Duplicato certificato del battello [pag. 4]
giordanojgor
- 31/58
Bhè sta discussione mi incuriosisce... mi pare che l'amico avesse chiesto se può navigare anche senza il certificato di omologazione(certo che si può basta avere solo il libretto motore , o no? ) Altra cosa, cioè io ho sullo scafo la targhetta identificativa ma non la copia scritta cartacea, che cambia? Gli organi preposti la leggono lo stesso, o no? Giusto per fare un esempio, mica per girare con la macchina io ho bisogno del manuale del proprietario o di quello uso e manutenzione? e comunque 250,00 per la "riproduzione" del libretto E' UN FURTO INGIUSTIFICATO,punto! Poi vogliamo parlare se lui l'ha preso o no, se l'ha perso ma non è questo il punto,secondo me!
@ AM: vabbè giusto per fare un attimo di polemica circa l'esempio della ferrari e del manuale/libretto ... pure sui bugiardini delle medicine c'è scritto nelle reazioni indesiderate di tutto di più, ma che vuol dire?Non ti curi? Come sempre è il "buonsenso" che ci dovrebbe contraddistinguere.
@ AM: vabbè giusto per fare un attimo di polemica circa l'esempio della ferrari e del manuale/libretto ... pure sui bugiardini delle medicine c'è scritto nelle reazioni indesiderate di tutto di più, ma che vuol dire?Non ti curi? Come sempre è il "buonsenso" che ci dovrebbe contraddistinguere.
- open 5,5 mt + suzuki 25 2t (2012-2013) ;
- Astra 210+mercruiser efb 3.0,VHF cobra marine f55,ECO garmin 500c (2013 ad oggi ) ;
GJGOR
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VanBob
- 32/58
La comprereste un'imbarcazione senza?
Se la risposta è "no", probabilmente il sistema è volto a contrastare i furti poiché chi richede il duplicato deve farsi identificare (oltre che pagare).
Ma temo di conoscerla, questa risposta.......
Se la risposta è "no", probabilmente il sistema è volto a contrastare i furti poiché chi richede il duplicato deve farsi identificare (oltre che pagare).
Ma temo di conoscerla, questa risposta.......
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giordanojgor
- 33/58
Aspè Van andiamoci piano ... se mi rubano la barca io faccio denuncia del libretto motore e dello scafo ( se ho la carta o mi sono preso gli etremi) e se poi arriva una richiesta di duplicato allora chi lo rilascia deve attingere a
suddette info, ma per queste cose credo siamo assolutamente off-topic , o mi sbaglio?
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GJGOR
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VanBob
- 34/58
Asslutamente.
Se mi rubano la barca senza il certificato, chi la compra potrebbe richiederlo al ladro che, per averlo, dovrebbe in primis pagare i 250 e in secundisa allegare alla richiesta tutti i suoi dati personali.
Va da sé che basterebbe incrociare il numero di serie con i dati rilasciati per risalire al richiedente il duplicato ovvero il ladro.
Ok, non so se mi son ben spiegato ma sono di fretta.
P.S.
sto ancora in attesa di risposta da pacolino....
Lui è bravo a chiedere, ma a rispondere lo è molto meno.
Se mi rubano la barca senza il certificato, chi la compra potrebbe richiederlo al ladro che, per averlo, dovrebbe in primis pagare i 250 e in secundisa allegare alla richiesta tutti i suoi dati personali.
Va da sé che basterebbe incrociare il numero di serie con i dati rilasciati per risalire al richiedente il duplicato ovvero il ladro.
Ok, non so se mi son ben spiegato ma sono di fretta.
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NaiNoe
1
- 35/58
...se vuoi che ti risponda devi pagare 250 euro
Il mare è il mare.
Tutto il resto è acqua.
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Marshall68
- 36/58
@giordanojgor,devo aver letto male e se è così mi scuso,pensavo che chi ha aperto questo topic facesse richiesta di una fotocopia di un certificato , e visto che non poteva avere lo stesso numero di serie, a mio giudizio non le serviva a nulla.
Per il resto rimango fermo del mio pensiero ,oltre ad avere libretto motore(almeno in fotocopia autenticata) assicurazione ,devo avere a presso pure certificato di conformità e omologazione (anche questi almeno in fotocopia autenticata).
Il manuale del propietario io non lo porto ,però lo devi avere perché fa parte della documentazione del mezzo.
Perché rischiare di farsi fermare,trovare il pignolo di turno e magari esibire il falso e passare pure guai.
Tanto vale uscire e far finta di non averla questa targhetta e rispettare ciò che dice la legge.
Io personalmente mi conserverei i soldi e farei fare i duplicati alla casa madre o al concessionario.
