Carrello, TATS, patente BE, trasporto oltre la portata massima [pag. 11]

Tenente di Vascello
Marcosail
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- 101/213
amantedelmare ha scritto:
a sto punto chiedo aiuto...sto facendo montare il gncio traino alla mia auto, massa a vuoto 1739kg qual'e il peso che posso trainare compreso di carrello...spero di essermi fatto capire...


I rimorchi (TATS - Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive) vengono omologati al momento dell'immatricolazione con due distinti valori di massa: "massa minima rimorchiabile" e "massa massima rimorchiabile".

I rimorchi tats hanno una disciplina normativa DIVERSA da quella prevista per i rimorchio ordinari.

Ciò premesso, per trainare un rimorchio tats con la SOLA patente B devi rispettare TUTTi questi parametri:

1. La massa complessiva del rimorchio deve essere sempre e comunque inferiore al valore O.1 della carta di circolazione del veicolo trainante. Quello è il valore della massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile su quel vaicolo (indipendentemente dalla patente del conducente);

2. La massa minima del rimorchio (valore di omologazione) deve COMUNQUE essere inferiore alla massa a vuoto del veicolo trainante;

3. La massa effettiva del rimorchio (misurata con pesa alla bascula) deve essere inferiore alla massa a vuoto del veicolo trainante;

4. La massa COMPLESSIVA (veicolo + rimorchio) per i SOLI tats deve essere inferiore a 3,5t e va misurata su pesa pubblica e non essere la somma dei valori riportati sulle carte di circolazione. In caso di controllo richiedere la pesa e se vi è rifiuto farlo constare nel verbale nelle "dichiarazioni" rese dal trasgressore;

5. La massa effettiva del rimorchio (pesata) DEVE essere inferiore o uguale alla massa a vuoto del veicolo trainante (tara);

6. Il complesso veicolo+rimorchio costituiscono un "autotreno" e deve avere una lunghezza non superiore a 12mt; limite di velocità su strade extraurbane è di 70 km/h, limite velocità in autostrada è di 80 km/h. I tutor sono predisposti per discriminare i veicoli ed in caso di violazione dei limiti la sanzione è raddoppiata;

Riporto in calce la circolare ministeriale che ha chiarito ogni dubbio sulla questione.


MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46


Prot. n. 4494/4630 Roma, 25 maggio 1994

OGGETTO:Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.




A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:
"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

omissis

B-Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".

omissis

La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).
Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.
Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.


IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore


Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994
N.B. Esempi:
a)Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg);
b)Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg);
c)Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t;
d)Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t.


IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore



116.2.5. Categoria E
L'età minima per il suo conseguimento varia da 18 a 21 anni a seconda della patente a cui è associata: la patente di cat. E, infatti, non può esistere da sola ma deve essere sempre conseguita da persona già in possesso della patente di cat. B, C o D. In generale si può dire soltanto che la patente di cat. E abilita a condurre gli autoveicoli della categoria a cui è associata quando trainano un rimorchio che supera 750 kg o che non può essere trainato con la sola patente di base; ciò vale anche quando il rimorchio è un veicolo in avaria (art. 308 Reg., c. 4), salvo quanto detto al punto 2.4 del commento all'art. 165.
In relazione alle varie combinazioni che si possono avere è opportuno elencare i veicoli che in pratica si possono guidare con le varie patenti (BE, CE, DE).
1.patente be. Abilita a condurre tutti gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a 3,5 t e numero massimo di posti non superiore a 9 quando trainano un rimorchio non leggero (> 750 kg) avente massa complessiva tale da:
-superare quella a vuoto della motrice;
oppure
-da costituire con la motrice un complesso di massa superiore a 3,5 t.

