Acque internazionali: quali sono le sanzioni per i natanti? risposta studiata: nessuna [pag. 3]

Capitano di Corvetta
jacksely (autore)
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- 21/112
bobo ha scritto:
Jak, ti prego, e non me ne volere...
chiedi ancora e riponi il medesimo quesito ad altro soggetto....
A me continuano ad arrivare pareri del tutto opposti a quanto viene affermato in questo topic.
In sostanza, secondo quanto riaffermatomi da altra Capitaneria, dal 2005 si segue una nuova regola (art. 22 Cod. N. Diporto) che va in base non alla distanza ma al tipo di condimeteo... (le note classificazioni CE A, B, C e D) e quindi non vi sarebbe alcun illecito.


Si Bobo figurati se te ne voglio, anzi ti ringrazio come tutti gli altri amici che prendono parte alla discussione..... venerdì prossimo vado con tutti i documenti dai miei dirimpettai di casa a Rimini che sono CP -CC - GdF - e PS per scoprire l'arcano. Parlando in banchina ci sono stati dei pareri opposti. Ad ogni modo se loro mi dicono che posso andare ve lo posterò immediatamente.
Il maresciallo mi ha detto che deve vedere i documenti della barca.

Jacksely Kid
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Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 22/112
Caro Jak, grazie, perchè risolveresti anche a me il dubbio...
forse, dico forse...
c'è chi ancora pensa in termini di legge previgente sul diporto (la n° 50/1971) della quale riporto gli articoli che riguardano il tema. V'è da dire, però, che il limite era già "diverso" (20 miglia)da quello generalmente noto come acqua territoriali (sempre stato 12 miglia) ed infatti all'articolo 9 si fa menzione (per "opposto") anche della navigazione in acque axtraterritoriali per la categoria più grossa.
I NATANTI (art. 13) erano invece limiotati a 3 miglia. ed erano esenti da tutto
CAPO III
ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA DIPORTO
Articolo 5
Art. 5.
Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi nonchè dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia, per le imbarcazioni della navigazione marittima, e dalle direzioni compartimentali, dagli uffici provinciali e dagli ispettorati di porto della motorizzazione civile, per le imbarcazioni della navigazione interna.
Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.
Ai fini previsti dall'art. 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di stazza del prototipo dell'imbarcazione stessa.
Articolo 6
Art. 6.
. Le imbarcazioni e le navi da diporto nazionali armate all'estero e destinate, permanentemente alla navigazione in acque straniere, sono iscritte nei registri di cui al precedente articolo, tenuti dall'autorità consolare.
Articolo 7
Art. 7.
Gli stranieri e le società estere possono ottenere l'iscrizione di imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'art. 5, purchè eleggano domicilio presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono o presso un ente od associazione nautica riconosciuti a norma dell'art. 45.
Articolo 8
Art. 8.
Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, le imbarcazioni e le navi da diporto sono abilitate alla navigazione, mediante rilascio di apposita licenza, nei seguenti limiti
:

a ) nelle acque interne ed in quelle marittime entro tre miglia dalla costa;
b ) nelle acque interne e in quelle marittime entro venti miglia dalla costa;
c ) nelle acque marittime oltre venti miglia dalla costa.
La licenza che abilita alla navigazione le imbarcazioni da diporto entro i limiti di cui alle lettere a ) e b ) del comma precedente è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici marittimi minori a ciò delegati, dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dagli uffici dipendenti.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera c ) del primo comma del presente articolo, e quella che abilita alla navigazione le navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli altri uffici marittimi minori a ciò delegati.
Articolo 9
Art. 9.
La licenza che abilita alla navigazione entro i limiti indicati alle lettere a ) e b ) dell'art. 8 è conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
La licenza che abilita alla navigazione di cui alla lettera c ) dell'art. 8 è conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile.
La licenza di cui al primo comma dell'art. 8 è sottoposta ogni due anni al visto di convalida. Essa è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.
Oltre all'autorizzazione di cui all'art. 10, ai risultati degli accertamenti di cui all'art. 12 ed alle condizioni di idoneità stabilite dall'art. 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254, 265, primo comma e 257 del codice della navigazione.
Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge devono essere tenuti a bordo in originale. In navigazione nelle acque territoriali la licenza può essere tenuta in copia fotostatica autenticata dall'ufficio che ne ha rilasciato l'originale, secondo le disposizioni impartite dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, fermo restando l'obbligo di presentare l'originale alla competente autorità marittima e della navigazione interna che ne faccia richiesta.
Articolo 10
Art. 10.
. L'autorizzazione a recarsi all'estero è rilasciata dall'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione o nave da diporto, ed è annotata sulla licenza di cui all'art. 8.
Essa ha durata biennale ed è regolata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Articolo 11
Art. 11.
. Le imbarcazioni e le navi da diporto sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio e dal numero di iscrizione. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che dovrà essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o zona della navigazione interna.
Articolo 12
Art. 12.
L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'art. 8, lettere a ) e b ), è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, ovvero dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile o uffici dipendenti, previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale.
Le visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni; quelle occasionali quando, a seguito dei danni subìti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.
Articolo 13
Art. 13.
. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza.
Sono egualmente esclusi dall'obbligo richiamato al comma precedente le lance, le lancette, i canotti pneumatici nonchè le altre imbarcazioni di lunghezza non superiore a 5 metri, anche se provvisti di motore della potenza non superiore a 20 cavalli o di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati.
Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti di cui al primo comma possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa, mentre quelli di cui al secondo comma possono navigare entro il limite di tre miglia.
É in facoltà dell'autorità marittima di ridurre o di estendere il limite per i natanti di cui al primo comma e di stabilire i limiti di velocità e le zone di specchio acqueo nelle quali non sia consentita la circolazione.