Per il resto rimango fermo del mio pensiero ,oltre ad avere libretto motore(almeno in fotocopia autenticata) assicurazione ,devo avere a presso pure certificato di conformità e omologazione (anche questi almeno in fotocopia autenticata).
Il manuale del propietario io non lo porto ,però lo devi avere perché fa parte della documentazione del mezzo.
Perché rischiare di farsi fermare,trovare il pignolo di turno e magari esibire il falso e passare pure guai.
Tanto vale uscire e far finta di non averla questa targhetta e rispettare ciò che dice la legge.
Io personalmente mi conserverei i soldi e farei fare i duplicati alla casa madre o al concessionario.
Marco
BWA 550 VTR S
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maxfrigione
- 37/58
Navigator III(270cm)+motore elettrico
Z-Ray 400(310cm)+Evinrude 4Hp/Johnson 8Hp
Solemar Skipper 400+Evinrude 521 25Hp
Joker Boat Clubman 16'+Yamaha XWTL 40Hp
Joker Boat Clubman 16'+Yamaha F40 CETL
Z-Ray 400(310cm)+Evinrude 4Hp/Johnson 8Hp
Solemar Skipper 400+Evinrude 521 25Hp
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giordanojgor
- 38/58
Marshall68 ha scritto:@giordanojgor,devo aver letto male e se è così mi scuso,pensavo che chi ha aperto questo topic facesse richiesta di una fotocopia di un certificato , e visto che non poteva avere lo stesso numero di serie, a mio giudizio non le serviva a nulla.
Bhè mipare ovvio che la targhetta deve risultare uguale sia sul battello che sul documento ... oppure ho capito male io??????
Citazione:Per il resto rimango fermo del mio pensiero ,oltre ad avere libretto motore(almeno in fotocopia autenticata) assicurazione ,devo avere a presso pure certificato di conformità e omologazione (anche questi almeno in fotocopia autenticata).
Il manuale del propietario io non lo porto ,però lo devi avere perché fa parte della documentazione del mezzo.
Sono perfettamente d'accordo con te ( però ti racconto la mia disavventura con un verbale preso senza neanche controllare patente e documenti, volevano solo farmi la multa:evil: !)
Citazione:Tanto vale uscire e far finta di non averla questa targhetta e rispettare ciò che dice la legge.
Si però ti ricordo che esistono tranquillamente barche che non hanno targhetta identificativa che possono tranquillamente girare attenendosi alle disposizioni di legge
Citazione:Io personalmente mi conserverei i soldi e farei fare i duplicati alla casa madre o al concessionario
D'accordo però 250,00 per un "duplicato", cioè un DUPLICATO non so se rendo ...
- open 5,5 mt + suzuki 25 2t (2012-2013) ;
- Astra 210+mercruiser efb 3.0,VHF cobra marine f55,ECO garmin 500c (2013 ad oggi ) ;
GJGOR
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GJGOR
VanBob
- 39/58
Il nostro pacolinribelle è sparito.
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Pacolino (autore)
- 40/58
Da Giuda del Consumatore.
DOCUMENTI DA TENERE A BORDO DEI NATANTI
Ai fini pratici, secondo regole imposte dal Codice della nautica da diporto, vengono elencati, qui sotto, i vari documenti necessari da tenere a bordo.
I natanti a motore devono avere a bordo:
La polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per tutte le unità munite di motore di qualsiasi potenza.
Per i motori fuoribordo che entrobordo occorre avere il certificato d’uso del motore.
Sul documento sono menzionate sia la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata in modo da poter determinare l’eventuale obbligo della patente nautica
La patente nautica in corso di validità
Se si è in possesso di apparecchi VHF a bordo occorre avere il certificato Rtf
Il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità soltanto nel caso i cui i natanti risultassero costruiti in serie. Si precisa che il certificato può essere originale o in copia autentica
Inoltre si precisa che:
1) Nell’ipotesi di navigazione fra i porti nazionali, i documentisupra menzionati possono essere conservati in fotocopia autenticata così che in caso di furto è possibile navigare, con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d’assicurazione, nei porti nazionali per un periodo massimo di trenta giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.
2) I natanti che posseggono il marchio CE non hanno più l’obbligo di avere a bordo il “manuale del proprietario”
3) I natanti per poter navigare fino a 12 miglia dalla costa devono avere a bordo, oltre ai documenti supra citati, anche dei documenti che ne attestino l’donietà. Questo vale anche per i natanti costruiti in base alla legge 501971, i quali secondo la legge possono navigare fino a 12 miglia dalla costa se riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato.
I documenti per la navigazione oltre le 12 miglia sono:
a) il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità che viene rilasciata dal costruttore. In tale dichiarazione deve essere noto che l’unità in oggetto è abilitata alla navigazione senza alcun limite od oltre sei miglia dalla costa
b) l’estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto). Viene rilasciato a quelle unità che erano precedentemente iscritte nei ex Uffici di iscrizione, dove risultavano abiliate alla navigazione senza alcun limite
c) una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.
