Avvicinarsi col gommone.Forse si può. Ord CP Brindisi. Interpretazione.

Ammiraglio di squadra
maxfrigione (autore)
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- 1/11
Salve a tutti, allego parte dell'ordinanza che disciplina le spiagge riservate alla balneazione e di conseguenza il comportamento dei natanti a motore(io posseggo un gommone di 3,10 mt con un 4 cavalli), vediamo:

Art. 1 Zone di mare riservate ai bagnanti.
1) Durante il predetto periodo (15/05 – 15/09) la zona di mare per una distanza di 200
metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco o scogliere è prioritariamente
destinata alla balneazione.
a) Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture
balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati
al fondo e posti a distanza di 25 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di
costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni,
comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto
controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro
riposizionamento. In caso di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire
una linea con andamento continuo.
b) Sulle spiagge libere, se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale
sistema di segnalazione, gli stessi devono apporre un’adeguata segnaletica ben
visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura
“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI
200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.
c) I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, devono segnalare il
limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il
limite di tali acque sicure (mt.1,30 di profondità l.m.m.) deve essere segnalato
mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad
intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In
alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento di cartelli indicanti il
limite di acque sicure (eventualmente redatti in più lingue).
2) Nelle predette zone di mare, per tutto il periodo dal 15 maggio al 15 settembre E’
VIETATO:
a) il transito di qualsiasi unità navale sia a vela che a motore, compresi i natanti da
diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, bampers, pedalò, windsurf,
kitesurf e delle moto d’acqua e simili ad eccezione di quelle impiegate in attività
di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i
mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che
devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere
riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio
Campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare



Le zone riservate alla balneazione sono delimitate dai concessionari da boe secondo il punto A dell'articolo 1. Dove non ci sono concessionari, queste zone devono essere segnalate dalle amministrazioni locali(comuni) secondo il punto B dell'ordinanza, e qui secondo me c'è la personale interpretazione:
lungo tutta la costa del mio comune, NON esiste nessuna boa di segnalazione di acque destinate alla balneazione, e dunque venendo da mare, in assenza di questi segnali io potrei avvicinarmi tranquillamente alla spiaggia(?) deducendo che quello specchio d'acqua non è destinato alla balneazione. Inoltre, percorrendo il litorale da terra non vi è nessun cartello di segnalazione di acque balneabili e non segnalate(sempre punto B) e questo sarebbe la seconda conferma.
Cosa pensate del mio ragionamento?

Max
Capitano di Corvetta
freedomblu
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- 2/11
- Ultima modifica di freedomblu il 19/08/10 15:10, modificato 2 volte in totale
non sono d'accordo con la tua interpretazione, per me la risposta è tutta qui:
Art. 1 Zone di mare riservate ai bagnanti.
1) Durante il predetto periodo (15/05 – 15/09) la zona di mare per una distanza di 200
metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco o scogliere è prioritariamente
destinata alla balneazione.

....
2) Nelle predette zone di mare, per tutto il periodo dal 15 maggio al 15 settembre E’
VIETATO:
a) il transito di qualsiasi unità navale sia a vela che a motore, compresi i natanti da
diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, bampers, pedalò, windsurf,
kitesurf e delle moto d’acqua e simili ad eccezione di quelle impiegate in attività
di salvataggio e a tale finalità utilizzate.
....
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 3/11
ah, io leggerei il "prioritariamente" come "esclusivamente"....

anche perchè nessuna ordinanza comunque potrà mai eliminare (semmai, inasprire) i divieti di navigazione esistenti nel Codice....
Utente allontanato
chewbacca
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- 4/11
Ed aggiungerei anche, visto il punto B, che le boe non servono per far capire il limite dei 200m ai comandanti, semmai ai bagnanti.


ciao Smile
Oggi è un dono, per questo si chiama presente.
Ammiraglio di squadra
maxfrigione (autore)
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- 5/11
chewbacca ha scritto:
che le boe non servono per far capire il limite dei 200m ai comandanti, semmai ai bagnanti.


ciao Smile


Effettivamente le vostre interpretazioni sono corrette,ma appunto sono interpretazioni. Inoltre da comandante del mio gommoncino, quando vedo le boe rosse in acqua capisco subito che c'è una spiaggia destinata alla balneazione, quindi servono anche ai...timonieri!

