Rimessaggio solo per gommonauti [pag. 5]

Contrammiraglio
CHICCA
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bobo ha scritto:


sempre secondo me (per Chicca) il suo regolamento, da quanto l'amico afferma, non parla di "auto" bensì di :
Citazione:
"è vietato destinare i posti macchina del locale garage ad altro uso che non sia quello di rimessaggio con esclusione quindi di ogni altra destinazione"

cioè rimessaggio (o parcheggio che dir si voglia) di mezzi circolanti targati: non vedo perchè dovrebbe essere escluso un rimorchio...

Io infatti non ho parlato di rimessaggio, ma di destinazione specificata nel regolamento di un condominio, non necessariamente del SUO condominio. è ovvio che non avendo a disposizione tutto il trattato condominiale nello specifico mi sono riferito ad uno dei tanti esempi al pari dell'utilizzazione degli spazi comuni o della detenzione di animali.

Se la frase specifica ed unica riguardante l'utilizzazione del locale garage è quella e non vi sono richiami in nessuna altra parte del regolamento condominiale, concordo pienamente con te..., ma ciò è Lapalissiano.

C
>>>>> Mi piacerebbe capire CHI SONO ........... ma NON affrettatevi a scriverlo !!!!! Anche se non mi offendo <<<<<
Tenente di Vascello
fongio
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Hops, ho preso un granchio.
Effettivamente, rileggendo bene, trionfale parla di problemi condominiali rigardanti il parcheggio del carrello, ma mi ha fuorviato quando mi ha poi chiesto spiegazioni relative all'equazione auto = natante.
Nel suo caso, quindi, l'argomento è un po' fuori dalle mie competenze e non sono in grado di individuare leggi e/o sentenze specifiche.
Certo che, a mio avviso, una volta che ho un parcheggio assegnato, che io ci parcheggi una moto o un camper o un'auto ... o un rimorchio, non mi sembra che questo possa contravvenire il regolamento.
Se l'amico ha voglia di condurre una battaglia legale, cosa che sconsiglio, credo che alla fine la spunterà perché se il regolamento non specifica meglio che il parcheggio è ammesso solo per le autovetture, allora a mio avviso lui può parcheggiare ciò che vuole, bicicletta compresa.
Attenzione che quasi mai il regolamento può essere fatto o modificato dalla maggioranza, ovvero dall'assemblea. I regolamenti condominiali, infatti, quasi sempre sono di tipo "contrattuale". Sono quelli che vengono citati, se non addirittura allegati, al rogito di acquisto dell'unità immobiliare. Se così è, su questi l'assemblea non ha alcun potere, a meno che una eventuale modifica/integrazione non venga sottoscritta da tutti i proprietari, presenti e assenti. Una qualsiasi delibera diversa è nulla. Non sto a citare le sentenze di Cassazione, anche a sezioni riunite, che ribadiscono questo concetto fino alla noia, anche perché questa è materia da avvocati ... e questo non è un forum per amministratori di condominio Sbellica

Comunque, io pongo ugualmente il quesito ai VVF (auto = natante) perché, anche se effettivamente ero andato fuori tema, e di ciò vi chiedo scusa, credo che l'argomento possa interessare.

Ultima precisazione, e poi non vi annoio più con i tecnicismi da prevenzione incendi (pallosissimi anche per me).
Le normative di prevenzione incendi non fanno una grossa distinzione tra autorimesse interrate e fuori terra, se non per alcuni ulteriori requisiti che quelle interrate debbono soddifare. Cioè, il fatto che il rimessaggio sia in un capannone non interrato, non libera quell'attività dalle norme di prevenzioni incendi delle autorimesse. La stessa cosa dicasi se il numero di natanti ricoverati è inferiore a 9: i requisiti di sicurezza vanno soddisfatti ugualmente. L'unico vantaggio è che, se sono inferiori a 9 sia come presenza effettiva, sia come capacità di parcamento (la potenzialità in relazione alla superficie), non c'é l'obbligo di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi.
Totalmente libera da norma una tettoia aperta almeno su 2 lati ... !(così dice la legge).
Wink
Sailornet