Carrello TATS, masse, sovraccarico, patente B-E e sanzioni.

Ammiraglio di divisione
rickyps971 (autore)
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- Ultima modifica di rickyps971 il 03/02/12 12:26, modificato 3 volte in totale
Ciao a tutti,
questo non è un vero e proprio tutorial, per due motivi: perché tratta solo una parte dell'argomento rimorchi e perché l'idea di un tutorial è già nata per mano di Roccaste, che penso la stia sviluppando e perfezionando per renderla definitiva.
Il mio è solo un condensato degli argomenti citati nel titolo, che spero possa servire a fare un po’ di chiarezza su argomenti triti e ritriti in topic da decine di pagine, sparsi e dispersi qua e là.

Partiamo con un concetto banale e noto certamente a molti, ma concettualmente molto importante per affrontare gli argomenti successivi:

-COME SI DEFINISCE LA CATEGORIA DI UN VEICOLO E LA RELATIVA PATENTE:

La categoria di ogni veicolo, perlomeno di quelli che interessano a noi, si stabilisce sulla base dei dati riportati sulla carta di circolazione.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che se un'autovettura ha una massa complessiva a pieno carico (d'ora in poi MCAPC) inferiore a 35 q.li sarà sempre e comunque un veicolo da patente "B", così come un autocarro con MCAPC di 50 q.li (sulla carta di circolazione) sarà sempre e comunque un veicolo da patente "C".
Questo perché è l’ORIGINE che conta, cioè i valori delle masse riportati sulle carte di circolazione.
All'atto pratico, questo significa che per condurre un'autovettura da patente "B" sovraccaricata a punto tale da avere una MCAPC (in pesa) superiore ai 35 q.li, non sarà comunque necessaria una patente di categoria “C”, in quanto quel veicolo è in ORIGINE un veicolo da patente "B", eventualmente sanzionabile per sovraccarico.
Per contro, per condurre un autocarro da 50 q.li che, completamente scarico, dovesse pesare meno di 35 q.li, non sarà comunque sufficiente una patente di categoria “B”, in quanto quel veicolo è in ORIGINE un veicolo da patente “C”, anche se scarico dovesse risultare inferiore ai 35 q.li di MCAPC.
La stessa cosa vale anche per i rimorchi: i rimorchi hanno una propria carta di circolazione con indicate la portata e la MCAPC.
Questi sono i valori da prendere sempre in considerazione per il calcolo delle masse, al fine di stabilire la patente necessaria per un determinato convoglio.
Ed è quello che viene normalmente effettuato nei controlli su strada: si prendono le due carte di circolazione e si guardano le MCAPC riportate (oltre alla massa a vuoto del trattore), per stabilire a che categoria di patente appartengano il veicolo trattore e l'intero convoglio.
La legge, però, fa delle eccezioni: i rimorchi leggeri (cioè fino a 750 Kg.) che NON fanno cumulo con le MCAPC dei veicoli trattori ed i rimorchi TATS, cioè per trasporto attrezzature turistiche e sportive.


-I RIMORCHI tats: LA MCAPC E LA MASSA MINIMA COMPLESSIVA AMMESSA AL TRAINO:

I rimorchi tats hanno una MCAPC riportata sulla carta di circolazione ed una Massa Minima Complessiva Riconosciuta per il Traino (o massa minima ammessa per il traino), di norma indicata su una targhetta applicata al telaio del rimorchio.
La MCAPC dei tats viene presa in considerazione, oltreché per stabilire i limiti di massa del veicolo, anche per stabilire la categoria di ORIGINE del convoglio: se vengono rispettati entrambi i limiti previsti per la conduzione con la sola patente “B” (“MCAPC trattore” + “MCAPC rimorchio” inferiore o uguale a 35 q.li E “MCAPC rimorchio” inferiore a “massa a vuoto trattore”), quel convoglio sarà SEMPRE E COMUNQUE un convoglio da patente “B”, anche, per esempio, in caso di sovraccarico del tats, accertato in pesa, tale da far superare i 35 q.li complessivi (sanzione per sovraccarico).
Se, invece, tali valori (da libretti) dovessero superare anche solo uno dei due parametri previsti, quel convoglio sarebbe considerato in ORIGINE un convoglio da patente “B-E” ma con le eccezioni previste dalla legge.
Quali sono queste eccezioni?
Mentre per un normale rimorchio si renderebbe sempre necessaria la patente “B-E” (anche a rimorchio completamente scarico), per i rimorchi tats l’attuale legge prevede che anche se in ORIGINE (cioè da libretti) il convoglio era da patente “B-E”, esiste la possibilità di condurre lo stesso convoglio con la sola patente “B” se si verificano tutte le condizioni sotto riportate:

-Il peso effettivo del rimorchio tats (valore da rilevare in pesa) sommato alla MCAPC del veicolo trattore (valore da rilevare sulla carta di circolazione) non supera i 35 q.li E il peso effettivo del rimorchio tats (valore da rilevare in pesa) non supera la massa a vuoto del veicolo trattore (valore da rilevare sulla carta di circolazione).