Articolo 14
Art. 14.
. In occasione di manifestazioni sportive e relativi allenamenti, le imbarcazioni da diporto ammesse a parteciparvi dalla Federazione italiana della vela o dalla Federazione italiana motonautica possono essere autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne, anche se sprovviste della licenza di cui all'art. 8, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.
Articolo 15
Art. 15.
. I motori amovibili di qualsiasi potenza, da applicare alle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima ed a quella interna, sono soggetti a collaudo da parte delle competenti autorità.
In occasione del collaudo sono accertate la potenza massima di esercizio e quella fiscale.
I dati relativi agli accertamenti di cui al comma precedente sono annotati nel certificato per l'uso del motore.
Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo è valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dalla direzione compartimentale della motirizzazione civile è valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Articolo 16
Art. 16.
Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.
L'imbarcazione o la nave da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta da persona abilitata e dipendente dell'ente o ditta intestataria dell'autorizzazione medesima.
Articolo 17
Art. 17.
. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all'art. 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente art. 8, dai rispettivi uffici di iscrizione.
Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a 40 giorni.
Capitano di Corvetta
jacksely (autore)
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- 23/112
Dopo una serie di telefonate infinite e di e mail vi riporto le tre risposte che ho ricevuto e del tutto in linea con quanto Bobo prontamente ha segnalato. Le risposte le ho avute dagli uffici della CP di Ravenna.

Le nostre autorità marittime controllano che:

vi siano le dotazioni di sicurezza idonee - che il comandante sia abilitato - che il mezzo sia assicurato - che il mezzo sia omologato.

Il fatto di avere o no la targa è relativo alla possibilità che un naviglio straniero di tipo militare possa abbordare e sequestrare il natante perché non riconoscibile da una matricola e da un registro che sottointende la bandiera. Loro non si sognano certo di fare multe o sequestri se tutto quanto sopra è in regola. Ora la stessa domanda la rivolgerò ai miei conoscenti dei CC e della PS per vedere se corrisponde.

Io mi regolerò quindi per la navigazione d'altura sperando di non incorrere in una fregata coreana, o in un sommergibile statunitense alle 24 miglia da Rimini e... se dovessi vedere un coso grosso che si avvicina minaccioso vorrà dire che metterò il vegliaturino a 27 nodi per rientrare nelle nostre acque territoriali oppure mi nascondo sotto una piattaforma e attendo di essere arrestato dai nostri.

Jacksely Kid
ambiente e turistico ricettivo
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 24/112
- Ultima modifica di bobo il 09/09/10 16:41, modificato 1 volta in totale
tornato in auge il tema (in testa mia) oggi ho avuto una lunga sessione con un collega genovese (Armando Gibilaro, lo reperite sul web, emergente legale di diritto della navigazione)

al termine si conferma: nessun problema per la navigazione d'altura, se rispettate le previsioni normative di omologazione, dotazioni, assicurazione (in molti casi pare ci sia da integrarla) e patente.....



buone traversate!!!!!!!
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VanBob
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- 25/112
Ehm... in sintesi: fuori dalle acque territoriali chi può controllarti e/o contestarti cosa?
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Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 26/112
mmm, la sintesi....
ci provo...

PREMESSA) nel mediterraneo (parlo di tirreno e adriatico, in special modo) il concetto di acque internazionali quasi non esiste, a causa delle caratteristiche dei luoghi. da una parte una vasca stretta e lunga, dall'altra un vasto arcipelago delimitato dalle isole maggiori (corsica/sardegna)
in questa situazione si è in quella situazione di "mare sottoposto al diretto controllo" dello stato costiero, anche oltre la definizione di acqua territoriale (concetto ben espresso nel diritto internazionale). si va dello sfruttamente economico esclusivo a tanti altri concetti via via più sfumati, per intendere che in certi mari (come, per l'appunto, il mediterraneo) non c'è una demarcazione netta tra "mare tuo" e "mare di tutti".