Infine si ricorda che la tipologia dei natanti a remi e a vela, devono avere a bordo solo i documenti delle persone che si trovano imbarcate nel caso tali unita navigano per diporto o in attività di pesca sportiva. Per quanto riguarda la categoria dei natanti da diporto seguendo un orientamento ormai consolidato tali unità sono escluse dall’obbligo di iscrizione nei registri di cui all’art. 15 del D. Lgs.18 luglio 2005, n. 171. Tuttavia a richiesta i natanti da diporto possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
L’esclusione anche dalla sfera regolamentare dell’illustrato sistema abilitativo ha richiesto una specifica previsione dei limiti di navigazione e di impiego dei natanti da diporto. È stato infatti disposto (art. 27, comma 3 cod. nav. dip.) che i natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla Costa
b) entro dodici miglia dalla costa, nel caso siano omologati per la navigazione senza nessun limite o se dichiarati idonei per la navigazione da un organismo notificato ai sensi dell’art. 10 ovvero autorizzato ai sensi del d.lg. n. 314/98; in tal caso, durante la navigazione, bisogna tenere a bordo una copia del certificato di omologazione con la relativa dichiarazione di conformità
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con una superficie velica non superiore a quattro metri così come gli acqua scooter o moto d´acqua e mezzi similari.
DOCUMENTI DA TENERE A BORDO DEI NATANTI
Ai fini pratici, secondo regole imposte dal Codice della nautica da diporto, vengono elencati, qui sotto, i vari documenti necessari da tenere a bordo.
I natanti a motore devono avere a bordo:
La polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per tutte le unità munite di motore di qualsiasi potenza.
Per i motori fuoribordo che entrobordo occorre avere il certificato d’uso del motore.
Sul documento sono menzionate sia la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata in modo da poter determinare l’eventuale obbligo della patente nautica
La patente nautica in corso di validità
Se si è in possesso di apparecchi VHF a bordo occorre avere il certificato Rtf
Il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità soltanto nel caso i cui i natanti risultassero costruiti in serie. Si precisa che il certificato può essere originale o in copia autentica
Inoltre si precisa che:
1) Nell’ipotesi di navigazione fra i porti nazionali, i documentisupra menzionati possono essere conservati in fotocopia autenticata così che in caso di furto è possibile navigare, con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d’assicurazione, nei porti nazionali per un periodo massimo di trenta giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.
2) I natanti che posseggono il marchio CE non hanno più l’obbligo di avere a bordo il “manuale del proprietario”
3) I natanti per poter navigare fino a 12 miglia dalla costa devono avere a bordo, oltre ai documenti supra citati, anche dei documenti che ne attestino l’donietà. Questo vale anche per i natanti costruiti in base alla legge 501971, i quali secondo la legge possono navigare fino a 12 miglia dalla costa se riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato.
I documenti per la navigazione oltre le 12 miglia sono:
a) il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità che viene rilasciata dal costruttore. In tale dichiarazione deve essere noto che l’unità in oggetto è abilitata alla navigazione senza alcun limite od oltre sei miglia dalla costa
b) l’estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto). Viene rilasciato a quelle unità che erano precedentemente iscritte nei ex Uffici di iscrizione, dove risultavano abiliate alla navigazione senza alcun limite
c) una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.
Infine si ricorda che la tipologia dei natanti a remi e a vela, devono avere a bordo solo i documenti delle persone che si trovano imbarcate nel caso tali unita navigano per diporto o in attività di pesca sportiva. Per quanto riguarda la categoria dei natanti da diporto seguendo un orientamento ormai consolidato tali unità sono escluse dall’obbligo di iscrizione nei registri di cui all’art. 15 del D. Lgs.18 luglio 2005, n. 171. Tuttavia a richiesta i natanti da diporto possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
L’esclusione anche dalla sfera regolamentare dell’illustrato sistema abilitativo ha richiesto una specifica previsione dei limiti di navigazione e di impiego dei natanti da diporto. È stato infatti disposto (art. 27, comma 3 cod. nav. dip.) che i natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla Costa
b) entro dodici miglia dalla costa, nel caso siano omologati per la navigazione senza nessun limite o se dichiarati idonei per la navigazione da un organismo notificato ai sensi dell’art. 10 ovvero autorizzato ai sensi del d.lg. n. 314/98; in tal caso, durante la navigazione, bisogna tenere a bordo una copia del certificato di omologazione con la relativa dichiarazione di conformità
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con una superficie velica non superiore a quattro metri così come gli acqua scooter o moto d´acqua e mezzi similari.
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