-GUIDA CON patente DI CATEGORIA DIVERSA O sovraccarico?

Una volta accertato che la massa effettiva del rimorchio tats, in pesa, supera la tara del veicolo trattore (da carta di circolazione) o che la somma della MCAPC del veicolo trattore (da carta di circolazione) e del peso effettivo del tats (in pesa) supera i 35 q.li, ci si potrebbe trovare di fronte a differenti ipotesi sanzionatorie, ma non necessariamente alla sanzione per “guida di veicoli con patente di categoria diversa”, come invece ritengono in molti.
Se, infatti, il convoglio era in origine un convoglio da patente “B”, non diventerà in nessun caso un convoglio da patente “B-E”; come già detto, infatti, se in origine (cioè dalle masse riportate sulle carte di circolazione) il convoglio rispettava entrambi i parametri per poter essere condotto con la sola patente “B” (massa complessiva e rapporto massa carrello/massa a vuoto trattore), resterà un convoglio da patente “B” anche in caso di sovraccarico del tats tale da superare uno od entrambi questi parametri.
Si incorrerà quindi nella sanzione prevista dall’art. 167 del C.D.S e cioè sovraccarico per convogli di massa complessiva inferiore alle 10 tonnellate.
Se, invece, il convoglio era in origine un convoglio da patente “B-E”, si godrà dei benefici previsti (cioè del fatto di poter condurre il convoglio con la sola patente “B”) fintanto che, tenendo conto della massa effettiva del tats risultante in pesa, si rispetteranno entrambi i parametri previsti per la guida convogli con patenti di categoria “B”.
In caso di sforamento anche solo di uno di questi due parametri, se non si è in possesso di patente di categoria “B-E”, si verrà sanzionati per “guida di veicoli con patente di categoria diversa” ed eventualmente anche per sovraccarico, se la massa accertata in pesa fosse addirittura superiore a quella consentita dalla carta di circolazione del tats.
In tutti i casi, inoltre, resterebbe da verificare la compatibilità tra la massa rimorchiabile e l’effettivo peso misurato in pesa, fonte anch’essa di sanzione amministrativa in caso di incompatibilità.

ESEMPIO:

Veicolo trattore:
-MCAPC (da carta di circolazione – valore “f.2”): 2.100 Kg.
-Massa rimorchiabile (da carta di circolazione – valore “o.1”): 1.700 Kg.
-Massa a vuoto (da carta di circolazione – pagina 3 “massa a vuoto”): 1.600 Kg.

Rimorchio tats:

-MCAPC (da carta di circolazione): 1.500 Kg.
-Massa minima ammessa al traino (da targhetta): 1.000 Kg.

Il convoglio è in ORIGINE un convoglio da patente “B-E”, perché la somma tra la MCAPC del veicolo trattore e la MCAPC del tats è 3.600 Kg., però può essere condotto con la sola patente “B” fino ad una massa complessiva effettiva del tats accertata in pesa di 1.400 Kg., in quanto la somma della massa effettiva del tats di 1.400 Kg. Con la MCAPC del veicolo trattore (da carta di circolazione) di 2.100 Kg. da un totale di 3.500 Kg. e la massa del tats non supera la massa a vuoto del trattore.
E saremmo in regola anche con l’agganciamento, in quanto la massa rimorchiabile del trattore è superiore alla massa del tats.
Oltre i 1.400 Kg. di massa effettiva del tats (in pesa) si renderebbe invece necessaria la patente “B-E”, in quanto la somma tra la massa effettiva del tats e la MCAPC del trattore (da carta di circolazione) supererebbe i 35 q.li E il convoglio è in origine un convoglio da patente “B-E”.
Sovraccaricando il tats dell’esempio fino ad una massa complessiva effettiva (in pesa) di 1.800 Kg., incorreremmo nelle seguenti sanzioni:
se muniti di patente “B-E”: sovraccarico e massa rimorchiabile;
se muniti di patente “B”: sovraccarico, massa rimorchiabile e guida di veicoli con patente di categoria diversa.


