Motori principali ed ausiliari

Capitano di Corvetta
Max74 (autore)
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Apro questo topic per far chiarezza riguardo una problematica creatasi in un altro 3d

A mio modesto parere chiunque vada per mare con il suo piccolo natante dovrebbe avere con se un motore ausiliario che potrà sicuramente tornargli utile in caso di avaria del motore principale.

Un motore è considerato ausiliario quando è montato fuoribordo e la sua potenza non supera il 20% della potenza del motore principale.
Es. per un motore di 40 hp il suo motore ausiliario potrà essere al massimo di 8 hp.

Questo perchè se il motore è considerato ausiliario (quindi < 20%) la sua potenza non può essere sommata alla potenza del motore principale e non concorre ne al calcolo per l'obbligo della patente nautica ne al limite per la potenza massima installabile a bordo (come da targhetta ed omologazione dell'unità).

Inoltre tutti i motori ausiliari con potenza superiore a 3 hp hanno l'obbligo di essere assicurati.
Adattarsi, improvvisare e raggiungere lo scopo
Capitano di Corvetta
1905STEFANO
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Se il motorino non è' montato ma nel gavone va comunque assicurato?
Ammiraglio di squadra
martiello123
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- Ultima modifica di martiello123 il 09/01/13 09:13, modificato 1 volta in totale
Max74 ha scritto:

Inoltre tutti i motori ausiliari con potenza superiore a 3 hp hanno l'obbligo di essere assicurati.


la legge 172/2003 ha soppresso tale limite (3 cv fiscali e non 3hp), attualmente tutti i motori di qualsiasi potenza devono essere obbligatoriamente assicurati
Capitano di Corvetta
mkp
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esatto tutti i motori devono essere assicurati a prescindere dai cv, anche se monti un motorino elettrico deve avere l'assicurazione.
Ammiraglio di squadra
martiello123
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1905STEFANO ha scritto:
Se il motorino non è' montato ma nel gavone va comunque assicurato?

finche' sta nel gavone no ma poi se lo dovessi utilizzare??? Wall Bash
Capitano di Corvetta
Max74 (autore)
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Giusto per confondere un po di più le idee (in Italia siamo dei campioni in questo, altro che semplificazioni) Sbellica vi riporto quanto di seguito:

La domanda:
6 marzo 2006

Desidererei conoscere l'esatta normativa riguardante l'obbligo o no dell'assicurazione sui piccoli motori ausiliari dei natanti sia con
obbligo di patente che senza obbligo di patente. Anticipatamente ringrazio,

Mario De Pascale
Lenza Club Riccione


La risposta:
Risponde Andrea Faccon, consulente legale di Yachts.it

Gentile Lettore,
rispondo alla Sua cortese richiesta di conoscere, alla luce della più recente normativa, la discilina dell'obbligo dell'assicurazione delle unità da diporto e dei motori ausiliari dei natanti, con o senza obbligo di patente.
*
1) E’ opportuno dapprima il riferimento alla legge fondamentale sull’assicurazione responsabilità civile l. 24 dicembre 1969, n. 990.
L’art. 2 l. n. 990/69 prevedeva che “I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.
L'obbligo di assicurazione non riguarda la responsabilità per danni riportati dalle persone trasportate, salvo che si tratti di natanti adibiti a servizio pubblico.
Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.”.
In base al dato normativo previdente, quindi,

l’obbligo di assicurazione riguardava solo imbarcazioni e motoscafi muniti di motore entro o fuori bordo di potenza superiore a 3 hp; peraltro, il termine “natante” e “imbarcazioni” è stato impiegato dal legislatore in senso atecnico, comprensivo delle unità da diporto;
la copertura assicurativa obbligatoria riguardava solo la responsabilità civile verso i terzi, escluse le persone trasportate;
l’obbligo di copertura assicurativa comportava l’applicabilità delle disposizioni in tema di responsabilità civile applicabile ai veicoli circolanti su strada.
In merito alla portata della garanzia, la Cassazione aveva chiarito che “Le imbarcazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 990 del 1969 sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile anche allorquando siano ormeggiate in mare o in porto, in quanto l'ormeggio è un momento della navigazione e durante lo stesso viene utilizzato un luogo non privato, aperto alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati.” (Sez. III, sent. n. 497 del 18-01-2000).