Max
Sergente
castello
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- 6/11
- Ultima modifica di castello il 19/08/10 10:40, modificato 1 volta in totale
Se può essere utile.....

Articolo 9
(Corridoi di atterraggio)
1. I corridoi di atterraggio, ad eccezione di quelli utilizzati per l’atterraggio e la partenza dei
kitesurf (le cui caratteristiche sono descritte al successivo art. 25), devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) larghezza non inferiore a 10 metri;
b) profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
c) delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati ad
intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
d) individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine
bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura
“RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO
DI BALNEAZIONE”
2. L’installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione della
competente Amministrazione Comunale o Regionale, ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale n° 53/66 in data 04.12.2009, per gli
specchi acquei ricadenti all’interno della relativa giurisdizione territoriale sentito preventivamente il parere dell’Autorità
Marittima, e nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1 del presente articolo.
L’utilizzo dei corridoi di atterraggio è pubblico, salvo i casi di eventuali concessioni
demaniali rilasciate ad uso esclusivo di privati concessionari
.
3. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
a) ........
b) le unità a motore devono percorrere i corridoi di atterraggio a lento moto e,
comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
c) tutte le unita di cui sopra, se non condotte a remi ovvero con la vela ammainata,
devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di
atterraggio;
11
d) è fatto comunque divieto di ormeggiare o ancorarsi all’interno dei citati corridoi, se
non per il tempo strettamente necessario a consentire l’imbarco o lo sbarco in
sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra.
Ammiraglio di squadra
MaxM100
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- 7/11
maxfrigione ha scritto:
Effettivamente le vostre interpretazioni sono corrette,ma appunto sono interpretazioni.


Cosa c'è da interpretare?

la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco o scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione.

Nelle predette zone di mare, per tutto il periodo dal 15 maggio al 15 settembre E’
VIETATO:

a) il transito di qualsiasi unità navale sia a vela che a motore, compresi i natanti da
diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, bampers, pedalò, windsurf,
kitesurf e delle moto d’acqua e simili ad eccezione ...


A me pare chiarissimo, se hai dubbi prova a chiamare la Capitaneria di Brindisi

comandante: C.V. (CP) Claudio CILIBERTI

comandante in II: C.F. (CP) Giuseppe ROSSI

Indirizzo: Via Regina Margherita n. 1 - 72100 Brindisi (BR)

Telefono: 0831521022/23 - Fax: 0831568113

E-mail:

Orari di apertura: Dal Lun al Ven dalle 08.30 alle 11.30 - Mar e Gio anche dalle 15.00 alle 16.30
Ammiraglio di squadra
maxfrigione (autore)
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- 8/11
MaxM100 ha scritto:
maxfrigione ha scritto:
Effettivamente le vostre interpretazioni sono corrette,ma appunto sono interpretazioni.


Cosa c'è da interpretare?

la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco o scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione.

Nelle predette zone di mare, per tutto il periodo dal 15 maggio al 15 settembre E’
VIETATO:

a) il transito di qualsiasi unità navale sia a vela che a motore, compresi i natanti da
diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, bampers, pedalò, windsurf,
kitesurf e delle moto d’acqua e simili ad eccezione ...


A me pare chiarissimo, se hai dubbi prova a chiamare la Capitaneria di Brindisi

comandante: C.V. (CP) Claudio CILIBERTI

comandante in II: C.F. (CP) Giuseppe ROSSI

Indirizzo: Via Regina Margherita n. 1 - 72100 Brindisi (BR)

Telefono: 0831521022/23 - Fax: 0831568113

E-mail:

Orari di apertura: Dal Lun al Ven dalle 08.30 alle 11.30 - Mar e Gio anche dalle 15.00 alle 16.30


Mi sembra che hai contratto un po' l'ordinanza, certo letta come l'hai formulata tu non ci sono dubbi, secondo me è la lettera B del punto 1 che si presta ad interpretazione.

