Carrello, TATS, patente BE, trasporto oltre la portata massima [pag. 15]

2° Capo
Achille
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- 141/213
memo72 provo a rispondere io, per vedere se ho capito,
come ha appeno scritto rickyps971, direi che ti serve la E, le sanzioni sono pesantissime, penso vi sia anche il sequestro dei mezzi oltre al ritiro della patente
sentiamo rickyps971
Capitano di Corvetta
gsx1200
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- 142/213
vorrei esporre la mia situazione, come da carta di circolazione auto
massa massima f.2 kg 1995
massima massima a carico f.3 kg 3495
massa a vuoto kg 1390
carrello cresci portata totale kg 1500
come da pesata risulta kg 1370

sono sotto con il peso effettivo del carrello alla massa a vuoto, non supero in totale i 3500kg

domandona......

mi basta la b?
Ammiraglio di divisione
rickyps971
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- 143/213
meno72 ha scritto:
con il carrello che alla pesa risulta 1850, supero anche la capacità di traino della macchina che è di 1500; potrei anche essere sanzionabile anche per questa ipotesi, (in altri post lo avete chiamato "aggancio") oltre che al sovracarico del carrello?


Certo, scusa, mi sono dimenticato di aggiungere la sanzione per la violazione delle prescrizioni relative alla massa rimorchiabile (Art. 63/4° e 5° C.d.S.), che, dopo gli ultimi aumenti di quest'anno, dovrebbe essere 80 Euro, senza alcuna decurtazione o altra sanzione accessoria. Wink
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rickyps971
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- 144/213
gsx1200 ha scritto:
vorrei esporre la mia situazione... ...mi basta la b?


Certo,
per poco ma ti basta, in quanto la pesata effettiva del TATS è inferiore alla massa a vuoto della vettura.
Nel caso dovessi eccedere, anche solo di poco, ti verrebbe invece contestata la guida di veicoli con patente di categoria diversa (Art. 125/3° C.d.S.) con sanzione che va da 159 a 639 Euro e sospensione della patente da uno a sei mesi.
Questo perchè il complesso veicolare rientra in origine in categoria "B-E", in quanto dalle carte di circolazione di trattore e rimorchio si superano i limiti previsti per la sola patente "B".
Questo problema, nel caso dei TATS, non si pone finche la MCAPC (accertata in pesa) del rimorchio non superi effettivamente i valori per i quali diventi obbligatoria la "B-E".
Wink
Sempre il mare, uomo libero, amerai. (C. Baudelaire)
Ammiraglio di divisione
rickyps971
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- 145/213
Achille ha scritto:
memo72 provo a rispondere io, per vedere se ho capito,
come ha appeno scritto rickyps971, direi che ti serve la E, le sanzioni sono pesantissime, penso vi sia anche il sequestro dei mezzi oltre al ritiro della patente
sentiamo rickyps971


Ciao Achille,
nel caso di nemo72, la MCAPC del TATS è di 1500Kg e le masse (a vuoto ed a PC) del veicolo trattore sono di 1545 e 1970 kg, quindi non è applicabile la sanzione per guida di veicoli con patente di categoria diversa, in quanto il complesso trattore-rimorchio non rientra in origine nella categoria per la quale è prevista la B-E:

Da carte di circolazione:
TATS + Trattore: 3470 Kg. (non serve la "B-E");
TATS (1500Kg) < massa a vuoto trattore (1545kg): non serve la "B-E".

Quindi, in caso di sovraccarico tale da superare la massa a vuoto del trattore o il peso complessivo di 3,5 t, verranno comunque applicate solo le sanzioni del sovraccarico e dell'agganciamento. Wink
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Sottocapo
meno72
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- 146/213
ok rickyps971

grazie mille finalmente ho fatto chiarezza anche dai riferimenti normativi citati sempre molto utili,

me la cavo con 80 + 80 = 160 euro di sanzione , -2 punti, con obbligo di ripristino dei pesi fino a 1600 kG per ripartire.

comunque mi iscrivo al corso per la Be ugualmente ( magari la P.S. chiude un occhio) e un passo alla volta adeguo anche il complesso veicolare macchina e rimorchio.

