagola e sistemato in una tasca
vicino al punto di attacco della barbetta della zattera.
(b) comprendente almeno una serie di pezze di varia misure e
mastice adatti.
b) Almeno il tubolare superiore della zattera deve essere
realizzato in un colore altamente visibile, in accordo alla norme
internazionali vigenti.
c) Ogni zattera comprensiva delle proprie dotazioni deve essere
racchiusa in una sacca, che ne permetta il sottovuoto, a sua volta
inserita in un idoneo contenitore.
d) Agli elementi per la marcatura previsti dall'allegato «E» al
decreto 219/2002, deve essere aggiunta la dicitura «zattere aperte
per la navigazione entro dodici miglia dalla costa».
2. La prima revisione delle zattere di cui al presente articolo
deve essere effettuata a 36 mesi e le successive ogni 24 mesi.
3. Le zattere di salvataggio, per tutti gli altri aspetti non
specificatamente contemplati nel presente decreto, sono sottoposte
alla disciplina dettata con il decreto 219/2002 e devono essere
approvate in accordo alle procedure di cui all'art. 11 del medesimo
decreto.
Art. 2.

Equivalenze


1. Possono essere utilizzate, a bordo delle unita' da diporto
nazionali, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee
per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione
dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, se tali prodotti
sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per
la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a
condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di
protezione equivalente a quello perseguito dalla presente
regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare.
Roma, 2 marzo 2009
Il comandante generale: Pollastrini
il mare va' rispettato e temuto se no lui non rispetta te' perche' di te non ha paura.

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