2) Come è noto, con Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (di seguito solo C.N.D.) è stato emanato il Codice della Nautica da Diporto.
Nell’ambito di un complessivo riordino della materia, è stata prevista una disciplina specifica in materia di assicurazione obbligatoria.
L’art. 41 C.N.D., rubricato “Assicurazione obbligatoria”, ha previsto infatti che “1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.”.
La prima osservazione da fare è che la terminologia impiegata dal legislatore più precisa: in luogo del riferimento generico ed atecnico al natante, contenuto nella l. 990/69, il legislatore di settore si è riferito alle unità da diporto di cui all’art. 3 C.N.D..
Così facendo, il legislatore ha esteso a tutte le unità da diporto un obbligo di assicurazione, indipendentemente dalla qualificazione come natante, imbarcazione, nave da diporto (escluse solo le unità a remi e a vela senza motore ausiliario (es. le derive).
Il comma 2 dell’art. 41, precisa che ”Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.”.
Il comma 2 ha previsto l’obbligo di coprire di assicurazione per responsabilità civile verso terzi il motore fuori bordo di qualsiasi potenza (anche inferiore a 3 hp).
In buona sostanza, in base a tale disposizione, il motore anche occasionalmente applicato su un’unità a remi o a vela, è soggetto ad obbligo di assicurazione.
Il legislatore non ha precisato l’oggetto della copertura, se il motore o anche l’unità da diporto sul quale esso è applicato.
Il comma 3 dell’art. 41 si occupa dei motori esteri: “L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.”.
Il comma 3 dell’art. 41 C.N.D. ha quindi esteso anche ai motori esteri l’obbligo di assicurazione, con il limite dell’impiego entro le acque territoriali.

Riepilogando, alla luce di tale disciplina, esiste:

a) l’obbligo di assicurazione per qualsiasi unità da diporto (natanti, imbarcazioni o navi, a prescindere dalla finalità di utilizzo, commerciale o lusoria), escluse soltanto le unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario;

b) l’obbligo di assicurazione responsabilità civile per tutti i motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità di applicazione (natante, imbarcazione, nave; l’obbligo valga anche per le più piccole unità eccettuate dall’obbligo di assicurazione generale di cui al comma 1, art. 41 C.N.D.);

c) l’obbligo di assicurazione per i motori muniti di certificati d’uso o documento equivalente emesso all’estero, quando il loro utilizzo avviene nelle acque territoriali italiane.

3) Dopo l’entrata in vigore del C.N.D., è stato emanato il nuovo codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, di seguito anche C.A.P.), il cui art. 354 ha abrogato la legge 24 dicembre 1969 n. 990, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Il comma 3 dell’art. 354 C.A.P. prevede che “(...) Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.”.
Alla luce di tale disposizione, la normativa cui oggi occorre fare riferimento in materia di assicurazione è contenuta nel nuvo codice delle assicurazioni private.
La nuova disciplina, elaborata dal Ministero delle Attività produtive (non dal Ministeo delle Infrastrutture e Trasporti, come invece il C.N.D.), denota qualche incertezza rispetto alla disciplina del C.N.D.; il C.A.P. ripropone inoltre l’ambiguità terminologica che caratterizzava la precedente l. n. 990/69.

L’art. 123, rubricato “Natanti” (in realtà si occupa di tutte le unità di diporto), prevede che
“1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

Da questi primi due commi è desumibile:

la previsione di un obbligo generalizzato di assicurazione per tutte le unità da diporto (esclude solo le unità a remi e a vela senza motore ausiliario);
la precisazione che un’emanando regolamento potrà esonerare alcune categorie di unità da diporto (il legislatore parla di “natanti”, e qui forse il termine è stato impiegato in senso tecnico, per riferirsi alle più piccole unità da diporto);
la previsione che la la responsabilità civile coperta dall’assicurazione è quella prevista dall’art. 2054 c.c. (la precisazione questa volta è in linea con la disciplina di settore, perché viene recepito l’art. 40 C.N.D., secondo cui “La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall’articolo 3, è regolata dall’articlo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo 2947, co. 2, dello stesso codice.”).
la previsione di un obbligo di assicurazione per i “natanti” di stazza lorda non superiore a 25 tsl muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato.
La finalità della previsione del limite di potenza di tre cavalli fiscali non è chiara. A prima vista, potrebbe sembrare che il legislatore abbia inteso reintrodurre una limitazione della potenza del motore rilevante ai fini dell’assicurazione della responsabilità civile verso i terzi. Tuttavia, una simile interpretazione contrasterebbe con il comma 1, che è chiaro nel prevedere un obbligo generalizzato di assicurazione per tutte le unità da diporto sulle quali sia installato un motore di qualsiasi potenza. Ad una prima lettura, riterrei che si tratti di una svista: il legislatore ha ripreso la terminologia del vecchio art. 3, l. 990/69 succitato, ove però il limite dei tre cavalli riguardava non i motori inamovibili ma i motori amovibili.

