Imposta di registro sulla compravendita dei natanti
goldrake_son (autore)
- 1/69
Salve a tutti, nel lontano 2010 ho venduto un natante (barca da 5,40 mt e motore honda 40HP) tra me e l' acquirente abbiamo fatto una scrittura privata.
il natante e' stato fermato dalla guardia di finanza ad inizio 2015 ed hanno constatato la mancata registrazione dell' atto di compravendita ai sensi del art. 7 DPR 131/1986 modificato dal DL 31/01/2005 , n.7 convertito in L.
31/03/2005 n. 43 ; la registrazione di contratto di compravendita e navi da diporto di lunghezza inferiore a metri 6, tra soggetti non esercitanti attivita' di impresa e soggetta al pagamento di imposta di registro pari a euro 71
_____________________________________________________________________________
PASSAGGIO DI PROPRIETA'
DELLE UNITA' DA DIPORTO
Natanti
I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola che "il possesso vale titolo", salvo adottare ovviamente le precauzioni di natura commmerciale che si ritengano opportune. Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante. Nel caso di unità con Marcatura CE, all'acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario.
e poi questo
Tariffe
Le tariffe stabilite per la registrazione del titolo di proprietà per le unità da diporto sono le seguenti:
Per i natanti:
Fino a 6 metri di lunghezza f.t.Euro 71,00
Oltre sei metri di lunghezza f.t.Euro 142,00
Per le imbarcazioni:
Fino a 8,00 metri di lunghezza f.t.Euro 404,00
Fino a 12,00 metri di lunghezza f.t.Euro 607,00
Fino a 18,00 metri di lunghezza f.t.Euro 809,00
Oltre 18,00 metri di lunghezza f.t.Euro 1.011,00
Per le navi:
Oltre 24,00 metri di lunghezza f.t.Euro 5.055,00
___________________________________________________________________________________
Qualcuno ne sa di piu' ??? Grazie
il natante e' stato fermato dalla guardia di finanza ad inizio 2015 ed hanno constatato la mancata registrazione dell' atto di compravendita ai sensi del art. 7 DPR 131/1986 modificato dal DL 31/01/2005 , n.7 convertito in L.
31/03/2005 n. 43 ; la registrazione di contratto di compravendita e navi da diporto di lunghezza inferiore a metri 6, tra soggetti non esercitanti attivita' di impresa e soggetta al pagamento di imposta di registro pari a euro 71
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PASSAGGIO DI PROPRIETA'
DELLE UNITA' DA DIPORTO
Natanti
I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola che "il possesso vale titolo", salvo adottare ovviamente le precauzioni di natura commmerciale che si ritengano opportune. Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante. Nel caso di unità con Marcatura CE, all'acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario.
e poi questo
Tariffe
Le tariffe stabilite per la registrazione del titolo di proprietà per le unità da diporto sono le seguenti:
Per i natanti:
Fino a 6 metri di lunghezza f.t.Euro 71,00
Oltre sei metri di lunghezza f.t.Euro 142,00
Per le imbarcazioni:
Fino a 8,00 metri di lunghezza f.t.Euro 404,00
Fino a 12,00 metri di lunghezza f.t.Euro 607,00
Fino a 18,00 metri di lunghezza f.t.Euro 809,00
Oltre 18,00 metri di lunghezza f.t.Euro 1.011,00
Per le navi:
Oltre 24,00 metri di lunghezza f.t.Euro 5.055,00
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Qualcuno ne sa di piu' ??? Grazie
Barca Quicksilver 650 Weekend- Mercury 115 HP 4t EFI, Garmin Fishfinder 120-GPS Cobra Marine MC600CX-VHF Cobra Marine F55EU- Soffro di Pesca
Daniel79
- 2/69
Onestamente quando io ho acquistato il battello andammo in agenzia per il passaggio del carrello e stesso l'agenzia ci diede un prestampato dove venivano trascritti i nostri dati e quello che il venditore vendeva all'acquirente. (numero seriale del battello matricola del motore e carrello)
Tutto qui.
Tutto qui.
pescatoreinprova
- 3/69
Scusa la domanda, ma è stata elevata una contravvenzione?
Bisogna avere sempre tanta pazienza!
goldrake_son (autore)
- 4/69
pescatoreinprova ha scritto:Scusa la domanda, ma è stata elevata una contravvenzione?
Acquirente passibili di una multa che va dai 300 ai 1055 euro.
Venditore (io) accertamento con imposta di registro e sanzioni , appena rrivato
Barca Quicksilver 650 Weekend- Mercury 115 HP 4t EFI, Garmin Fishfinder 120-GPS Cobra Marine MC600CX-VHF Cobra Marine F55EU- Soffro di Pesca
VanBob
1
- 5/69
Tutto questo perché hanno trovato una lettera di compravendita tra privati?