1) chi ti controlla:
solo unità di nazionalità diversa da quella tua. quelle della tua non hanno giurisdizione. quelle straniere hanno il diritto di abbordo dato da montego bay
2) cosa controllano:
il diritto di abbordo è dato solo per l'identificazione in relazione alla prevenzione o repressione di reati contro l'umanità. esempio, tratte, commerci di armi o droghe et similia.

in sintesi, fuori dalle acque territoriali è bene dimostrare esattamente chi si è e di chi è il natante. (questo per agganciarci bene ad una "bandiera" che non abbiamo). magari è prudente anche il poter dimostrare dove si sta andando (che so: foglio di prenotazione presso una qualche struttura corsa/sarda o croata)
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VanBob
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- 27/112
bobo ha scritto:
mmm, la sintesi....
ci provo...

PREMESSA) nel mediterraneo (parlo di tirreno e adriatico, in special modo) il concetto di acque internazionali quasi non esiste, a causa delle caratteristiche dei luoghi. da una parte una vasca stretta e lunga, dall'altra un vasto arcipelago delimitato dalle isole maggiori (corsica/sardegna)
in questa situazione si è in quella situazione di "mare sottoposto al diretto controllo" dello stato costiero, anche oltre la definizione di acqua territoriale (concetto ben espresso nel diritto internazionale). si va dello sfruttamente economico esclusivo a tanti altri concetti via via più sfumati, per intendere che in certi mari (come, per l'appunto, il mediterraneo) non c'è una demarcazione netta tra "mare tuo" e "mare di tutti".

1) chi ti controlla:
solo unità di nazionalità diversa da quella tua. quelle della tua non hanno giurisdizione. quelle straniere hanno il diritto di abbordo dato da montego bay
2) cosa controllano:
il diritto di abbordo è dato solo per l'identificazione in relazione alla prevenzione o repressione di reati contro l'umanità. esempio, tratte, commerci di armi o droghe et similia.

in sintesi, fuori dalle acque territoriali è bene dimostrare esattamente chi si è e di chi è il natante. (questo per agganciarci bene ad una "bandiera" che non abbiamo). magari è prudente anche il poter dimostrare dove si sta andando (che so: foglio di prenotazione presso una qualche struttura corsa/sarda o croata)


Ottimo e abbondante, meriteresti un karma+ per questo post!
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bobo
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- 28/112
aspetta. ora me lo dai di sicuro: ho trovato la smentita definitiva del concetto, evidentemente vecchio e superato, del "BATTERE BANDIERA"
concetto dal quale tanti facevano apoditticamente discendere l'impossibilità di andare in mare aperto (con i natanti, che non BATTONO BANDIERA)

dalla convenzione di Montego Bay:
Articolo 94
Obblighi dello Stato di bandiera

1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.
2. In particolare ogni Stato:
a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni ne sono esenti; [...] omissis

quindi, abbiamo la conferma definitiva che lo stesso diritto internazionale consente la facoltà (adottata infatti in Italia) che esistano piccoli gusci di noce senza bandiera.
CIO' NON TOGLIE, ed anzi a questo punto IMPONE, di dare in altro modo dimostrazione dell'italianità del natante: certificati di acquisto.

e per risponderti col dato normativo all tua domanda "ma che diavolo possono volere da me", ecco il 110

Articolo 110
Diritto di visita

1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che:
a) la nave sia impegnata in atti di pirateria;
b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi;
c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell'autorità di cui all'articolo 109;
d) la nave sia priva di nazionalità; oppure
e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra.

2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra può procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale.
Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo.
3. Se i sospetti si mostrano infondati e purché la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sarà indennizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito.
Capitano di Vascello
maxtitti
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- 29/112
Se non ho capito male leggendo tutto il post una barca o gommone omologati oltre le 12 mg ma non immatricolate(cioè natanti) ma in regola con tutte le dotazionani oltre le 12mg compresa la patente,non incorrerebbero in nessuna sanzione navigando entro le 50mg. Se è giusto quello che ho detto allora perchè le immatricolano per andare oltre le 12mg,quando tra una barca immatricolata e non immatricolata non c'è differenza di distanza dalla costa? Ho forse mi sfugge qualcosa.
Contrammiraglio
gquaranta
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- 30/112
maxtitti ha scritto:
Se non ho capito male leggendo tutto il post una barca o gommone omologati oltre le 12 mg ma non immatricolate(cioè natanti) ma in regola con tutte le dotazionani oltre le 12mg compresa la patente,non incorrerebbero in nessuna sanzione navigando entro le 50mg. Se è giusto quello che ho detto allora perchè le immatricolano per andare oltre le 12mg,quando tra una barca immatricolata e non immatricolata non c'è differenza di distanza dalla costa? Ho forse mi sfugge qualcosa.

Se ho capito bene l'immatricolazione è il modo più chiaro per dimostrare la nazionalità e la propietà dell'unità. Per un natante (quindi una unità non immatricolata) occorre fare ricorso a qualche altro documento (assicurazione, fatture di acquisto, e .... ?????)
Giorgio

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