Occupiamoci brevemente dei motori amovibili.
Il comma 3, art. 123 C.A.P. prevede che “L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.”.
La norma è in linea con l’art. 41, co. 2, C.N.D.: sono soggetti all’obbligo di assicurazione tutti i motori amovibili indipendentemente dalla potenza e dal mezzo nautico sul quale sono applicati.
E’ importante, se non altro per fugare possibili dubbi interpretativi, la precisazione finale “(...) risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore”.
Tale disposizione significa soltanto che quando l’assicurazione riguarda un motore amovibile, la garanzia si estende ai sinistri relativi al natante sul quale il motore è applicato (indipendentemente dalla tipologia del mezzo nautico).
Il comma 4 estende “Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili (...) in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.”.
La previsione dell’ultimo comma consente di applicare alle unità da diporto tutte le previsioni in materia di assicurazione r.c. dei veicoli a motore (v. art. 126 e ss.; es.: obbligo di contrassegno (art. 127 C.A.P.), massimali (art. 128 C.A.P.), soggetti esclusi dalla garanzia (art. 128 C.A.P.), ecc.).
Il successivo articolo 125 C.A.P. si occupa dei “Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.”: “1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.”.
Tale articolo ha altresì previsto al comma 2 che “Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.” .
La precisazione è importante ai nostri fini perché vale ad estendere, in linea con l’art. 41 ultimo comma, C.N.D. e nei limiti ivi indicati, l’obbligo di assicurazione anche alle unità da diporto ed ai motori amovibili esteri.
**
Confidando di averLe reso utili ragguagli Le porgo molti cordiali saluti.

Andrea Faccon


Adesso ditemi voi se avete le idee più chiare Sbellica
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Contrammiraglio
albertgazza
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se ne era già parlato ampiamente dell'obbligo assicurativo "anche" per i motori inferiori ai 3cv e lo conferma anche il consulente legale che hai menzionato, come riporto qui sotto

Il comma 2 ha previsto l’obbligo di coprire di assicurazione per responsabilità civile verso terzi il motore fuori bordo di qualsiasi potenza (anche inferiore a 3 hp).
In buona sostanza, in base a tale disposizione, il motore anche occasionalmente applicato su un’unità a remi o a vela, è soggetto ad obbligo di assicurazione

era chiaro prima ed è chiaro anche adesso

ciao
Capitano di Corvetta
Max74 (autore)
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@ albertgazza

Ne sei sicuro?

L'avvocato scrive:
La finalità della previsione del limite di potenza di tre cavalli fiscali non è chiara. A prima vista, potrebbe sembrare che il legislatore abbia inteso reintrodurre una limitazione della potenza del motore rilevante ai fini dell’assicurazione della responsabilità civile verso i terzi. Tuttavia, una simile interpretazione contrasterebbe con il comma 1, che è chiaro nel prevedere un obbligo generalizzato di assicurazione per tutte le unità da diporto sulle quali sia installato un motore di qualsiasi potenza. Ad una prima lettura, riterrei che si tratti di una svista: il legislatore ha ripreso la terminologia del vecchio art. 3, l. 990/69 succitato, ove però il limite dei tre cavalli riguardava non i motori inamovibili ma i motori amovibili.


Io non sarei così sicuro, lui scrive "non è chiara" e ritiene "si tratti di una svista".

Non voglio polemizzare con te sia ben chiaro, vorrei solo capire come fai ad essere sicuro se lo stesso avvocato non ha ben chiaro cosa dice il legislatore.

Ovviamente onde evitare un qualsiasi problema è meglio assicurare il motore sia esso un ausiliare di 1 cv o 1000 cv, ma credimi come spesso ripeto, essendo in Italia noi siamo dei campioni nel confondere le idee Rolling Eyes

ciao
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Capitano di Corvetta
Max74 (autore)
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@albertgazza
Beh, mi sembra che Marcosail abbia vinto il ricorso no? Il GdP ha annullato il verbale e disposto il dissequestro del motore.

Quindi non è molto chiara sta legge, convieni con me? Felice

PS grazie per il link, ho imparato cose che non sapevo Wink

ciao
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Sailornet