Bignatriano - Capitolo 6 Legislazione
misterpin (autore)
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Capitolo 6 - Legislazione
CODICE DELLA STRADA
Qui di seguito sono elencati alcuni degli articoli del C.d.S. che ci riguardano
Art. 56 Rimorchi
I rimorchi sono veicoli, senza propria propulsione, destinati a essere trainati da autoveicoli di cui al comma 1 art.54.
Al punto f) di questo articolo (gli altri a noi non interessano) c’è la descrizione di quello che ci riguarda:
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (TATS, ndt), rimorchi ad un asse o a due assi posti a una distanza non superiore ad un metro, atte a trasportare attrezzature quali imbarcazioni, alianti o altre.
Sagoma limite
1) La misura massima del rimorchio è di m. 12.00;
2) Il treno formato dall’autoveicolo ed il rimorchio, compresi gli organi di aggancio non debbono superare la lunghezza di m. 18,35 e la larghezza di m. 2,55.
3) la larghezza massima consentita per i T.A.T.S non deve superare, la somma tra la larghezza del veicolo più 70 cm. (arrotondato ai 5 cm superiori), quindi per trainare un rimorchio largo m. 2.55 la motrice deve essere larga minimo 1.81 (181+70= cm 251 arrotondato ai cm 5 superiori, per cui il consentito diventa cm 255), se non riportato diversamente sulla carta di circolazione.
Targa
I rimorchi immatricolati antecedentemente al 19 febbraio 2013 devono riportare una targa ripetitrice del veicolo motrice che è prodotta dallo Stato. Questa è di colore giallo con la scritta R in rosso ed in rilievo; ad essa vanno applicate le lettere ed i numeri che dovranno avere altezza pari a mm. 60 e larghezza pari a mm. 26. I rimorchi immatricolati dopo tale data avranno una targa propria e non avranno quella ripetitrice con i dati identificativi della motrice.
Art. 116 Patente di guida.
1.Patente B Per condurre autoveicoli, o complessi di veicoli, la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. .
2.Patente B96 Agli autoveicoli di categoria B può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4250 Kg
Qualora tale combinazione superi 3500 kg, é richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico (solo esame pratico no esame orale). In caso di esito positivo, é rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario (96), indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
3.Patente BE complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg l’uno;
4.Patente CE per condurre complessi formati da una motrice conducibile con la patente C ed un rimorchio o semirimorchio non leggero (superiore alle 0,75 t)
Art. 142 Limiti di velocità.
e) Il limite di velocità per i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1 sono 70 km/h fuori dei centri abitati ed 80 km/h sulle autostrade a meno di indicazioni diverse;
E’ obbligatoria l’esposizione, in maniera ben visibile, dei limiti di velocità con gli appositi adesivi omologati (art. 142 comma 4)
Art. 154 Divieto di fermata e sosta dei veicoli.
3) Nei centri abitati è vietata la sosta di rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnaletica.
Norma fiscale: Il carrello è soggetto a tassa di possesso a tariffa fissa.
Art. 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. E’ ammessa una tolleranza fino al 5 per cento arrotondata ai 100 Kg.
Chiunque superi del 5 per cento tale limite è sanzionato; qualora si superi del 10 per cento la massa, la marcia non potrà proseguire fino all’eliminazione del sovraccarico.
Nota: è vietato il trasporto di materiale sul natante che non sia inerente al normale uso del gommone esempio: le biciclette
Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e guida.
Per circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti:
a) La carta di circolazione;
b) La patente di guida;
c) Il certificato di assicurazione obbligatoria RCA
Art. 181 Esposizione dei contrassegni assicurativi.
E’ fatto obbligo di esporre il contrassegno assicurativo sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, sul vetro parabrezza.
Nota:
I rimorchi non avendo il motore fanno parte della categoria dei veicoli e non autoveicoli quindi non soggetti alla esposizione del contrassegno purchè lo si abbia tra i documenti obbligatori per circolare.
Art. 193 Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.
I veicoli a motore e i rimorchi non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti leggi in materia di responsabilità civile.
Nota: Per i complessi di veicoli formati da auto e rimorchio l’assicurazione valida è quella della motrice previa indicazione sul contratto e sulla carta di circolazione della motrice della presenza del gancio, che deve essere di tipo omologato.
Va da se che in caso di sgancio accidentale del carrello durante la marcia i danni eventualmente causati , da quest’ultimo, sono coperti dalla RCA dell’auto.
L’assicurazione RCA del carrello chiamata statica, copre tutti i danni che il carrello può causare quando è staccato dalla motrice. Per quanto appena detto, nel caso di guasto o foratura di una gomma del carrello e, quindi, per la sua sosta sganciata dalla motrice in luogo pubblico, è obbligatorio che il carrello sia coperto da assicurazione statica.
Si fa presente che sono state inviate 2 interpellanze alla Polizia di Stato Sez. Polizia Stradale sulla questione dell’obbligatorietà o meno della assicurazione statica anche in caso che il carrello sia agganciato all’auto, e si è in attesa di una risposta non ancora pervenuta. Sarebbe comunque opportuno, vista l’esiguità della somma, di stipulare ugualmente una polizza per la assicurazione statica..
