Garanzia motore acquistato da privato
Enzovideosub (autore)
- 1/52
Salve,
quest'estate ho acquistato una barca con un motore evinrude, dopo circa 5 ore di moto mi si è bruciata la centralina.
Posso richiederla al vecchio proprietario?
o meglio... a chi tocca pagarla?
grazie mille
quest'estate ho acquistato una barca con un motore evinrude, dopo circa 5 ore di moto mi si è bruciata la centralina.
Posso richiederla al vecchio proprietario?
o meglio... a chi tocca pagarla?
grazie mille
coaster650
1
- 2/52
Vendita tra privati... per quel che ne so io purtroppo ti tocca ingoiare il rospo e accollarti gli oneri di riparazione.
Anche perche è dimostrato che, avendo tu usato la barca per 5 ore, è palese che il venditore ti ha consegnato un mezzo funzionante e, appunto comme privato, non mi sembra che sia tenuto a darti garanzia per nessun periodo seppur breve
Anche perche è dimostrato che, avendo tu usato la barca per 5 ore, è palese che il venditore ti ha consegnato un mezzo funzionante e, appunto comme privato, non mi sembra che sia tenuto a darti garanzia per nessun periodo seppur breve
NITROFUEL
- 3/52
se non stabilito preventivamente e per iscritto tra le parti, vale la formula visto e piaciuto.
mariob
- 4/52
Quoto, d'altra parte immagino che per quel motore tu abbia pagato meno rispetto a ciò che avresti pagato per lo stesso da un commerciante, io ho acquistato un j dal mio commerciante e mediamente ho speso 150 euro in più rispetto allo stesso acquistato da privati, però ho un anno di garanzia e sostituzione girante e paraoli compresi...
bobo
1
- 5/52
Codice Civile
LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo I - Della vendita
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 1490.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Art. 1491
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo I - Della vendita
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 1490.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Art. 1491
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Enzovideosub (autore)
- 6/52
nella scrittura privata che abbiamo fatto, la formula non era "visto e piaciuto". adesso non ce l'ho a portata di mano, ma se non ricordo male c'era una postilla che diceva fatta eccezione di ciò che non si può vedere/valutare... una cosa del genere.... appena rientro a casa controllo.
mariob
- 7/52
...si ma come fai a dimostrare che il venditore è in malafede, tra l'altro il motore è stato usato per 5 ore, inoltre è saltata la centralina, che è un componente elettronico, e come tale, oggi funziona perfettamente e domani si rompe....[/url]
SparusAurata
- 8/52
Ciao Enzovideosub,
quanto ha scritto Bobo è legge dello stato e la concordo in pieno.
La garanzia tra privati o su riparazione è si sei mesi.
Detto questo, se il motore funzionava (e lo hai provato con il vecchio proprietario) non puoi chiamarlo in causa, perché:
a) si tratta della centralina ed essendo elettronica, purtroppo prima di rompersi non chiede il permesso;
b) nessun meccanico ti assevererà che il difetto è attribuibile alla malafede del venditore.
Vero è, però, che dietro un'analisi precisa e dettagliata, semmai coadiuvata con uno storico della centralina pre-vendita, potrebbe venire fuori che la centralina stava morendo!
Questo è come la penso.
ciao
quanto ha scritto Bobo è legge dello stato e la concordo in pieno.
La garanzia tra privati o su riparazione è si sei mesi.
Detto questo, se il motore funzionava (e lo hai provato con il vecchio proprietario) non puoi chiamarlo in causa, perché:
a) si tratta della centralina ed essendo elettronica, purtroppo prima di rompersi non chiede il permesso;
b) nessun meccanico ti assevererà che il difetto è attribuibile alla malafede del venditore.
Vero è, però, che dietro un'analisi precisa e dettagliata, semmai coadiuvata con uno storico della centralina pre-vendita, potrebbe venire fuori che la centralina stava morendo!
Questo è come la penso.
ciao
Frik
- 9/52
Di che Evinrude stiamo parlando?
martiello123
- 10/52
SparusAurata ha scritto:
La garanzia tra privati o su riparazione è si sei mesi.
o
scusami ma dove hai letto che tra privati esiste una garanzia (salvo accordo scritto tra le parti) di sei mesi?
io ho trovato questo ....
....Le transazioni tra i privati si svolgono, infatti, secondo la clausola tacita del “visto e piaciuto”, salvo il caso in cui vi fossero accordi diversi tra le parti. Quando, nel caso di acquisto di un’autovettura usata, i soggetti giuridici del rapporto sono privati cittadini, tale contratto di vendita non rientra nella disciplina contenuta nel codice civile e nel richiamato decreto legislativo dal momento che quest’ultimo fa riferimento al venditore come qualunque persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti previsti all’art. 1 dello stesso decreto.
È soltanto ai venditori professionisti e non ai privati cittadini che viene richiesta la garanzia per vizi, la cui durata di un anno decorre dalla conoscenza del difetto da parte del compratore.
Se è vero che la garanzia legale non riguarda la compravendita di cose usate tra privati, occorre tuttavia precisare che la cosa venduta deve comunque essere priva di vizi occulti e il venditore non deve omettere circostanze pregiudizievoli sull’oggetto della vendita.
Qualsiasi difformità grave o mancanza di qualità essenziale, conosciuta dal venditore privato e da questi omessa all’atto della vendita, dà diritto all’annullamento del contratto.
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