Era meglio non averla....
Era meglio non averla....
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Gibs
- 6/69
VanBob ha scritto:Tutto questo perché hanno trovato una lettera di compravendita tra privati?
Era meglio non averla....
Buono a sapersi, quindi se uno viene fermato basta non esibirla, la si tiene solo in caso di contestazione di mezzo o motore rubato per dimostrare di averlo comprato "in buona fede"
Yatar1963
5
- 7/69
Un natante non è obbligato all'iscrizione in pubblico registro. Non essendo un bene "immobile" non è richiesta la forma scritta per la compravendita.
Questo non vuol dire che io non possa fare una scrittura privata, facendola pura autenticare da un notaio e desideri registarla per non avere beghe un domani.
Addirittura posso fare una dichiarazione di vendita e registrarla senza nemmeno la firma dell'aquirente.
Si tratta di capire però se tale scrittura sia soggetta ad obbligo di registrazione o meno.
All'art 2 del T.U. 26/4/1986 è chiaramente specificato che tutti gli atti "indicati nella tariffa" dove per tariffa si intende la Tabella I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso (fisso = obbligatorio entro tot giorni) vanno registrati
Siccome nella tariffa della Tabella I all'art 7 comma F.1 ci sono giustamente i natanti (la cui stipula di un contratto di compravendita in forma scritta resta facoltativa) qualcuno ha inteso interpretarlo come obbligo.
Ma già l'Art 5 comma 2 li esclude chiaramente in quanto operazioni non soggette ad IVA (compravendita di bene usato) perfino dalla registrazione in caso d'uso (=per utilizzo in giudizio)
Diverso sarebbe il caso se l'atto fosse stato formale (autenticato o redatto davanti ad un notaio): in quel caso la forma dell'atto obbliga alla registrazione chi ha certificato l'atto. I contraenti sono obbligati solo per scritture private o contratti verbali formati all'estero
Arrivando al nocciolo la parte II della tabella allegata al TU specifica poi quali sono gli atti soggetti a registrazione SOLO in “caso d’uso”, ovvero se li vuoi impugnare in giudizio o gli vuoi dare data certa
L’Art 2 della tabella II evidenzia tra questi:
1. Scritture private non autenticate ...omissis...quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a Euro 168,00 (omissis)
Quindi mi pare evidente che poichè il costo di registrazione massimo per un natante è 142 € (71 € per voi) e l’imposta è sempre inferiore a 168€ (71 nel vostro caso) e non siamo soggetti ad obbligo di registrazione in termine fisso.
Semoprechè sia una scrittura privata non autenticata, come spesso accade poichè di per se sufficiente all’oggetto della compravendita in questione.
Agenzia delle entrate - Registrazione atti
TU 26/4/1986 n 131
Tabelle I e II
Niente multa e niente registrazione d’Ufficio (art 15), quindi
Non solo! Se così non fosse, esiste la prescrizione quinquennale di cui tener conto (art 76)
Se la scrittura privata è stata fatta ad es. il 1 maggio 2010 sommando i 20 giorni che è il tempo d’obbligo per la registrazione nel nostro caso, arriviamo al 21 maggio 2015: se l’accertamento è stato fatto dal 21 maggio in poi, la sanzione amministrativa è prescritta e non gli devi un bel nulla (con le sanzioni sarà ormai il triplo o il quadruplo)
In realtà la confusione nasce da due fatti: il primo è l’art 2 che dice che “gli atti indicati nella tariffa se formati nel territorio dello stato….” Il secondo è che nella parte I della tabella all’art 7 il legislatore considera anche gli atti relativi ai natanti. La vostra scrittura privata potrebbe essere considerata “atto” solo nel caso in cui l’aveste formata ed autenticata davanti ad un notaio o ad un pubblico ufficiale o la presentaste alla registrazione per libera scelta
Tutto questo imho…..
C’è comunque sempre il “soccorso azzurro” che ne sa certo più di me
E non mi chiedere come si fa il ricorso!
Questo non vuol dire che io non possa fare una scrittura privata, facendola pura autenticare da un notaio e desideri registarla per non avere beghe un domani.
Addirittura posso fare una dichiarazione di vendita e registrarla senza nemmeno la firma dell'aquirente.
Si tratta di capire però se tale scrittura sia soggetta ad obbligo di registrazione o meno.