Alcuni esempi possono aiutare a chiarire questo complesso argomento.
Es. 1:autoveicolo di massa a vuoto di 500 kg con rimorchio di 700 kg. E' necessaria la sola patente B in quanto il rimorchio pur essendo più pesante della motrice è rimorchio leggero cioè pesa meno di 750 kg.
Es. 2:autovettura di massa a vuoto di 900 kg con rimorchio di 850 kg. E' necessaria la sola patente B in quanto il rimorchio, pur non essendo leggero, ha massa inferiore a quella della motrice ed il complesso non supera le 3,5 t
Es. 3:autoveicolo di massa a vuoto di 700 kg con rimorchio di 800 kg. E' necessaria la patente be in quanto il rimorchio non è leggero ed è più pesante della motrice.
Es. 4:autocarro di massa a vuoto 2600 kg con rimorchio di massa complessiva 1300 Kg. E' necessaria la patente be in quanto, pur essendo il rimorchio più leggero della motrice, il complesso supera le 3,5 t.
Es. 5:autocarro di massa 3 t con rimorchio di 700 kg. E' necessaria la sola patente B giacché, anche se il complesso supera la massa di 3,5 t, il rimorchio è leggero.
In tutti i casi la massa rimorchiabile non può superare il valore indicato nella carta di circolazione della motrice, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 63 C.d.S..
Sempre con riferimento ai veicoli che abilita a condurre la patente be, il traino di rimorchi T.A.T.S. (trasporto attrezzature turistiche o sportive, quali rimorchi per trasporto cavalli, imbarcazioni, tende, ecc.) richiede particolari precisazioni. Infatti, mentre per tutti gli altri veicoli la massa complessiva da considerare ai fini della patente necessaria alla guida è quelle riportata sulla carta di circolazione e non quella reale accertata al momento del controllo (e cioè si prescinde dal fatto che il veicolo sia carico o scarico), per i rimorchi T.A.T.S., ai fini dell'art. 116, vale la massa accertata nella circostanza concreta e non quella riportata sulla carta di circolazione. In questo senso si è espresso il Dipartimento Trasporti Terrestri (v. lett. circ. Min. trasp. prot. 4494/4630 del 25.5.1995), secondo cui "il controllo... inteso ad accertare che la massa del rimorchio non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t deve essere effettuato sulla bascula.... e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso". Tutto ciò perché i rimorchi in esame possono essere immatricolati con due masse complessive una minima ed una massima (tale doppio limite figura anche sulla carta di circolazione).
Esempio: un complesso formato da un rimorchio tats avente massa complessiva massima (indicata sulla carta di circolazione) di Kg. 2.000 e minima di 1.200 agganciato ad un'autoveicolo di massa di Kg. 2.000 (e tara 1.500: Kg):
-può essere condotto da persona munita della sola patente B se al momento del controllo la massa complessiva (accertata con pesatura) del rimorchio non supera i 1.400 Kg: il complesso infatti non supera 3,5 t;
-deve essere guidato da persona munita di patente be se il rimorchio, per effetto degli oggetti su di esso caricati, al momento del controllo ha massa accertata di 1.900 Kg: infatti, non solo il rimorchio eccede la massa a vuoto della motrice, ma il complesso supera le 3,5 t.
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Marshall M140, Evinrude Etec 150 HO, rimorchio Umbra Rimorchi.
Tenente di Vascello
Marcosail
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- 102/213
...in altre parole il tuo rimorchio non dovrebbe pesare effettivamente più di 1761Kg che è la differenza tra 3,5t ed il peso della tua auto ma in tal caso il rimorchio peserebbe COMUNQUE più del veicolo trainante ed avresti necessità della patente B+E Exclamation

Con la patente B potrai quindi trainare con il tuo veicolo un rimorchio che pesi effettivamente al massimo 1739Kg ovvero quanto la tua auto sempre che 1739 Kg sia inferiore o uguale al valore O.1 riportato sulla carta di circolazione dell'auto stessa che indica la massa rimorchiabile tecnicamente ammissibile.
Il carrello che acquisterai potrà essere omologato come portata max rimorchiabile anche a 1800 kg, l'importante è che tu non ecceda, in concreto, i 1739 kg.

Spero di essere stato chiaro Wink
Joker Boat Clubman 24 - 2x115 Yamaha 4t - Lowrance HDS 10 + Structurescan + Radome Broadband 4D
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Sottocapo di 1° Classe Scelto
nicola976
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- 103/213
ho letto in tutti i forum del mondo e alla fine ho ancora un dubbio:
il mio problema sta solo nel sovrappeso del carrello, è un 13 quintali, probabilmente la mia barca andrà a pesare 11 max 12 quintali,la portata effettiva del carrello è sui 10q.
il sovraccarico 5% lo calcolo sulla massa complessiva di 13q o su quella effettiva di 950kg?
se si arrotonda il risultato come mi pare di aver capito alla fine sono sempre un 100 in più di tolleranza.

