Stilmar SM60 + Optimax 150 cv [pag. 11]

Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 101/130
s.a.n.c.u.l.o.
marchio protettore dei consumatori.
Smile
non entro nel merito sennò mi toccherebbe autobannarmi, ed invece ero stato così elegante a pagina 8....
Ammiraglio di squadra
roland
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- 102/130
lei e' sempre e comunque elegante, eminenza, e' un fatto di stirpe... Sbellica
Non ci sono rose sulla tomba del marinaio. Non ci sono gigli sulle onde. Quello che al marinaio spetta e' il battito d'ala del gabbiano ed il pianto dell'amata.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 103/130
Beh, lo leggo come un invito ad esprimermi... (tanto siamo OT da una vita su questo topic)
dirò solo che l'esperienza di alcuni invita a dire che CE è oramai solo un possibile richiamo ad una nota birra, oppure all'urlo sul traguardo di Rossi
Però è e rimane l'esperienza (triste) di alcuni, non la regola e nemmeno la realta' economico-giuridica.
Quindi anche io mi schiero tra coloro che non crocefiggono a priori... ma come a tutte le persone buone, non mi si pestino i calli, altrimenti, gentilmente si, ma divento una piccola belva assetata di diritti di acquirente....
Ammiraglio di squadra
roland
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- 104/130
...e manco tanto piccola..belva. Smile
Non ci sono rose sulla tomba del marinaio. Non ci sono gigli sulle onde. Quello che al marinaio spetta e' il battito d'ala del gabbiano ed il pianto dell'amata.
Sottocapo di 1° Classe Scelto
mattfly
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- 105/130
Dolcenera ha scritto:
mattfly ha scritto:
Da come continui a punzecchiarmi, .


Ho solo tratto la LOGICA conclusione dal tuo ragionamento.

- A quel disgraziato di Chevy ne con capitate di tutti i colori..

- Tu dici che il CE non ha nulla a che fare con la qualità ( qua ci sarebbe da discutere ma non mi ci metto neppure) e che quindi non è detto che se ne esce uno buono lo debbano essere pure gli altri...

- La Signora dice che non è un problema se ad un cliente capitano due gommoni di fila col rollbar crepato, senza nemmeno provare a smentirlo,

Cos' altro dovrei concludere? Che è un marchio da consigliare? Whistle



Un produttore può marchiare CE anche se non ha una certificazione qualità secondo le norme ISO, quindi anche formalmente il binomio CE=garanzia di qualità purtroppo non è sicuro e garantito, la cosa non fa piacere nemmeno a me, ma purtroppo è così. Anch'io pensavo che comprando un prodotto CE fossi al riparo quantomeno da difetti strutturali allo scafo, invece non è stato così.
E probabilmente il CE posto sui gommoni fa riferimento proprio a determinate doti di robustezza che deve garantire per affrontare determinate condizioni marine. Figurati se un roll bar è descritto su normative lacunose anche sulle cose fondamentali. Il CE non garantisce lo standard di lavorazione dello scafo me determina dei requisiti minimi a cui deve sottostare. Per assurdo può resistere ad una tempesta perfetta ma aver il gelcoat che si toglie con le unghie, in questo caso è un prodotto che seppur CE è difettato, non esistono per caso?

sul Ce siamo su posizioni diverse, rispetto le tue ma credo nelle mie


per il secondo punto riguardo il torto o la ragione della signora Stilmar (mi scuso per il soprannome ma è per capirsi).... ti ho detto che non mi interessa...non prendo le difese di quel cantiere, ho solo detto che non sapendo cosa è successo tra i due e senza contraddittorio una ditta di quelle dimensioni, con i tempi che corrono può anche chiudere i battenti, e magari si sono fatti in quattro e nonostante tutto non si sono messi d'accordo. E io dopo dove vado in cerca del roll bar se in futuro si crepa???
Mi hai messo sulle spalle la toga del difensore della Stilmar e non la voglio avere è chiaro o no?
Tenente di Vascello
andreascinti
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- 106/130
Ciao a tutti,

scusate se non ho risposto prima ho potuto accedere solo oggi.