All'art 2 del T.U. 26/4/1986 è chiaramente specificato che tutti gli atti "indicati nella tariffa" dove per tariffa si intende la Tabella I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso (fisso = obbligatorio entro tot giorni) vanno registrati
Siccome nella tariffa della Tabella I all'art 7 comma F.1 ci sono giustamente i natanti (la cui stipula di un contratto di compravendita in forma scritta resta facoltativa) qualcuno ha inteso interpretarlo come obbligo.
Ma già l'Art 5 comma 2 li esclude chiaramente in quanto operazioni non soggette ad IVA (compravendita di bene usato) perfino dalla registrazione in caso d'uso (=per utilizzo in giudizio)
Diverso sarebbe il caso se l'atto fosse stato formale (autenticato o redatto davanti ad un notaio): in quel caso la forma dell'atto obbliga alla registrazione chi ha certificato l'atto. I contraenti sono obbligati solo per scritture private o contratti verbali formati all'estero
Arrivando al nocciolo la parte II della tabella allegata al TU specifica poi quali sono gli atti soggetti a registrazione SOLO in “caso d’uso”, ovvero se li vuoi impugnare in giudizio o gli vuoi dare data certa
L’Art 2 della tabella II evidenzia tra questi:
1. Scritture private non autenticate ...omissis...quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a Euro 168,00 (omissis)
Quindi mi pare evidente che poichè il costo di registrazione massimo per un natante è 142 € (71 € per voi) e l’imposta è sempre inferiore a 168€ (71 nel vostro caso) e non siamo soggetti ad obbligo di registrazione in termine fisso.
Semoprechè sia una scrittura privata non autenticata, come spesso accade poichè di per se sufficiente all’oggetto della compravendita in questione.
Agenzia delle entrate - Registrazione atti
TU 26/4/1986 n 131
Tabelle I e II
Niente multa e niente registrazione d’Ufficio (art 15), quindi
Non solo! Se così non fosse, esiste la prescrizione quinquennale di cui tener conto (art 76)
Se la scrittura privata è stata fatta ad es. il 1 maggio 2010 sommando i 20 giorni che è il tempo d’obbligo per la registrazione nel nostro caso, arriviamo al 21 maggio 2015: se l’accertamento è stato fatto dal 21 maggio in poi, la sanzione amministrativa è prescritta e non gli devi un bel nulla (con le sanzioni sarà ormai il triplo o il quadruplo)
In realtà la confusione nasce da due fatti: il primo è l’art 2 che dice che “gli atti indicati nella tariffa se formati nel territorio dello stato….” Il secondo è che nella parte I della tabella all’art 7 il legislatore considera anche gli atti relativi ai natanti. La vostra scrittura privata potrebbe essere considerata “atto” solo nel caso in cui l’aveste formata ed autenticata davanti ad un notaio o ad un pubblico ufficiale o la presentaste alla registrazione per libera scelta
Tutto questo imho…..
C’è comunque sempre il “soccorso azzurro” che ne sa certo più di me
E non mi chiedere come si fa il ricorso!
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Cit. Danny Ocean
coccobill1
- 8/69
Ottimo Yatar1963
chiarissima spiegazione..........ma tu sei sempre esaustivo.....
chiarissima spiegazione..........ma tu sei sempre esaustivo.....
ex Saver 690 , Johnson 225 4T, combo Garmin 420s , nick "Nereide"
in attesa di degna/degno sostituto/a
in attesa di degna/degno sostituto/a
duilio
- 9/69
Mi ricordavo di aver letto anni fa che per la cessione di natanti fra privati non c'era obbligo di registrazione, e sono andato a cercare...
Sulla guida nautica fisco 2007 della direzione Liguria dell'Agenzia dell'Entrate c'è questa nota:
La nota non compare nelle analoga pubblicazione "nautica e fisco" del 2013 dell'Agenzia delle Entrate.
Curioso....
Sulla guida nautica fisco 2007 della direzione Liguria dell'Agenzia dell'Entrate c'è questa nota:
La nota non compare nelle analoga pubblicazione "nautica e fisco" del 2013 dell'Agenzia delle Entrate.
Curioso....
Yatar1963
- 10/69
Se guardi il mio link su T.U. vedrai che diversi articoli entrano in vigore da un determinato anno.
In quell'articolo si continua a definire natante una imbarcazione, in quanto un natante immatricolato assume gli obblighi giuridici di una imbarcazione diventando giuridicamente tale, anche se per lunghezza rientra tra i natanti.
In quell'articolo si continua a definire natante una imbarcazione, in quanto un natante immatricolato assume gli obblighi giuridici di una imbarcazione diventando giuridicamente tale, anche se per lunghezza rientra tra i natanti.
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Cit. Danny Ocean
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