Bignatriano - Capitolo 6 Legislazione

Ammiraglio di squadra
misterpin (autore)
2 Mi piace
- 1/1
Capitolo 6 - Legislazione

CODICE DELLA STRADA

Qui di seguito sono elencati alcuni degli articoli del C.d.S. che ci riguardano

Art. 56 Rimorchi
I rimorchi sono veicoli, senza propria propulsione, destinati a essere trainati da autoveicoli di cui al comma 1 art.54.

Al punto f) di questo articolo (gli altri a noi non interessano) c’è la descrizione di quello che ci riguarda:
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (TATS, ndt), rimorchi ad un asse o a due assi posti a una distanza non superiore ad un metro, atte a trasportare attrezzature quali imbarcazioni, alianti o altre.

Sagoma limite
1) La misura massima del rimorchio è di m. 12.00;
2) Il treno formato dall’autoveicolo ed il rimorchio, compresi gli organi di aggancio non debbono superare la lunghezza di m. 18,35 e la larghezza di m. 2,55.
3) la larghezza massima consentita per i T.A.T.S non deve superare, la somma tra la larghezza del veicolo più 70 cm. (arrotondato ai 5 cm superiori), quindi per trainare un rimorchio largo m. 2.55 la motrice deve essere larga minimo 1.81 (181+70= cm 251 arrotondato ai cm 5 superiori, per cui il consentito diventa cm 255), se non riportato diversamente sulla carta di circolazione.


Targa

I rimorchi immatricolati antecedentemente al 19 febbraio 2013 devono riportare una targa ripetitrice del veicolo motrice che è prodotta dallo Stato. Questa è di colore giallo con la scritta R in rosso ed in rilievo; ad essa vanno applicate le lettere ed i numeri che dovranno avere altezza pari a mm. 60 e larghezza pari a mm. 26. I rimorchi immatricolati dopo tale data avranno una targa propria e non avranno quella ripetitrice con i dati identificativi della motrice.



CARRELLO Bignatriano - Capitolo 6  Legislazione
CARRELLO Bignatriano - Capitolo 6  Legislazione



Art. 116 Patente di guida.

1.Patente B Per condurre autoveicoli, o complessi di veicoli, la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. .

2.Patente B96 Agli autoveicoli di categoria B può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4250 Kg
Qualora tale combinazione superi 3500 kg, é richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico (solo esame pratico no esame orale). In caso di esito positivo, é rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario (96), indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

3.Patente BE complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg l’uno;

4.Patente CE per condurre complessi formati da una motrice conducibile con la patente C ed un rimorchio o semirimorchio non leggero (superiore alle 0,75 t)

Art. 142 Limiti di velocità.
e) Il limite di velocità per i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1 sono 70 km/h fuori dei centri abitati ed 80 km/h sulle autostrade a meno di indicazioni diverse;

CARRELLO Bignatriano - Capitolo 6  Legislazione
E’ obbligatoria l’esposizione, in maniera ben visibile, dei limiti di velocità con gli appositi adesivi omologati (art. 142 comma 4)




Art. 154 Divieto di fermata e sosta dei veicoli.

3) Nei centri abitati è vietata la sosta di rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnaletica.
Norma fiscale: Il carrello è soggetto a tassa di possesso a tariffa fissa.

Art. 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. E’ ammessa una tolleranza fino al 5 per cento arrotondata ai 100 Kg.
Chiunque superi del 5 per cento tale limite è sanzionato; qualora si superi del 10 per cento la massa, la marcia non potrà proseguire fino all’eliminazione del sovraccarico.
Nota: è vietato il trasporto di materiale sul natante che non sia inerente al normale uso del gommone esempio: le biciclette


Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e guida.
Per circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti:
a) La carta di circolazione;
b) La patente di guida;
c) Il certificato di assicurazione obbligatoria RCA


Art. 181 Esposizione dei contrassegni assicurativi.
E’ fatto obbligo di esporre il contrassegno assicurativo sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, sul vetro parabrezza.

Nota:
I rimorchi non avendo il motore fanno parte della categoria dei veicoli e non autoveicoli quindi non soggetti alla esposizione del contrassegno purchè lo si abbia tra i documenti obbligatori per circolare.


Art. 193 Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.
I veicoli a motore e i rimorchi non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti leggi in materia di responsabilità civile.

Nota: Per i complessi di veicoli formati da auto e rimorchio l’assicurazione valida è quella della motrice previa indicazione sul contratto e sulla carta di circolazione della motrice della presenza del gancio, che deve essere di tipo omologato.
Va da se che in caso di sgancio accidentale del carrello durante la marcia i danni eventualmente causati , da quest’ultimo, sono coperti dalla RCA dell’auto.
L’assicurazione RCA del carrello chiamata statica, copre tutti i danni che il carrello può causare quando è staccato dalla motrice. Per quanto appena detto, nel caso di guasto o foratura di una gomma del carrello e, quindi, per la sua sosta sganciata dalla motrice in luogo pubblico, è obbligatorio che il carrello sia coperto da assicurazione statica.

Si fa presente che sono state inviate 2 interpellanze alla Polizia di Stato Sez. Polizia Stradale sulla questione dell’obbligatorietà o meno della assicurazione statica anche in caso che il carrello sia agganciato all’auto, e si è in attesa di una risposta non ancora pervenuta. Sarebbe comunque opportuno, vista l’esiguità della somma, di stipulare ugualmente una polizza per la assicurazione statica..
Sailornet