Mi piange il cuore anche solo pensare di cambiare il mio Monocar 13 della Spoleto rimorchi...
se fosse possibile reimmatricolarlo a 15q... su una targhetta nel carrello c'e segnata la portata dell'asse posteriore, indica da 880kg a 1560kg, che sia stato declassato e in origine era nato come un 16quintali??
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 104/213
molto più facile che il medesimo prodotto lo vendano con due differenti omologazioni
prova a sentirli, ma potrebbe essere un buco nell'acqua.
quanto al tuo dubbio, cambia poco sui nostri pesi.... sia che tu calcoli il 5% sul lordo che sul netto (cioè la portata utile) il risultato nel 90% dei casi è il medesimo.
infatti in ogni caso dal risultato devi sottrarre la tara del carrello....
Tenente di Vascello
jeviking
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- 105/213
Il carrello che acquisterai potrà essere omologato come portata max rimorchiabile anche a 1800 kg, l'importante è che tu non ecceda, in concreto, i 1739 kg.


Mi permetto di dissentire ma a me non risulta sia così in quanto la BE occorre anche se : la massa massima autorizzata(risultante dal libretto di circolazione) del rimorchio supera la massa a vuoto della motrice(tara)

ovvero anche se si circola con carrello senza sopra l'imbarcazione se si verifica la condizione da me citata occorre la BE indipendentemente se si è sotto i 35 q.
Sottocapo di 1° Classe Scelto
nicola976
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- 106/213
Io trasporto il carrello con un furgone la cui tara è 19q
per non eccedere come massa per la patente B posso al max portare un 16q come carrello, e qui non ci piove.

il quesito è :

La verifica del peso del carrello verrà effetuata ponendo delle bilance sull'asse del carrello, e il peso nel mio caso non dovrà essere superiore a 13q

ora il carrello è agganciato alla motrice e sul gancio io posso far gravare 100kg al max.

Domanda:
il peso complessivo del carrello di 13q è inteso come la somma del peso presente sul gancio + peso sull'asse?
quindi 100kg gancio + 1200 asse...

nel caso in cui la massa complessiva si riferisca al peso sull'asse del carrello allora posso guadagnare 100KG scaricandoli sul gancio del furgone,
ecco che allora la mia barca da 11q andrà a gravare per 10q sull'asse del carrello e l'eccesso sul gancio, e non sarò più sovraccarico.

se invece scìganciano il carrello e sommano i 100kg del ruotino e i 1300 dell'asse il totale e 14q ...e sono fuori.

COME FUNZIONA STA COSA????

Che casino ste normative...
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 107/213
il controllo del peso del rimorchio (del solo rimorchio) viene svolto a rimorchio sganciato....
è lapalissiano
Site Admin
VanBob
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- 108/213
nicola976 ha scritto:
COME FUNZIONA STA COSA????

Che casino ste normative...

Sono un casino se continuiamo a leggerle all'italiana. Wink
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Sottocapo di 1° Classe Scelto
nicola976
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- 109/213
VanBob ha scritto:
nicola976 ha scritto:
COME FUNZIONA STA COSA????

Che casino ste normative...

Sono un casino se continuiamo a leggerle all'italiana. Wink



non mi resta che...
.....AAAAAA vendesi carrello 13q. . . . . . . Crying or Very sad
Contrammiraglio
coala
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- 110/213
Questo argomento lo stiamo trattando da anni oramai e sempre è fonte di forti dubbi o cattive interpretazioni . Una cosa però risulta abbastanza chiara , si cerca in tutti i modi di non fare questa famigerata B-E . Io faccio questa considerazioni , spendiamo svariate decine di migliaia di euro per il nostro beneamato gommone , accessori e rimorchio ecc... e andiamo a speculare sui 500 € , + o - , per fare questa fantomatica estensione ..... francamente non lo capisco Wink Exclamation Exclamation
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