Non pensavo di scatenare l'ira di molta gente!!!
Solo per chiarire, personalmente non ho nulla a che fare con la Stilmar a parte il fatto di essere possessore di un gommone prodotto da loro, mi riferisco ad alcune "insinuazioni" scritte in risposta al mio precedente messaggio.
Capisco l'atteggiamento e l'inc....tura di Cheavy, e probabilmente (anzi certamente) mi comporterei come lui, o anche peggio, se mi fosse capitata una cosa del genere.
Quindi lungi da me voler difendere a tutti i costi la Stilmar, il mio è solo un giudizio sulla personale esperienza di possessore di due gommoni della stessa ditta. Ripeto sarei "arrabbiato" anche io al posto di Cheavy e probabilmente oggi sarei per vie legali, con i tempi e i costi della burocrazia italiana.

Per quanto riguarda la marchiatura CE personalmente ritengo che sia una grossa bufala, in quanto la marchiatura dovrebbe garantire che i prodotti venduti sono conformi e “uguali” al campione provato e omologato in termini di robustezza della carena e dei tubolari. Ritengo, e ne sono quasi certo, che nessun test venga eseguito sugli accessori opzionali che si possono installare a richiesta sui gommoni. Per quanto riguarda gli standard del processo produttivo, che sono l’unica cosa che effettivamente possono garantire che i prodotti fabbricati siano tutti uguali (nel bene e nel male), credo che siano pochissimi i cantieri costruttori di gommoni certificati ISO 9002/9001 e successive varianti. Tali certificazioni, rilasciate da enti preposti, attestano che le aziende seguono in tutto il processo di progettazione e di produzione delle norme ben precise senza lasciare nulla al caso. Purtroppo per i piccoli cantieri a conduzione famigliare è pressoché impossibile riuscire ad ottenere questo tipo di certificazione. Tutto ciò non significa però che i prodotti costruiti da questi cantieri siano qualitativamente inferiori rispetto ai prodotti dei cantieri certificati.
Vorrei inoltre far pensare che anche nelle automobili sussiste molto spesso il problema di vetture “sfortunate” che danno un sacco di problemi al malcapitato proprietario pur essendo i prodotti e le aziende certificate sia a livello di progettazione che a livello di produzione con delle normative molto severe.

La conclusione, purtroppo, è che bisogna effettivamente avere una buona dose di fortuna quando si fanno degli acquisti e, ahimè, non c’è nulla alla fine che tuteli l’utente finale.
Ciao
Andreascinti
Sottocapo di 1° Classe Scelto
mattfly
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- 107/130
andreascinti ha scritto:
Ciao a tutti,

scusate se non ho risposto prima ho potuto accedere solo oggi.

Non pensavo di scatenare l'ira di molta gente!!!
Solo per chiarire, personalmente non ho nulla a che fare con la Stilmar a parte il fatto di essere possessore di un gommone prodotto da loro, mi riferisco ad alcune "insinuazioni" scritte in risposta al mio precedente messaggio.
Capisco l'atteggiamento e l'inc....tura di Cheavy, e probabilmente (anzi certamente) mi comporterei come lui, o anche peggio, se mi fosse capitata una cosa del genere.
Quindi lungi da me voler difendere a tutti i costi la Stilmar, il mio è solo un giudizio sulla personale esperienza di possessore di due gommoni della stessa ditta. Ripeto sarei "arrabbiato" anche io al posto di Cheavy e probabilmente oggi sarei per vie legali, con i tempi e i costi della burocrazia italiana.

Per quanto riguarda la marchiatura CE personalmente ritengo che sia una grossa bufala, in quanto la marchiatura dovrebbe garantire che i prodotti venduti sono conformi e “uguali” al campione provato e omologato in termini di robustezza della carena e dei tubolari. Ritengo, e ne sono quasi certo, che nessun test venga eseguito sugli accessori opzionali che si possono installare a richiesta sui gommoni. Per quanto riguarda gli standard del processo produttivo, che sono l’unica cosa che effettivamente possono garantire che i prodotti fabbricati siano tutti uguali (nel bene e nel male), credo che siano pochissimi i cantieri costruttori di gommoni certificati ISO 9002/9001 e successive varianti. Tali certificazioni, rilasciate da enti preposti, attestano che le aziende seguono in tutto il processo di progettazione e di produzione delle norme ben precise senza lasciare nulla al caso. Purtroppo per i piccoli cantieri a conduzione famigliare è pressoché impossibile riuscire ad ottenere questo tipo di certificazione. Tutto ciò non significa però che i prodotti costruiti da questi cantieri siano qualitativamente inferiori rispetto ai prodotti dei cantieri certificati.
Vorrei inoltre far pensare che anche nelle automobili sussiste molto spesso il problema di vetture “sfortunate” che danno un sacco di problemi al malcapitato proprietario pur essendo i prodotti e le aziende certificate sia a livello di progettazione che a livello di produzione con delle normative molto severe.