Max

PS:
mi sembra esagerato chiamare il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi per avere queste informazioni, il quale non è detto che abbia le risposte giuste, come spesso non le hanno gli operatori sulle vedette.
Tenente di Vascello
paolowirde
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- 9/11
maxfrigione ha scritto:
Salve a tutti, allego parte dell'ordinanza che disciplina le spiagge riservate alla balneazione e di conseguenza il comportamento dei natanti a motore(io posseggo un gommone di 3,10 mt con un 4 cavalli), vediamo:

Art. 1 Zone di mare riservate ai bagnanti.
1) Durante il predetto periodo (15/05 – 15/09) la zona di mare per una distanza di 200
metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco o scogliere è prioritariamente
destinata alla balneazione.
a) Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture
balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati
al fondo e posti a distanza di 25 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di
costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni,
comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto
controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro
riposizionamento. In caso di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire
una linea con andamento continuo.
b) Sulle spiagge libere, se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale
sistema di segnalazione, gli stessi devono apporre un’adeguata segnaletica ben
visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura
“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI
200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.
c) I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, devono segnalare il
limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il
limite di tali acque sicure (mt.1,30 di profondità l.m.m.) deve essere segnalato
mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad
intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In
alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento di cartelli indicanti il
limite di acque sicure (eventualmente redatti in più lingue).
2) Nelle predette zone di mare, per tutto il periodo dal 15 maggio al 15 settembre E’
VIETATO:
a) il transito di qualsiasi unità navale sia a vela che a motore, compresi i natanti da
diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, bampers, pedalò, windsurf,
kitesurf e delle moto d’acqua e simili ad eccezione di quelle impiegate in attività
di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i
mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che
devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere
riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio
Campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare



Le zone riservate alla balneazione sono delimitate dai concessionari da boe secondo il punto A dell'articolo 1. Dove non ci sono concessionari, queste zone devono essere segnalate dalle amministrazioni locali(comuni) secondo il punto B dell'ordinanza, e qui secondo me c'è la personale interpretazione:
lungo tutta la costa del mio comune, NON esiste nessuna boa di segnalazione di acque destinate alla balneazione, e dunque venendo da mare, in assenza di questi segnali io potrei avvicinarmi tranquillamente alla spiaggia(?) deducendo che quello specchio d'acqua non è destinato alla balneazione. Inoltre, percorrendo il litorale da terra non vi è nessun cartello di segnalazione di acque balneabili e non segnalate(sempre punto B) e questo sarebbe la seconda conferma.
Cosa pensate del mio ragionamento?
l'ordinanza e' chiara e in ogni caso che il concessionario delimiti la zona di acque sicure alla balneazione con boe bianche o come facolta' con cartelli che noi in mare non possiamo certo vedere perche' applicati a un paletto a terra non possiamo assolutamente prendere terra.anche qui all'elba in tante spiagge sono presenti le boe rosse ai 200 metri e le boette bianche a circa 30 metri o dove il fondo arriva a circa 1,5 mt come prevede l'ordinanza ma non dappertutto diciamo che davanti agli stabilimenti balneari ci sono per il resto se ti azzardi a entrare gia' nella zona dei 200 metri stai pur certo che un bagnino si alzera' dal seggiolone e col megafono ti invita ad allontanatrti figurati se arrivi al limite delle acque sicure per la balneazione.......

Max
Ammiraglio di squadra
MaxM100
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- 10/11
maxfrigione ha scritto:


Mi sembra che hai contratto un po' l'ordinanza, certo letta come l'hai formulata tu non ci sono dubbi, secondo me è la lettera B del punto 1 che si presta ad interpretazione.

Max

PS:
mi sembra esagerato chiamare il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi per avere queste informazioni, il quale non è detto che abbia le risposte giuste, come spesso non le hanno gli operatori sulle vedette.


La parte che "ci frega" ed in base alla quale viene fatto il verbale sono i divieti, quelli sono molto chiari Wink

L'ordinanza l'ha scritta e firmata il comandante di quella capitaneria, se non ha lui le risposte giuste e non le ha spiegate ai suoi sottoposti .. siamo a posto Sbellica
Sailornet