Massa complessiva del carrello superiore alla massa trainabile [pag. 13]

Capitano di Vascello
circondati
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APPENDICE III

ART. 219
(VALORE MASSIMO DELLA MASSA RIMORCHIABILE E SUA DETERMINAZIONE.
PROCEDURE PER L'AGGANCIAMENTO DEI VEICOLI)

1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare:

a) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico;
b) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli;
c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.

2. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio.

3. Non è ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.

4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabiliti secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.

5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare:

a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%;
b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto più elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento può essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/secq, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocità approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocità massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sarà limitata al regime di velocità massima ridotta del 7%;
c) l'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.

6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio è necessario che:

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro;
b) siano verificate le condizioni di inscrivibilità in curva previste dall'articolo 217;
c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro;
e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di containers e di animali vivi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d), e) e g) del codice, quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo;
f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 62 del codice;
g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a ciò destinati.
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Oh bene finalmente qualcosa da leggere, bene.La tua foto non mi permetteva di leggere il testo, cosa evidentemente importante,e mi sono cercato l'articolo. In ogni caso l'indicazione è servita per la ricerca.

Andimar, piano prima vediamo di cosa stiamo parlando. Se devo darvi ragione almeno vediamo dove sbaglio......

Però ancora una volta non vedo elementi che possano confutare la mia tesi.
Potreste, nelle vostre certezze, indicarmeli ?.... insomma dove è scritto che non si può fare ?
Zar 65,Envirude Etec 200HO, carrello Tecnitrail 2000T.
Zar 75, Suzuki 300,Cresci 2700
Capitano di Corvetta
wiz
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Il caso che interessa te è al 1 comma lettera b
Dove si parla di autovetture
Se prendi in mano il tuo libretto e fai i conti con il coefficiente indicato vedrai che i risultati coincideranno con quanto scritto in f 2 e in O 1
coelum non animum mutant qui trans mare currunt
Capitano di Corvetta
wiz
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La procedura di calcolo è indicata ai produttori di veicoli per le valutazioni in sede di omologazione
Come è ampiamente riportato nel link che ti ho indicato prima contenente la normativa del decreto per intero e riportato sulla gazzetta ufficiale

Per gli utilizzatori finali (noi) i valori di rif. Sono f 2 ed O 1
coelum non animum mutant qui trans mare currunt
Capitano di Vascello
circondati
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f2 = 2880
01 =3500

che c'azzecca con quanto abbiamo detto noi?
Zar 65,Envirude Etec 200HO, carrello Tecnitrail 2000T.
Zar 75, Suzuki 300,Cresci 2700
Capitano di Corvetta
wiz
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Se questi sono i tuoi indici non hai problemi.
Temo però che tu abbia sbagliato i conti
coelum non animum mutant qui trans mare currunt
Capitano di Vascello
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non ho fatto i conti.

quello che ti ho riportato è scritto sul libretto.
Zar 65,Envirude Etec 200HO, carrello Tecnitrail 2000T.
Zar 75, Suzuki 300,Cresci 2700
Capitano di Fregata
Davidepieve
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Bene, la tua auto a pieno carico f2 può essere 2880kg, può trainare o1 3500kg ed a convoglio fatto (auto + carrello) potrà essere f3 6380kg.

Nota: Per guidarla serve la patente E.
Zar 47 Suzuki 90 4T carrello cresci RRB13A
Capitano di Corvetta
wiz
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La f 2 da considerare è quella del rimorchio, non quella dell'auto.
La O 1 invece è quella dell'auto.

Ma scusa Circondati perchè prima allora parlavi di 2000 kg di rimorchio e 1950 di massa rimorchiabile ?????

Se la tua auto riporta un O 1 di 3500 kg. (sarà un Land Rover o equivalente) con la patente E traini anche il sommergibile E. Toti !!!

Per tutti :

per essere in regola la f 2 indicata sul libretto del rimorchio deve essere minore della O 1 sul libretto dell'auto, oltre che rispettare i limiti di larghezza del rimorchio indicati sempre sul libretto dell'auto.
coelum non animum mutant qui trans mare currunt
Capitano di Corvetta
wiz
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re: Massa complessiva del carrello superiore alla massa trainabile
coelum non animum mutant qui trans mare currunt
Capitano di Vascello
circondati
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Serve la E siamo d'accordo, ma il discorso era un'altro.

questa è la mia vettura attuale e non ci sono problemi.

IL mio esempio era riferito ad una vettura precedente dove la massa rimorchiabile era 1900 mentre il carrello era 2000

Auto
F2 2451
O1 1900

mentre
Carrello
F2 2000

in questo caso il traino risulta permesso fino al raggiungimento di kg 1900 sul carrello.Poi tu mi dici che è cambiato tutto bene ma da dove si evince questo non è chiaro.

per la guida è necessaria la BE
per l'agganciamento potrai caricarlo fino al max 1900 (visto che il traino massimo della vettura)
Zar 65,Envirude Etec 200HO, carrello Tecnitrail 2000T.
Zar 75, Suzuki 300,Cresci 2700
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