Patente a punti: Spunto di discussione... [pag. 3]

Sottotenente di Vascello
daniè
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- 21/43
ciao dolcenera,non posso dire questa persona che mestiere fa ,per una questione di privacy nei suoi confronti,ma ti assicuro che di eurozzi ne ha tantissimi,probabile pure io nella sua situazione mi farei una barca del genere,ma secondo me ci sono troppi sprechi .dai intanto noi godiamoci i nostri gommo, che consumano moooooooooltooooo meno di queste barche e sono più divertenti ciao daniele
daniele onniboni
Tenente di Vascello
andy66
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- 22/43
Salve a tutti mi riallaccio a questo post per registrare il prossimo/imminente passaggio legislativo sulla registrazione dei punti anche sulla patente nautica .

Il legislatore sembra , poco sembra ...tanto sembra ....legetela con attenzione !!! introdurree tale registrazione forse ....guardate tra le righe !!

Provocazione :
Inasprimento fiscale sui piccoli diportisti appassionati ? Censimento ?
mah !!!!
2° Capo
Barbarossa
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- 23/43
Ma cosa dovremmo leggere??
Contrammiraglio
gommoa
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- 24/43
Ieri alla Camera hanno approvato il ddl sulla patente a punti, ora passa al Senato.

Tra l'altro è rimasto l'art. 2 "Banca dati" in cui vi è una vistosa contraddizione tra il comma 1 che parla di "dati di soggetti abilitati...", cioè delle persone fisiche e il comma 2 che invece istituisce una banca dati dei natanti delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
In effetti la decutazione dei punti non c'entra un accidente con il mezzo che stai portando, a meno che non vi siano altri scopi...
Pensate poi come è possibile, per i natanti, soddisfare quanto previsto al comma 2 b), per cui occorrerebbe indicare ( a chi?) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Art. 2.
(Banca dati).

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.
2. Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;


c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente;

d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose;

e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.
È importante l'amore, ma anche il colesterolo. (W. Allen)
Ammiraglio di squadra
misterpin
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- 25/43
e chi guida un goomone con motore sotto i 40 cv quindi senza patente che punti gli tolgono??? UT

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Contrammiraglio
Seppiarolo
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- 26/43
misterpin ha scritto:
e chi guida un goomone con motore sotto i 40 cv quindi senza patente che punti gli tolgono??? UT

Fil


E' previsto per i sotto 40 cv "l patentino" entro 6 miglia e appunto 40cv!
Riccardo
Ammiraglio di squadra
misterpin
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- 27/43
era ora!!!

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Ammiraglio di divisione
sacs640
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- 28/43
andy66 ha scritto:
Inasprimento fiscale sui piccoli diportisti appassionati ? Censimento ?


forse dopo le imbarcazioni da 10 metri ..........................
Contrammiraglio
Seppiarolo
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- 29/43
Io penso che sia giusto regolamentare i natanti che girano, anzi a questo punto avrei messo la patente obbligatoria per tutti.
Aggiungo che censire i natanti non vuol dire schedare ma aver modo di riconoscere/identificare sia le varie unità che chi le guida.
Se uno sta a posto con la legge penso solo che potrebbe essere un ottima iniziativa.
Praticamente stanno facendo quello che già è stato fatto per i motorini, prima era una giungla, ora almeno sono tracciabili.

Almeno io la penso così.
Riccardo
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 30/43
AMP;back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D841%26leg%3D16%26tab%3D2*" target="_blank"> a questo indirizzo potete leggere il testo della proposta di legge approvata alla camera ed ora in viaggio al senato

Testo unificato della Commissione
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
Art. 1.
(Finalità e istituzione della patente nautica a punti).
1. La presente legge prevede misure volte a tutelare la sicurezza della navigazione da diporto, attraverso la riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è istituita la patente nautica a punti per il comando e la condotta di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo della patente nautica.

Art. 2.
(Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e per l'accertamento delle violazioni).
1. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, a seguito della violazione delle norme indicate nei medesimi decreti legislativi. L'indicazione della decurtazione di punti relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio della patente nautica ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. La contestazione si intende definita quando è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono stati conclusi, con esito sfavorevole per l'interessato, i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conduttore del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, è stato identificato inequivocabilmente.
3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Qualsiasi variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. Tutti i soggetti in possesso di patente nautica possono controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 3.
5. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'archivio nazionale e alla banca dati istituiti ai sensi dell'articolo 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di aggiornamento e i programmi e le modalità di svolgimento dei medesimi. Con il decreto di cui al terzo periodo è altresì stabilito l'importo delle tariffe da porre a carico dei richiedenti al fine di garantire la copertura integrale dei costi dei corsi di aggiornamento svolti dalle amministrazioni pubbliche.
6. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 7, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
7. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi nuovamente all'esame per il conseguimento della patente nautica. In tal caso, l'ufficio che ha rilasciato la patente nautica, su comunicazione del personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'ufficio che ha rilasciato la patente nautica. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.
Art. 3.
(Istituzione della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto).
1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla condotta o al comando di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica di cui all'articolo 1.
2. Nella banca dati sono riportati i dati relativi:
a) alle violazioni e all'incidentalità;

b) al procedimento di rilascio, alla convalida, alla scadenza di validità, al rilascio di duplicati, al rinnovo, alla revisione, alla sospensione e alla revoca dell'abilitazione della patente;

c) alla decurtazione o all'attribuzione di punti sulla patente, ai sensi dell'articolo 2.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, istituito un archivio nazionale delle unità da diporto che, per ogni imbarcazione e nave da diporto, indica:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

d) gli eventuali sinistri in cui siano incorse le unità, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dell'archivio nazionale e della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei soggetti che ne sono in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4.
5. È autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2012 per l'istituzione della banca dati di cui al presente articolo e di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2012 per il funzionamento della stessa. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti integrazione delle norme sanzionatorie previste dal codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le violazioni commesse con unità da diporto dai titolari di patente nautica, nonché la disciplina per il rilascio di un certificato di abilitazione professionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica, con l'indicazione del numero dei punti decurtati;

c) determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle necessarie coperture assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso;

d) indicare le modalità di accertamento, da parte degli organi competenti, delle violazioni che comportano la decurtazione del punteggio della patente nautica a punti, anche con riferimento alle ipotesi di rilevamento a distanza delle violazioni;

e) prevedere i casi di sospensione o di revoca della patente nautica;

f) prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto, che tiene conto dell'eventuale decurtazione di punti della patente nautica a seguito di violazioni delle norme di comportamento, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della patente nautica e dello stesso certificato di abilitazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, allo scopo di apportare modifiche o integrazioni ai medesimi decreti.

Art. 5.
(Sportello telematico del diportista).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Disposizione transitoria).
1. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 2.

Art. 7.
(Requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica).
1. All'articolo 65 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica».

2. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 65, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 27-bis del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di dispositivi acustici dei natanti in servizio di polizia).
1. Dopo l'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis. – (Disposizioni concernenti la sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero). – 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i natanti ne siano muniti, del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, nonché agli organismi equivalenti, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.
2. Chiunque si trovi in prossimità dei natanti di cui al comma 1, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare la precedenza in mare.
3. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di autenticazione di atti e sottoscrizioni).
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, possono autenticare anche le sottoscrizioni dei negozi e delle ulteriori dichiarazioni, nonché estrarre copie conformi all'originale, necessari o funzionali per l'annotazione e la gestione degli atti e delle dichiarazioni di cui al periodo precedente e, in base ad apposito provvedimento adottato da parte dell'Agenzia delle entrate, registrare questi ultimi, ove ne sia prescritta la registrazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per via telematica».
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