La conclusione, purtroppo, è che bisogna effettivamente avere una buona dose di fortuna quando si fanno degli acquisti e, ahimè, non c’è nulla alla fine che tuteli l’utente finale.
Ciao
Andreascinti



Si da un certo punto di vista è così ma è anche vero che se acquisti valutando i pesi, gli spessori utilizzati e da marchi riconosciuti seri ed affidabili, riduci al minimo quella variabile. Al giorno d'oggi qualità e post vendita è diventato strategico, è uno dei pochi valori aggiunti che possono far leva sul cliente finale, e salva le aziende Italiane dalla concorrenza straniera
Utente allontanato
Dolcenera
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- 108/130
A costo di sembrare spocchioso, non intendo continuare a disquisire di omologazione e conformità CE con chi ne ha una conoscenza a livello di Bar Sport, nè di perdere il mio tempo a smontare pezzo per pezzo le stupidaggini che avete scritto in proposito.

Chi vuole sul serio INFORMARSI su cos'è una procedura di omologazione DI TIPO per produzione IN SERIE , vada QUI

Pe quanto riguarda il cantiere, mi pare che sia chiaro che il livello è quel che è.
.
PUNTO.


.
Essere gommonauti non è un buon motivo per non voler vedere oltre il golfare di prua
Sottocapo di 1° Classe Scelto
mattfly
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- 109/130
Dolcenera ha scritto:
A costo di sembrare spocchioso, non intendo continuare a disquisire di omologazione e conformità CE con chi ne ha una conoscenza a livello di Bar Sport, nè di perdere il mio tempo a smontare pezzo per pezzo le stupidaggini che avete scritto in proposito.

Chi vuole sul serio INFORMARSI su cos'è una procedura di omologazione DI TIPO per produzione IN SERIE , vada QUI

Pe quanto riguarda il cantiere, mi pare che sia chiaro che il livello è quel che è.
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PUNTO.


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si confermo sei un pò pesantino, ma non fa nulla........spiegami allora perchè il mio ex gommone OMOLOGATO CE si è crepato in due alla prima uscita, secondo il tuo ragionamento è colpa del mio utilizzo con onda da 10 centimetri (c...o era CE come ha fatto a rompersi !!!!)


sputi su 20 anni di lavoro di una azienda, sui suoi dipendenti, per una vicenda nata e gestita male, secondo me (ma forse sono troppo buonista rispetto a te) se una azienda è aperta da 20 anni vuol dire che ne ha fatte di cose fatte bene, come di sicuro qualcuna fatta male. Io non sono così precipitoso nei giudizi, la differenza sostanziale è questa. Criticabile senza dubbio l'episodio, l'intervento e tutta la vicenda, ma sparare a zero così secondo i miei canoni non lo trovo corretto. Ho avuto un Sacs Jamaica con il roll bar crepato e non ho crocefisso nessuno, me lo sono riparato perchè fuori garanzia, e Sacs per me rimane sempre una ottima azienda di prestigio e che fa ottimi gommoni, quello in particolare era galattico.

cosa vuoi che sia, questioni di punti di vista, ma non mi dire che mi informo al bar sport, suvvia manteniamo le distanze ed il rispetto
Ammiraglio di divisione
The Doctor
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- 110/130
Forse può essere utile, il link è questo https://images.es.camcom.it/f/Varie/Guide/Ma/MarcaturaCEParte1.pdf


