Carrello TATS, masse, sovraccarico, patente B-E e sanzioni. [pag. 2]

Capitano di Vascello
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- 11/255
E' chiaro, anzi chiarissimo.

Il problema è rappresentato dal fatto che non è quello che insegnano nelle scuole guida.A questo proposito ho fatto questa discussione con 2 diversi istruttori, di 2 scuole guide differenti, in quanto nel mio caso ricado proprio in questo esempio.

Ovvero auto con MCAPC=2500
Massa a vuoto 1800
capacità di traino 1900

avendo acquistato un carrello TATS da MCAPC 2000 e massa minima 1500 avevo la necessità di trainarlo vuoto.

Bene tu mi dici che non lo posso trainare, non avendo la BE (2500 di auto e 1500 di carrello=4000kg), mentre per i 2 istruttori invece sì in quanto il carrello pesa vuoto circa 550 kg( pesato) .

Ale
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rickyps971 (autore)
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- 12/255
Con la sola "B" non lo puoi rimorchiare nemmeno quando è scarico, altrimenti che senso avrebbe la massa minima?
L'argomento è si complesso, ma la questione della massa minima dovrebbe essere cosa nota nelle autoscuole.
Se, però, il verbale te lo pagano i due istruttori e ti fanno anche da autisti durante il periodo di sospensione della tua patente...
Felice Wink

P.S. E' bello toccare il fuoco con la mano degli altri... (a Genova, usano altre parti anatomiche per questo aforisma...) Sbellica
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Capitano di Vascello
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- 13/255
Credo, sia preoccupante.

Visto che stò facendo la patente e tra qualche giorno ho l'esame.......sigh!!!!
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- 14/255
rickyps971 ha scritto:
Con la sola "B" non lo puoi rimorchiare nemmeno quando è scarico, altrimenti che senso avrebbe la massa minima?




....Ad esempio, un rimorchio TATS omologato con massa complessiva a pieno carico di 2000 kg. e massa minima complessiva riconosciuta per il traino di 1500 kg. non dovrà necessariamente essere abbinato ad una motrice con capacità di traino di 2000 kg. ma potrà anche essere trainato da un veicolo trattore avente massa rimorchiabile comunque non inferiore al limite minimo. In questo caso, la portata utile effettiva del rimorchio TATS è data dalla differenza tra la massa rimorchiabile della motrice e la massa a vuoto del rimorchio stesso. L’utente avrà l’obbligo di caricare effettivamente il rimorchio fino al limite della massa rimorchiabile della sua motrice. Eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine dovranno stabilire la massa massima effettiva mediante verifica sulla bascula e non pretendere di imporre tale valore secondo quanto indicato sulla carta di circolazione del rimorchio come massa complessiva a pieno carico di omologazione.....


Questo potrebbe essere il senso.

In ogni caso proprio tutto chiaro non è. A dimostrazione di ciò è assurdo che chi dovrebbe insegnare e preparare la gente all'esame affermi, come tu dici, cose non rispondenti alla realtà.Mad
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rickyps971 (autore)
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- Ultima modifica di rickyps971 il 30/05/11 14:54, modificato 1 volta in totale
E' lo stesso discorso del calcolo delle masse ai fini della patente necessaria: "comunque non inferiore al limite minimo" significa che quella massa minima complessiva ammessa al traino viene sempre presa in considerazione, a prescindere dall'effettivo peso del TATS, e questo accade per la massa rimorchiabile, per il superamento della massa a vuoto del trattore e per la somma delle masse dei due veicoli. Wink


Non è così: da approfondimenti è risultato che la massa minima ammessa al traino non può essere presa in considerazione ai fini della determinazione della categoria di patente
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Capitano di Vascello
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- 16/255
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46
Prot. n. 4494/4630
Roma, 25 maggio 1994
A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg.
B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:
"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
omissis
B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero
un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".
omissis
La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli
composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116
comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un
rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo
trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).

Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature
turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate
due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli
stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.
Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa
rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché,
all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei
veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non
superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del
controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che
formano il complesso.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore
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- 17/255
Dal documento appena postato , nell'ultima parte , si dà indicazione che ai fini dei controlli sulla patente da utilizzarsi si considera la MCAPC del trattore mentre il rimorchio deve essere pesato e non devono essere considerate le masse massime indicate sulle carta di circolazione.

E non ho trovato nessun documento ufficiale, che stabilisca il peso del complesso nella somma della MCAPC + la minima del TATS.

E questo, in effetti, coincide con quanto affermato dagli istruttori della scuola guida per la BE

Ma ciò è in contrapposizione di quanto tu affermi e cioè che il carrello, nell'esempio specifico sopra, non possa essere trainato con la B neanche vuoto.

Intendiamoci, la mia non è una polemica, ma una ricerca di chiarezza.Tanto più che essendo in procinto di conseguire l'estensione della patente potrebbe anche non interessarmi.

Ma la tua affermazione credo sia errata........

Se sei in possesso di documentazione ufficiale che afferma ciò che dici, farmela pervenire.La sottoporrei, direi anche con soddisfazione, ai miei istruttori......

Ale
Zar 65,Envirude Etec 200HO, carrello Tecnitrail 2000T.
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rickyps971 (autore)
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- 18/255
Ciao Circondati,
stamattina ho approfondito con diversi uffici e, pur avendo diverse conferme inerenti l'intepretazione di "massa minima ammessa al traino" come massa minima di determinazione, nessuno di questi è stato in grado di indicarmi i riferimenti normativi che avvalorassero ciò che sembra più un'interpretazione da molti (me compreso, a quanto pare... Embarassed) comunemente adottata che non un'applicazione della circolare da te postata (confermata da una successiva circolare del 2005).
Non avendo ancora un riscontro normativo, ho quindi girato la domanda ad un altro compartimento che mi ha invece dato la stessa risposta che hai avuto dai tuoi istruttori: la circolare in oggetto non è altrimenti intepretabile se non nel modo più favorevole all'utente e cioè che la massa minima dei TATS vale solo ai fini dell'identificazione di massa rimorchiabile, mentre per il peso effettivo del TATS vale unicamente la pesata, a prescindere non solo dalla massa massima indicata sulla carta di circolazione (come indicato nell'ultima parte della circolare), ma anche dalla massa minima ammessa al traino.
Ogni verbale contestato con questi presupposti è quindi ricorribile, così come è ricorribile ogni verbale fatto sulla base dei dati riportati sulla carta di circolazione e non sui dati dell'effettiva pesata.
Faccio un passo indietro e vado a correggere il mio post; scusami per l'inesattezza e grazie invece per il costruttivo intervento.
Sempre il mare, uomo libero, amerai. (C. Baudelaire)
Capitano di Vascello
circondati
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- 19/255
Spero che all'esame non mi facciano questa domanda.........

sinceramente non saprei cosa rispondere.......
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Capitano di Fregata
ossoduro
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- 20/255
Quindi la mia Terios F.2 kg. 1.550 , F.3 kg. 2.900 O.1 kg 1.350, massa a vuoto kg. 1.076
con carrello da kg. 1000 ( 300 a vuoto )
è guidabile con la patente B ???
A me sembrerebbe di si.... Think Book Cop Nasty Banned
Sailornet