Imposta di registro sulla compravendita dei natanti [pag. 6]
Chicco04
- 51/69
bobo
1
- 52/69
ubi ha scritto:bobo ha scritto:..... è uguale un concessionario auto.
Bobo, tu sai che in caso di permuta di auto, obbligatoriamente registrata al PRA, viene comunque sottoscritto dal proprietario un atto di vendita a favore della concessionaria, (atto Dini) sul quale si pagano gli oneri di trascrizione.
Sul contratto di compravendita è indicato il prezzo di acquisto, il valore di permuta e (solitamente) si salda per differenza prezzo.
Ma ciò non risolve il mio dubbio nel caso di passaggio di proprietà di un natante (non iscritto in alcun registro) a favore di un operatore commerciale del settore; ovviamente ci sarà un contratto di compravendita, ma che non viene registrato da nessuna parte. In questo caso queste discusse imposte di registro che fine fanno?
Ciaooooo,
r.
Ubi, quando dicevo "uguale al tuo settore", intendevo dal punto di vista della tassa di registro, non delle variabili legali inerenti il PRA (che poi siamo veramente nel paese dell'UCAS: uff. complicazioni affari semplici...)
Sia il settore automotive che il diporto sono regolati come "OBBLIGO SOLO IN CASO DI USO" e sono contenuti entrambi nel medesimo articolo 7 della "TARIFFA PARTE 2" allegata al TUR della Tassa di Registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)
te lo riporto
ARTICOLO N.7
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
[a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole..................................... L. 150.000] (1)
[b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero auto- bus e trattori stradali fino a 110 KW................. » 150.000
2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW. » 3.500
3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW.................................................... » 1.750] (2)
[ c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
1) fino a 7 quintali . . . . . . . . . . . . . . L. 99.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali . . . . . . . . L. 144.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali . . . . . . . . L. 162.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali . . . . . . . . L. 189.000
5) da oltre 45 fino a 60 quintali . . . . . . . . L. 225.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali . . . . . . . . L. 258.000
7) oltre 80 quintali . . . . . . . . . . . . . . L. 321.000 ](3)
[d) rimorchi di portata:
1) fino a 20 quintali . . . . . . . . . . . . . . L. 132.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali . . . . . . . . L. 177.000
3) oltre 50 quintali . . . . . . . . . . . . . . L. 225.000 ] (4)
[e) rimorchi per trasporto di persone:
1) fino a 15 posti . . . . . . . . . . . . . . . L. 114.000
2) da 16 a 25 posti . . . . . . . . . . . . . . . L. 126.000
3) da 26 a 40 posti . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000
4) oltre i 40 posti . . . . . . . . . . . . . . . L. 180.000 ] (5)
f) unità da diporto:
1) natanti:
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto . . . . . . . . . . . . . . . . euro 71,00
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 142,00
2) imbarcazioni:
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 404,00
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto . . . . . . . . . . . . . . . . euro 607,00
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 809,00
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 1.011,00
3) navi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.055,00 (6) (7)
la definizione di obbligo di registrazione in caso di uso è data dal medesimo TUR, articolo 6
ed è la seguente:
ARTICOLO N.6
Caso d'uso.
1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
INFINE, per Goldrake:
articolo 57, comma 5 del TUR:
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
Yatar1963
- 53/69
In questo caso però non si spiega il perchè delle sanzioni comminate in aggiunta alla tariffa di € 71
A mio parere gli hanno imposto la registrazione a termine fisso
A mio parere gli hanno imposto la registrazione a termine fisso
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Cit. Danny Ocean
ubi
- 54/69
Bobo, grazie per il chiarimento, ignoravo questi dettagli.
Thanks,
r.
Thanks,
r.
bobo
1
- 55/69
Yatar1963 ha scritto:In questo caso però non si spiega il perchè delle sanzioni comminate in aggiunta alla tariffa di € 71
A mio parere gli hanno imposto la registrazione a termine fisso
No Yatar, il motivo è un altro.
la "registrazione in caso di uso" deve precedere l'uso, al più per concessione di giurisprudenza essere coeva (con la destra esibisco e con la sinistra in pari data registro).
Invece, evidentemente, il compratore ha semplicemente esibito senza curarsi (e come dargli colpa, visto l'UCAS in cui viviamo?) del "prima" registrare ciò che esibiva.
