Una parola definitiva sui limiti di navigazione dei natanti [pag. 3]

Ammiraglio di squadra I.S.
fran
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- 21/25
No, il contrario
Callegari Alcione 330 + WestBend 12
Artigiana Battelli 390 + Mariner 20
Callegari Ocean 46C + Top 700
Trident TX 550 + Yamaha F 100D
Mariner 620 speed + Yamaha F 100D
Nuova Jolly Prince 25' + Mercury 300 V8
Capitano di Corvetta
RF Saver750
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- 22/25
Ho letto l’articolo 27 e seguenti, ma non ho trovato nessun riferimento all’uscita dalle acque territoriali con un natante, quindi immagino rimanga valida la normativa che conosciamo: problemi in acque internazionali, ma che sono “sovrastati” in realtà dal limite chiaramente stabilito della distanza dalla costa, e liceità di un passaggio diretto italia/francia con documentazione idonea, se le distanze dalle coste lo consentono....
RF Saver750
San Felice Circeo
Saver 750 cabin + Yamaha 300
Ex Saver 620 cabin + Yamaha 115
Ammiraglio di squadra
misterpin
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- 23/25
Non credo dovrebbe esserci stato scritto nulla al riguardo visto che i natanti oltre le 12 miglia non possono andare. Dove ci sia la possibilità di andare in acque estere prima delle 12 miglia vorrà dire che fino al limite delle acque italiane occorre rispettare la nostra normativa oltre il "confine" le leggi dello stato estero
Capitano di Corvetta
RF Saver750
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- 24/25
Quindi si può ancora andare oltre “confine” purché la distanza e l’altro paese lo consentano....
RF Saver750
San Felice Circeo
Saver 750 cabin + Yamaha 300
Ex Saver 620 cabin + Yamaha 115
Comune di 1° Classe
Papuasia1979
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- 25/25
Provo a rispondere alla tua domanda, essendo un argomento dibattuto e di interesse (credo)...

Chiarito che i natanti (anche con marcatura CE e persino di categoria A) non possono comunque navigare oltre le 12 miglia dalla costa (la possibilità di navigare senza limiti di distanze - ma mantenendo il rispetto delle condizioni meteomarine previste dalla relativa categoria di omologazione - è riconosciuta, infatti, solo alle imbarcazioni, ovvero ai mezzi sopra i 10 metri ma anche agli ex natanti, divenuti a tutti gli effetti "imbarcazioni" e perciò a queste equiparati), la sanzione teoricamente applicabile, nel caso di accertata navigazione con natante oltre le 12 miglia dalla costa, dovrebbe essere legata, soprattutto, alla tipologia di patente posseduta ed alle dotazioni di bordo.

A mio parere, supponendo che si venga fermati oltre le 12 miglia con patente nautica entro le 12, si potrebbe configurare la violazione prevista dall'art. 53,comma 1, del codice della nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148).
Art. 53
Violazioni commesse con unità da diporto

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospeso ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando condotta di una nave da diporto.
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Se tale è l'articolo applicabile - dico "se", in quanto credo che per poter navigare oltre le 12 miglia ci sia bisogno della patente senza limiti o del requisito della patente senza limiti (non ho trovato altre condotte disciplinate dal codice che possano essere "più calzanti", essendo state abrogate le altre disposizioni in merito contenute dal Codice della Navigazione) - si corre il rischio di "incappare" anche nella sanzione accessoria prevista dal successivo articolo 53 quinquies, comma 3 (che a sua volta fa rimando al comma 1 del medesimo articolo 53 quinquies), vale a dire al ritiro della dichiarazione di potenza dei motori, per un periodo da 15 a 60 gg. Il sequestro cautelare amministrativo del natante, invece, è previsto nel caso di navigazione con dichiarazione di potenza ritirata (art. 53 quinquies, comma 4).

Art. 53-quinquies
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9,sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.

4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Altro discorso, proseguendo, per la mancanza di dotazioni idonee alla navigazione effettuata, per la quale credo vi siano ulteriori violazioni e sanzioni...

Qualora, invece, si possegga la patente senza limiti e le relative dotazioni "in linea con la navigazione eseguita", ma eseguita con un natante CE oltre le 12 miglia, credo si possa applicare la sanzione "residuale" di cui all'art. 53 comma 7 del codice della nautica, di seguito riportata:
7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice, del regolamento di attuazione dello stesso un provvedimento emanato dall’autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.


Saluti a tutti
Sailornet