Targa gialla [pag. 4]

Tenente di Vascello
alex.roma
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dna ha scritto:
Quindi in definitiva anche la targa non originale non ha il marchio della repubblica? La differenza è la serigrafia in controluce? credo di non aver mai visto una targa gialla originale! soprattutto sui camion.


Sbellica
Novamarine 2 RH 430 "Unico" - Johnson 521 25cv - Carrello Plini&Gigliotti - Gps/Eco Lowrance HDS-5 Combo Navionics Platinum+
Sottocapo
stikki
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targa ripetitrice €5,50 numeri €3,50 e passa la paura.
Tenente di Vascello
alex.roma
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stikki ha scritto:
targa ripetitrice €5,50 numeri €3,50 e passa la paura.


Per la multa c'è Mastercard? Cool
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Tenente di Vascello
alex.roma
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Sarebbe simpatico chiedere al venditore perchè secondo lui è omologata e regolare..... Rolling Eyes
Novamarine 2 RH 430 "Unico" - Johnson 521 25cv - Carrello Plini&Gigliotti - Gps/Eco Lowrance HDS-5 Combo Navionics Platinum+
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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In italia solo una ditta e autorizzata alla fabbricazione delle targhe per autoveicoli, e devono corrispondere a determinate
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè i requisiti di idoneità per l'accettazione
lunghezza, larghezza, colore, stemma sia in rilievo che in serigrafia ecc.ecc..

Queste sono le sanzioni previste dal codice


"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

saranno operative dopo sei mesi dall'adozione del Regolamento attuativo, da emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge.

Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (5)


4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. (6) (7).

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. Abrogato (1)

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.(1)

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. (2)

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 318. (3)

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 ad euro 7.546 (4).

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 ad euro 94. (4)

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (4) (6)


Attenzione: Il comma 15 si applica pure nel caso che una targa, venga distrutta o smarrita e se ne applica una di cartone. (Caso molto frequente, infatti le forze di polizia, tollerano la circolazione del veicolo con la targa di cartone, se questo e avvenuto in tempi brevi, richiedendo la denuncia di smarrimento, oppure la domanda presentata alla motorizzazione) altrimenti rientra nel caso della confisca.
Inoltre non e possibile richiedere la duplicazione di una targa ma si richiede la completa rimmatricolazione del veicolo ad una nuova carta di circolazione e targa.







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(1) Così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 nov. 2001 n.474
(2) Comma sostituito dall'art. 4 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n.9.
(3) Comma modificato dall'art. 4 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9.
(4) Così modificato dall'art. 21, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
(5) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). La norma sarà operativa dopo sei mesi dall'adozione del Regolamento attuativo, da emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge cit.
(6) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(7) Art. 11 comma 7 e 8 legge 29 luglio 2010, n. 120:" Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

Poi ognuno e libero difare quello che vuole.... Felice
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Tenente di Vascello
giannipuch
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dna ha scritto:
Il codice comunque permette la circolazione di una targa home made in caso di perdita o distruzione, l'importante è che le lettere siano di carattere simile e ben leggibile, forse si gioca su questo fatto mettendo targhe non originali..

solo per 15 gg dalla data di denuncia smarrimento/furto/distruzione, dopo si prende la multa (80,00 euro, se non ricordo male, mia moglie l'ha persa e poi ha girato con quella home made e la denuncia dimenticandosi completamente del problema fino a che non l'hanno fermata UT ); d'accordo che con quella gialla c'è più tolleranza però anch'io ho preferito quella originale.
Lomac 520 Suzuki DF40 Ellebi LBN520 (Nissan Almera Tino 1800 e Fendt T-590 su Iveco 35C18)
Contrammiraglio
cilenoluca
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- 37/60
Oggi ho ritirato la mia targa ripetitrice richiesta in Autoscuola sotto casa.
Costo: 70 Euroni
La cosa che mi ha stupito è che è ancora basata sulla "vecchia" targa, quella con due tasselli per la provincia e 6 per i numeri.

Mi hanno detto che è l'unico tipo che la motorizzazione di Roma attualmente rilascia.... vi risulta?

Saluti,
Cileno.
Joker Boat Clubman 28 ALICE II - Twin Yamaha 2xF200 GETX
MMSI 261000406
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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Secondo me non e cosi.... tu dovresti avere quella nuova.... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
e piu facile che l'autoscuola, ti abbia rifilato una targa che aveva in giagenza .................
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Capitano di Fregata
ossoduro
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- 39/60
Infatti, ed ecco perchè 70 invece che 100 euro come solito.

Tornala indietro immediatamente, non va bene.
Tenente di Vascello
adri63
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- 40/60
La cosa che mi ha stupito è che è ancora basata sulla "vecchia" targa, quella con due tasselli per la provincia e 6 per i numeri.
è cosi in tutta Italia, danno ancora la versione delle targhe vecchie....


Tornala indietro immediatamente, non va bene.
P.S perchè vi ostinate a creare problemi quando non esistono?
Tra tutte le risposte che arrivano in questo bel forum, qualche volta c'è anche qualcuno che è del mestiere, e dà risposte mirate e giuste, invece qualcuno la spara come meglio gli viene........Lasciamo spazio a chi le risposte le può dare e conosce l'argomento....
NATURALMENTE NON VOGLIO OFFENDERE NESSUNO.... SIA CHIARO...
Adriano iz2dap
Sailornet