@Ubi,
prego, figurati.
Chicco04
- 56/69
Comunque, dopo 6 pagine di topic, io ancora non ho capito che bisogno abbia avuto di esibirla.(la scrittura privata)
Zar 57 Twin-motore Evinrude e-tec 150 cv HO-carrello Ellebi
Yatar1963
- 57/69
bobo ha scritto:Yatar1963 ha scritto:In questo caso però non si spiega il perchè delle sanzioni comminate in aggiunta alla tariffa di € 71
A mio parere gli hanno imposto la registrazione a termine fisso
No Yatar, il motivo è un altro.
la "registrazione in caso di uso" deve precedere l'uso, al più per concessione di giurisprudenza essere coeva (con la destra esibisco e con la sinistra in pari data registro).
Invece, evidentemente, il compratore ha semplicemente esibito senza curarsi (e come dargli colpa, visto l'UCAS in cui viviamo?) del "prima" registrare ciò che esibiva.
Plausibile: a questo punto si tratta di capire a quanto ammontano le sanzioni. Se ha tardato di due o tre mesi rispetto all'esibizionesaranno pochi spicci, ma se gliele imputano dalla data della scrittura (2010) saranno parecchio salate (quasi 5 anni di rirtardo)
@Goldrake: sai a quanto ammontano le sanzioni?
In tale secondo caso lo hanno obbligato a registrazione in termine fisso, cosiderandola "atto"
Peccato che un atto "preveda" anche una "forma" che spesso queste scritture non hanno.
Comunque l'UCAS imho non esiste quando la strada è chiara.
Ci può essere solo un errore, ma se la strada è chiara, è altrettanto semplice rimediare
Esistono norme farraginose, mal scritte, interpretate e fatte porre in essere nel modo in cui lo impongono incapaci politicizzati e megastipendiati
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Cit. Danny Ocean
francesco.rm
- 58/69
Io non ho ben capito una cosa.
La registrazione fatta in ritardo è a carico del venditore o acquirente?
Chi è passibile di multa il venditore o acquirente?
La registrazione fatta in ritardo è a carico del venditore o acquirente?
Chi è passibile di multa il venditore o acquirente?
pescatoreinprova
- 59/69
In sintesi, correggetemi se ho capito male:
Non vi è obbligo di registrare l'atto se non autenticato, se devo utilizzare questo atto per un uso pubblico o formale, devo autenticare lo stesso e registralrlo. Le sanzioni, verranno applicate solo quando questo documento sarà utilizzto formalmente ma lo stesso non è registrato.
È così?
Grazie.
Non vi è obbligo di registrare l'atto se non autenticato, se devo utilizzare questo atto per un uso pubblico o formale, devo autenticare lo stesso e registralrlo. Le sanzioni, verranno applicate solo quando questo documento sarà utilizzto formalmente ma lo stesso non è registrato.
È così?
Grazie.
Bisogna avere sempre tanta pazienza!
Yatar1963
- 60/69
pescatoreinprova ha scritto:In sintesi, correggetemi se ho capito male:
Non vi è obbligo di registrare l'atto se non autenticato, se devo utilizzare questo atto per un uso pubblico o formale, devo autenticare lo stesso e registralrlo. Le sanzioni, verranno applicate solo quando questo documento sarà utilizzto formalmente ma lo stesso non è registrato.
È così?
Grazie.
Credo proprio sia come dici tu, tranne per il fatto che se registri il documento prima dell'uso o al momento dell'uso, no paghi sanzioni
Ma per capire le motivazioni sulla base delle quali ha agito la GdF nel nostro caso, bisognerebbe che Goldrake sapesse dirci a quanto ammontano le sanzioni
francesco.rm ha scritto:Io non ho ben capito una cosa.
La registrazione fatta in ritardo è a carico del venditore o acquirente?
Chi è passibile di multa il venditore o acquirente?
Se la registrazione è a termine fisso (= obbligatoria entro tot (20) giorni dalla data della scrittura) si paga al 50%, eventuali sanzioni per registrazione tardiva incluse, risultando obbligati in solido (se uno non paga la sua quota, l'altro risponde per entrambi, sanzioni incluse)
Se è facoltativa (la fai per star tranquillo) paga chi la chiede e senza sanzioni
Idem per la registrazione in stato d'uso (paga chi registra per usare quel documento in un'azione formale)
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Cit. Danny Ocean
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