Le cose cambiano se cambia la categoria alla quale appartiene il convoglio in origine:

Veicolo trattore:
-MCAPC (da carta di circolazione – valore “f.2”): 1.900 Kg.
-Massa rimorchiabile (da carta di circolazione – valore “o.1”): 1.400 Kg.
-Massa a vuoto (da carta di circolazione – pagina 3 “massa a vuoto”): 1.300 Kg.

Rimorchio tats:
-MCAPC (da carta di circolazione): 1.200 Kg.
-Massa minima ammessa al traino (da targhetta): 900 Kg.

In questo caso il convoglio è in origine un convoglio da patente di categoria “B”, in quanto la somma delle MCAPC riportate sui libretti non supera i 35 q.li (1.900 + 1.200 = 3.100) e la MCAPC riportata sul libretto del tats non supera la massa a vuoto del trattore (1.200 Kg. < 1.300 Kg.).
In caso di sovraccarico con peso effettivo del tats, per esempio, di 1.700 Kg., anche se in possesso della sola patente “B” si verrà sanzionati “solo” per sovraccarico del rimorchio e per superamento della massa rimorchiabile, ma MAI per guida di veicoli con patente di categoria diversa, anche se la somma tra i due valori da prendere in considerazione (MCAPC trattore e peso effettivo tats) è di 3.600 Kg. e la massa effettiva del tats (in pesa) è superiore alla massa a vuoto del trattore (su carta di circolazione).
Questo perché, come spiegato sopra, il convoglio era in origine (cioè considerando i valori delle masse riportati sulle carte di circolazione) un convoglio da patente “B” e non potrà mai diventare un convoglio da patente “B-E” per il solo fatto di aver sovraccaricato il rimorchio.

-sovraccarico: COME SI CALCOLA?

Si prende la carta di circolazione del tats, si guarda la MCAPC indicata e si aggiunge il 5%; il valore ottenuto lo si arrotonda ai 100 Kg. superiori;
poi si prende il valore del peso effettivo misurato in pesa del tats e gli si sottrae il valore ottenuto con il calcolo sopra descritto;
Esempio:

-MCAPC del tats (da libretto): 1.500 Kg.;
-Peso effettivo del rimorchio (in pesa): 1.800 Kg.

1-si applica la tolleranza del 5 % alla MCAPC del tats (1.500 Kg. + 75 Kg.) che da un risultato di 1.575 Kg.;
2-si arrotonda il valore ottenuto ai 100 Kg. superiori e si ottiene quindi un valore finale di 1.600 Kg. di portata;
3-si sottrae dal peso effettivo del tats misurato in pesa il valore di massa complessiva ottenuto con i calcoli di tolleranza (1.800 Kg. – 1.600 Kg.) e si ottiene il valore di sovraccarico da prendere in considerazione: 200 Kg.

otterremo quindi il valore numerico che sarà preso in considerazione ai fini del calcolo della sanzione.
A questo punto riprendiamo in considerazione il valore di MCAPC indicato sulla carta di circolazione del tats (1.500 Kg.) e verifichiamo in quale fascia percentuale rientra il valore di sovraccarico calcolato:

10 % di 1.500 Kg.= 150 Kg.
20 % di 1.500 Kg.= 300 Kg.

Il sovraccarico (200 Kg.) è superiore al 10 % della MCAPC, ma è inferiore al 20 % della stessa.
Rientrerà quindi nella seconda ipotesi sanzionatoria, cioè sovraccarico superiore al 10 % della MCAPC riportata sulla carta di circolazione, ma inferiore al 20 %.

Le fasce sanzionatorie sono 4 (art. 167 C.d.S.):

-meno del 10 %: sanzione da 39 a 159 Euro e decurtazione di un punto dalla patente;
-oltre il 10 % ma entro il 20 %: sanzione da 80 a 318 Euro, decurtazione di 2 punti dalla patente ed obbligo di ripristino del carico;
-oltre il 20 % ma entro il 30 %: sanzione da 159 a 639 Euro, decurtazione di 3 punti dalla patente ed obbligo di ripristino del carico;
-oltre il 30 %: sanzione da 398 a 1.596 Euro, decurtazione di 4 punti dalla patente ed obbligo di ripristino del carico.