CODICE DELLA STRADA
Qui di seguito sono elencati alcuni degli articoli del C.d.S. che ci riguardano
Art. 56 Rimorchi
I rimorchi sono veicoli, senza propria propulsione, destinati a essere trainati da autoveicoli di cui al comma 1 art.54.
Al punto f) di questo articolo (gli altri a noi non interessano) c’è la descrizione di quello che ci riguarda:
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (TATS, ndt), rimorchi ad un asse o a due assi posti a una distanza non superiore ad un metro, atte a trasportare attrezzature quali imbarcazioni, alianti o altre.
Sagoma limite
1) La misura massima del rimorchio è di m. 12.00;
2) Il treno formato dall’autoveicolo ed il rimorchio, compresi gli organi di aggancio non debbono superare la lunghezza di m. 18,35 e la larghezza di m. 2,55.
3) la larghezza massima consentita per i T.A.T.S non deve superare, la somma tra la larghezza del veicolo più 70 cm. (arrotondato ai 5 cm superiori), quindi per trainare un rimorchio largo m. 2.55 la motrice deve essere larga minimo 1.81 (181+70= cm 251 arrotondato ai cm 5 superiori, per cui il consentito diventa cm 255), se non riportato diversamente sulla carta di circolazione.
Targa
I rimorchi immatricolati antecedentemente al 19 febbraio 2013 devono riportare una targa ripetitrice del veicolo motrice che è prodotta dallo Stato. Questa è di colore giallo con la scritta R in rosso ed in rilievo; ad essa vanno applicate le lettere ed i numeri che dovranno avere altezza pari a mm. 60 e larghezza pari a mm. 26. I rimorchi immatricolati dopo tale data avranno una targa propria e non avranno quella ripetitrice con i dati identificativi della motrice.
Art. 116 Patente di guida.
1.Patente B Per condurre autoveicoli, o complessi di veicoli, la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. .
2.Patente B96 Agli autoveicoli di categoria B può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4250 Kg
Qualora tale combinazione superi 3500 kg, é richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico (solo esame pratico no esame orale). In caso di esito positivo, é rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario (96), indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
3.Patente BE complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg l’uno;
4.Patente CE per condurre complessi formati da una motrice conducibile con la patente C ed un rimorchio o semirimorchio non leggero (superiore alle 0,75 t)
Art. 142 Limiti di velocità.
e) Il limite di velocità per i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1 sono 70 km/h fuori dei centri abitati ed 80 km/h sulle autostrade a meno di indicazioni diverse;
E’ obbligatoria l’esposizione, in maniera ben visibile, dei limiti di velocità con gli appositi adesivi omologati (art. 142 comma 4)
Art. 154 Divieto di fermata e sosta dei veicoli.
3) Nei centri abitati è vietata la sosta di rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnaletica.
Norma fiscale: Il carrello è soggetto a tassa di possesso a tariffa fissa.
Art. 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. E’ ammessa una tolleranza fino al 5 per cento arrotondata ai 100 Kg.
Chiunque superi del 5 per cento tale limite è sanzionato; qualora si superi del 10 per cento la massa, la marcia non potrà proseguire fino all’eliminazione del sovraccarico.
Nota: è vietato il trasporto di materiale sul natante che non sia inerente al normale uso del gommone esempio: le biciclette
Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e guida.
Per circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti:
a) La carta di circolazione;
b) La patente di guida;
c) Il certificato di assicurazione obbligatoria RCA
Art. 181 Esposizione dei contrassegni assicurativi.
E’ fatto obbligo di esporre il contrassegno assicurativo sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, sul vetro parabrezza.
Nota:
I rimorchi non avendo il motore fanno parte della categoria dei veicoli e non autoveicoli quindi non soggetti alla esposizione del contrassegno purchè lo si abbia tra i documenti obbligatori per circolare.
Art. 193 Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.
I veicoli a motore e i rimorchi non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti leggi in materia di responsabilità civile.
Nota: Per i complessi di veicoli formati da auto e rimorchio l’assicurazione valida è quella della motrice previa indicazione sul contratto e sulla carta di circolazione della motrice della presenza del gancio, che deve essere di tipo omologato.
Va da se che in caso di sgancio accidentale del carrello durante la marcia i danni eventualmente causati , da quest’ultimo, sono coperti dalla RCA dell’auto.
L’assicurazione RCA del carrello chiamata statica, copre tutti i danni che il carrello può causare quando è staccato dalla motrice. Per quanto appena detto, nel caso di guasto o foratura di una gomma del carrello e, quindi, per la sua sosta sganciata dalla motrice in luogo pubblico, è obbligatorio che il carrello sia coperto da assicurazione statica.
Si fa presente che sono state inviate 2 interpellanze alla Polizia di Stato Sez. Polizia Stradale sulla questione dell’obbligatorietà o meno della assicurazione statica anche in caso che il carrello sia agganciato all’auto, e si è in attesa di una risposta non ancora pervenuta. Sarebbe comunque opportuno, vista l’esiguità della somma, di stipulare ugualmente una polizza per la assicurazione statica..
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