5.1 La Direttiva “Responsabilità per danno da prodotti difettosi”
La Direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi impone uno stretto regime di responsabilità ai fabbricanti (o “produttori”, come definiti nel testo della Direttiva) stabiliti all’interno della Comunità. Come vedremo meglio più
avanti, si tratta di una responsabilità oggettiva, che in linea di principio si applica anche al produttore che si è comportato in maniera diligente.
Ai sensi della Direttiva 85/374/CEE, si intende “produttore” il fabbricante di un prodotto finito o di un componente di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o chiunque si presenti come fabbricante (per esempio apponendo un marchio). Gli importatori garantiscono l’immissione sul mercato comunitario dei prodotti provenienti da Paesi terzi e sono considerati come dei produttori. Se il produttore non può essere identificato, ciascun fornitore del prodotto sarà considerato responsabile, sempre che egli non indichi alla parte danneggiata, in tempi ragionevoli, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Quando più persone sono responsabili dello stesso danno, la loro responsabilità è solidale.
Campo di applicazione della Direttiva
La Direttiva si applica a:
• tutti i beni mobili ed elettrici;
• le materie prime;
• i componenti dei prodotti finali.
La responsabilità per danno da prodotto difettoso
Le condizioni di base dell’azione per risarcimento danni previste dalla direttiva sono tre.
La parte danneggiata – che essa abbia o non abbia comprato o utilizzato il prodotto in questione – per poter essere indennizzata, dovrà provare che:
1. ha subito un danno;
2. il prodotto era difettoso;
3. il danno è stato causato dal prodotto in questione (nesso di causalità).
Sono questi dunque i tre elementi classici della messa in gioco della responsabilità (che si ritrovano spesso nel diritto nazionale della responsabilità civile) che la parte danneggiata deve dimostrare.
Un prodotto si definisce difettoso quando “non offre la sicurezza che una persona legittimamente si aspetta” (Guida della Commissione Europea relativa all’applicazione delle direttive elaborate sulla base delle disposizioni “nuovo approccio” e “approccio
globale”, 2000).
La Direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi si basa sul principio della responsabilità senza colpa del fabbricante. Pertanto, quest’ultimo non sarà esonerato dalla sua responsabilità anche se dimostra che ha agito con diligenza, che
l’atto o l’omissione di un terzo ha contribuito a causare il danno, che egli ha applicato le norme o che il prodotto in questione è stato testato.
Una volta che i tre elementi sopra citati sono stati dimostrati, il fabbricante deve porre rimedio ai danni causati dal prodotto difettoso alle persone fisiche (decesso, danni fisici) e alla proprietà privata (beni destinati a uso privato: per i danni ai beni, la Direttiva prevede una franchigia di 500 euro).
I danni morali (come ad esempio il malessere o il disagio) sono disciplinati dalla legislazione nazionale. In effetti, il regime della Direttiva non esclude altre disposizioni nazionali riguardanti la responsabilità.
Se la parte danneggiata ha contribuito a causare il danno, la responsabilità del fabbricante può essere limitata o addirittura soppressa.
Il fabbricante non è esonerato dalla responsabilità anche se sottolinea che il processo di progettazione e produzione del prodotto in questione rispetta le norme armonizzate europee: sebbene esse conferiscano una presunzione di conformità alle esigenze essenziali, queste norme non liberano il fabbricante dalla sua responsabilità (in ogni caso la loro applicazione permette di ridurre la
probabilità che si verifichino danni).
Ci sono però alcune circostanze che permettono al fabbricante di esonerarsi dalla sua responsabilità; il fabbricante dovrà provare che:
• al momento del verificarsi del danno, il prodotto non era ancora stato messo in commercio (per esempio il prodotto era stato rubato);
• il prodotto non era difettoso al momento della sua messa in circolazione (ossia se prova che il difetto è apparso successivamente);
• il prodotto non è stato fabbricato per la vendita;
• il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici (sono escluse le norme nazionali, europee e internazionali); il rispetto delle norme armonizzate, pur fornendo una presunzione di conformità, non esonerano infatti dalla responsabilità, ma possono ridurre la probabilità del rischio;
• lo stato di conoscenza scientifica e tecnica al momento della messa in circolazione del prodotto non poteva permettere di rilevare l’esistenza del difetto (esonero dei rischi legati allo sviluppo).
Tempistiche per proporre ricorso
La responsabilità del fabbricante si estingue dieci anni dopo la messa in commercio del prodotto (questa scadenza è prolungata nel caso in cui ci fossero delle azioni giudiziarie in corso). La parte danneggiata deve presentare ricorso entro tre anni dal momento in cui viene a conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore.
In ogni gruppo o comunità c'è uno stolto: se nella tua cerchia di amici non ne vedi, comincia a preoccuparti.
Sailornet