SI RICORDA CHE IN ALCUNI CASI DI INCIDENTE GRAVE CON CONVOGLIO sovraccarico, LA COMPAGNIA ASSICURATRICE HA LA FACOLTA’ DI RIVALERSI SULL’ASSICURATO!

Tutti i casi di sovraccarico oltre il 10 % della MCAPC indicata sul libretto prevedono, oltre alla relativa sanzione, il ripristino del carico a valori di legge, prima di poter proseguire il viaggio.
In quest’ultimo caso, verrà applicata anche la sanzione prevista per il superamento della massa rimorchiabile.

ATTENZIONE: la tolleranza del 5 % è prevista solo dall’art. 167 del C.d.S. ai fini del calcolo del sovraccarico; non esiste alcuna tolleranza ai fini del calcolo della categoria di appartenenza o della compatibilità con la massa rimorchiabile.


SANZIONE PER SUPERAMENTO MASSA RIMORCHIABILE:
Art. 63/4° e 5° C.d.S.: sanzione da 80 a 318 Euro, nessuna decurtazione di punti, nessuna sanzione accessoria.


SANZIONE PER GUIDA DI VEICOLI CON patente DI CATEGORIA DIVERSA:
Art. 125/3° C.d.S.: sanzione da 159 a 639 Euro e sospensione della patente di guida da uno a sei mesi.


CRONOTACHIGRAFO:
Sui convogli che superano i 35 q.li è obbligatoria l’installazione del cronotachigrafo SOLO SE USATI PER TRASPORTO MERCI CON SCOPI COMMERCIALI.

Un’autovettura od un autocarro che rimorchiano un tats (per esempio) sono esonerati dall’obbligo di installare il cronotachigrafo, anche se superano i 35 q.li e fino a 70 q.li complessivi.

A breve aggiornerò il topic con i riferimenti normativi (che ho già inserito in altri post) relativi sia al regolamento riguardante i tats (le famose circolari), sia alla ratifica da parte dell’Italia della normativa europea riguardante l’esenzione dall’obbligo di installazione del cronotachigrafo su convogli non utilizzati per trasporto merci a scopo commerciale.
Spero sia tutto chiaro…

Embarassed
Sempre il mare, uomo libero, amerai. (C. Baudelaire)
Capitano di Corvetta
vicc1981
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grande riepilogo, bravissimo rickyps!!
Contrammiraglio
roccaste
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rickyps971 ha scritto:
l'idea di un tutorial è già nata per mano di Roccaste, che penso la stia sviluppando e perfezionando per renderla definitiva.


Mi scuso con tutti, ma in questo periodo non ci ho messo proprio mano! Sono preso da altre cosette, e al momento attuale a rompere i maroni quotidianamente al concessionario affinchè mi prepari sta cavolo di barca..

Appena avrò sistemato questa faccenda, cercherò il tempo necessario per finire quel lavoro iniziato qualche mese addietro..
Focchi 680 + Honda BF200 + Rimorchio Cresci 1500Kg.
Capitano di Vascello
circondati
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Credo sia opportuno, per correttezza di informazione indicare anche i rapporti di traino che sono indipendenti dalle indicazioni dei libretti ma che limitano per categoria i pesi rimorchiabili.

e nel caso delle autovetture e autocaravan valgono 1.

In pratica, riassumendo, non si può trainare un rimorchio il cui peso effettivo sia maggiore del peso effettivo della motrice.

Per rapporto di traino si intende il peso effettivo rimorchio/perso effettivo della motrice.

Ale
Zar 65,Envirude Etec 200HO, carrello Tecnitrail 2000T.
Zar 75, Suzuki 300,Cresci 2700
Capitano di Vascello
circondati
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Citazione:


ALTRO ESEMPIO:

Veicolo trattore:
-MCAPC (da carta di circolazione – valore “f.2”): 2.500 Kg.
-Massa rimorchiabile (da carta di circolazione – valore “o.1”): 1.900 Kg.
-Massa a vuoto (da carta di circolazione – pagina 3 “massa a vuoto”): 1.800 Kg.

Rimorchio TATS:
-MCAPC (da carta di circolazione): 1.600 Kg.
-Massa minima ammessa al traino (da targhetta): 1.200 Kg.

In questo caso è sempre necessaria la patente “B-E”, in quanto il valore di 35 q.li complessivi viene superato già sommando la MCAPC del trattore con la massa minima ammessa al traino del TATS (2.500 Kg. + 1.600 Kg. = 4.100 Kg.), valore, quest’ultimo, che VIENE SEMPRE PRESO IN CONSIDERAZIONE senza necessità di andare in pesa, quindi a prescindere dall’effettivo peso del TATS.


