Una parola definitiva sui limiti di navigazione dei natanti

Ammiraglio di squadra
Gulliver (autore)
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La navigazione per i natanti è limitata a 12 miglia dalla costa.

Art. 27 comma 4 del nuovo codice del diporto.

E così non ne parliamo più.
Ammiraglio di squadra
martiello123
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- 2/25
Amen.
Site Admin
VanBob
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- 3/25
Fantastico.
In 3 parole abbiamo sistemato la faccenda.
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Ammiraglio di squadra
byanonimo
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- 4/25
E quelli con bandiera Belga Confused
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Sottotenente di Vascello
savio88
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- 5/25
Sicuro che non è riferito alle unità non CE?
Non trovo corrispondenza in ciò che scrivi.
Saluti
SP
Ammiraglio di squadra
Gulliver (autore)
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- 6/25
Più che indicare l’articolo e il comma non posso fare.
Ammiraglio di squadra I.S.
fran
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- 7/25
VanBob ha scritto:
Fantastico.
In 3 parole abbiamo sistemato la faccenda.

5 parole Cool
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Sottotenente di Vascello
savio88
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- 8/25
Saresti così gentile da fare uno screenshot all’articolo?
SP
Ammiraglio di squadra I.S.
fran
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- 9/25
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa.
Callegari Alcione 330 + WestBend 12
Artigiana Battelli 390 + Mariner 20
Callegari Ocean 46C + Top 700
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Ammiraglio di squadra
misterpin
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Basta usare un normale motore di ricerca

https://www.altalex.com/documents/leggi/2018/02/08/regime-amministrativo-delle-unita-da-diporto

Art. 27.
Natanti da diporto

1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26. (1)

2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. (2)

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

a) entro sei miglia dalla costa;

b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo; (3)

c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari (3).

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa. (4)

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. (5)

6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:

a) essere in possesso di patente nautica;

b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;

c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;

d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. (78)

6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5. (6)
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