Inoltre sono rimasto sorpreso perche alcune autoscuole che ho contattato insistevano sul fatto che dovessi avere la be e che se mi trovavano sequestravano tutto (puro terrorismo!!!!! o impreparazione ?)
Ammiraglio di divisione
rickyps971
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- 147/213
Allora, i TATS sono un caso particolare, avendo portata variabile, che può creare confusione.
Per riassumere:
Se la massa effettiva (in pesa) di un TATS non supera la tara del trattore oppure se la massa effettiva (in pesa) di un TATS, sommata alla MCAPC del trattore non supera i 35 q.li, non ho nessun problema, nemmeno se la MCAPC riportata sul libretto del TATS supera i valori per i quali è sufficiente la patente "B".
L'unica massa dei TATS da tenere in cosiderazione sulla carta di circolazione è la massa minima complessiva riconosciuta per il traino.
Nel caso in cui, invece, in pesa si dovesse accertare che il peso effettivo del nostro TATS fosse superiore alla massa a vuoto del trattore o, se sommato alla MCAPC del trattore, ai 35 q.li totali, ci sono due possibilità:

- se dai libretti, le masse riportate prevedono che il convoglio rientri nei limiti della B-E, ci verrà contestata la guida di veicoli con patente di categoria diversa (oltre all'eventuale sovraccarico e all'agganciamento);
- se dai libretti, le masse riportate prevedono invece che il convoglio rientri nei limiti della sola patente "B", non ci porà essere contestata la guida di veicoli con patente di categoria diversa, ma solo il sovraccarico e l'agganciamento.


Ci sono poi tante sfumature, ma la sostanza è questa.
Sempre il mare, uomo libero, amerai. (C. Baudelaire)
Ammiraglio di divisione
rickyps971
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- 148/213
meno72 ha scritto:
( magari la P.S. chiude un occhio)


Ma magari lo chiudono anche i CC, la GdF ed i "municipali", non è questo il vero problema.
Il rischio più grosso è che succeda qualcosa: qualsiasi incidente che si verifichi in condizioni di violazione del C.d.S. sarà un ottimo "appiglio" per assicurazioni e magistrati!
Nella migliore delle ipotesi potremmo trovarci oggetto di rivalsa da parte della nostra Compagnia, costretti a rifondere il danno causato e risarcito dalla Compagnia stessa; nel caso peggiore... meglio non pensarci.
Con l'augurio, ovviamente, che vada sempre tutto bene. Wink
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Ammiraglio di divisione
rickyps971
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- 149/213
meno72 ha scritto:
Inoltre sono rimasto sorpreso perche alcune autoscuole che ho contattato insistevano sul fatto che dovessi avere la be e che se mi trovavano sequestravano tutto (puro terrorismo!!!!! o impreparazione ?)


Direi terrorismo.
A fini di lucro. Wink

P.S. mi piacerebbe capire a quale codice fanno riferimento quando le "sparano" a questa maniera.
Sempre il mare, uomo libero, amerai. (C. Baudelaire)
Ammiraglio di divisione
rickyps971
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- 150/213
Art. 116/1° e 13° C.d.S. (Guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata):
Ammenda da 2.257 a 9.032 Euro (forse aggiornate del 2,4% a gennaio 2011)
Fermo amm/vo del veicolo per 3 mesi
Comunicazione al P.M. (Notizia di reato)

Il 116 NON è applicabile per guida di complessi veicolari di categoria B-E, con la sola patente B, in quanto non si configura la mancanza di patente.





Art. 125/3° C.d.S. (Guida di autoveicoli con patente di categoria diversa):
Sanzione amm/va da 159 a 639 Euro
Sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi.

Questo è l'articolo che viene applicato, in quanto GIA' TITOLARI di patente "B", conduciamo un complesso veicolare che richiede una patente differente (la "E" più la "B").
Nessun sequestro, nessun reato, nessuna decurtazione di punti, nessuna fustigazione in piazza, etc. Wink
Sempre il mare, uomo libero, amerai. (C. Baudelaire)
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