Scusami, forse è l'ora e la stanchezza gioca brutti scherzi. Non capisco, parli di MCAPC della vettura 2500kg e massa minima ammessa per il traino che nell'esempio è 1200 ma hai indicato 1600 è un lapsus?
In ogni caso la somma farebbe 2500+1200= 3700 e saresti comunque fuori.(BE)

Ma in questo caso se aggancio alla detta vettura il carrello vuoto lo posso portare con la sola B.E fino all'occorenza dei 1000 kg (3500 - 2500 di MCAPC=1000) posso portarlo con la B

O sbaglio ?
Zar 65,Envirude Etec 200HO, carrello Tecnitrail 2000T.
Zar 75, Suzuki 300,Cresci 2700
Contrammiraglio
lone wolf
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Complimenti, malgrado l'osticità dell'argomento il tutto è di una chiarezza esemplare.
E' possibile avere chiarimenti sulle differenze dei pesi trainabili tra carrelli frenati e non. Ad oggi ne ho sentito di tutti i colori. Grazie e buona notte a tutti.
Mi sento come una foglia su un albero in autunno, ma c'è tanto vento.
Enzo Biagi 5/11/07
Contrammiraglio
albertgazza
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veramente esauriente e completo.
complimenti.
bravissimo richyps971 alias riccardo Felice
Ammiraglio di divisione
rickyps971 (autore)
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circondati ha scritto:
...parli di MCAPC della vettura 2500kg e massa minima ammessa per il traino che nell'esempio è 1200 ma hai indicato 1600 è un lapsus?


Lapsus! L'ho corretto, grazie!


circondati ha scritto:
Ma in questo caso se aggancio alla detta vettura il carrello vuoto lo posso portare con la sola B.E fino all'occorenza dei 1000 kg (3500 - 2500 di MCAPC=1000) posso portarlo con la B

O sbaglio ?


Questa non l'ho capita io... Embarassed
Se è lo stesso mio esempio, non lo puoi mai portare con la "B", altrimenti fammi sapere i dati del TATS. Wink
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Capitano di Vascello
circondati
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- 9/255
rickyps971 ha scritto:


circondati ha scritto:
Ma in questo caso se aggancio alla detta vettura il carrello vuoto lo posso portare con la sola B.E fino all'occorenza dei 1000 kg (3500 - 2500 di MCAPC=1000) posso portarlo con la B

O sbaglio ?


Questa non l'ho capita io... Embarassed
Se è lo stesso mio esempio, non lo puoi mai portare con la "B", altrimenti fammi sapere i dati del TATS. Wink


MI riferivo al tuo esempio.Il TATS, come hai scritto, ha dati di targa MCAPC 1600 e minima 1200 mentre la vettura ha MCAPC 2500.

Di conseguenza, per guidare con la sola B, il TATS, una volta caricato, non deve avere un peso effettivo alla bascula maggiore di 1000 kg

Corretto ?
Zar 65,Envirude Etec 200HO, carrello Tecnitrail 2000T.
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rickyps971 (autore)
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- Ultima modifica di rickyps971 il 30/05/11 14:55, modificato 1 volta in totale
No, e ti spiego il perchè: per il TATS è si fondamentale il peso effettivo (in pesa) ma solo quando questo è superiore o uguale alla massa minima ammessa al traino (indicata sulla targhetta).
Per valori di peso effettivo (in pesa) inferiori alla massa minima, viene sempre e comunque presa in considerazione quest'ultima.
Quindi un TATS che, scarico, in pesa risulti pesare 1.000 Kg., per la legge, nel caso del nostro esempio, sarà comunque un rimorchio da 1.200 Kg. proprio perchè il minimo ammesso è il dato indicato nella targhetta alla voce "massa minima complessiva riconosciuta per il traino".
La massa minima, come già detto, è infatti un valore da tenere sempre in considerazione, a prescindere dal risultato della pesa, ed è un dato che può essere utilizzato per l'eventuale accertamento dell'infrazione e conseguente verbalizzazione, senza necessità di andare in pesa.
Spero di essere riuscito a farmi capire.
Wink

Non è così: da approfondimenti è risultato che la massa minima ammessa al traino non può essere presa in considerazione ai fini della determinazione della categoria di patente
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