Sanzione per natante in avaria [pag. 3]

Contrammiraglio
gommoa
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- 21/29
Vorrei capire un pò meglio in che situazione ti trovi...

1)In materia si applica la Legge n. 689 del 24.11.81. Gli articoli 14, 18, 22, 23 di tale Legge dispongono che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, altrimenti deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento (360 per i residenti all'estero). Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata (se avvenuta) o dalla data della notifica, l'interessato può far pervenire all'Autorità Marittima indicata nel verbale scritti difensivi e documenti a sua discolpa, nonchè chiedere di essere ascoltato personalmente.

Ti trovi in quesa posizione? hai presentato scritti difensivi? ti hanno ascoltato? Hai fatto pervenire le tue osservazioni entro 30 gg? Cosa hai scritto nelle osservazioni? Quale Autorità Marittina era indicata nel verbale?

2) L'Autorità Marittima, sentito l'interessato (se ne ha fatto richiesta) e valutati i documenti e gli scritti difensivi presentati, deve entro 90 giorni emettere ordinanza di archiviazione degli atti, se ritiene infondato l'accertamento operato dall'organo di polizia, o emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione.

Hai ricevuto l'ordinanza/ingiunzione di pagamento? cosa c'è scritto? Come ha motivato la CP il fatto che non ha accettato le tue osservazioni?

3) Sappi che , in ogni caso, "Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento, una volta notificata, l'interessato può proporre ricorso (tecnicamente opposizione) davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso si propone in carta libera senza necessità di nominare un avvocato ed è sufficiente allegare l'ordinanza-ingiunzione impugnata nonchè dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune dove ha sede il giudice.
Il ricorso però non sospende l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione (che prevede il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica) salvo che il Giudice di pace, per gravi motivi, disponga diversamente con propria ordinanza. Il ricorso (sottoscritto dall'interessato se decide di partecipare al giudizio senza assistenza di un difensore oppure sottoscritto dal difensore) deve contenere: l'indicazione del giudice adito; l'indicazione delle parti del giudizio; l'oggetto della domanda al giudice ( ad es. l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione); l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno del ricorso e le relative conclusioni; l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'interessato vuole avvalersi. Il giudizio di opposizione può concludersi con: sentenza che rigetta l'opposizione; sentenza che accoglie l'opposizione annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta per disposizione di legge. Contro la sentenza è ammesso ricorso solo in Cassazione".
È importante l'amore, ma anche il colesterolo. (W. Allen)
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 22/29
Due domande:
1) esattamente, quela è stato il fatto sanzionato? Se ho capito bene, il fatto di essere ormeggiato alla boa del bagno.
2) Chebacca, mi pare che ne mastichi, ho letto la parola tribunale in un tuo intervento, mi spieghi perchè hai accennato alla "omissione di atti di ufficio"? Per il mancato controllo dell'avaria?
Se la risposta alla prima domanda è la conferma del "divieto di sosta" Sbellica (passatemela, è simpatica l'analogia) forse la GC ha solo fatto il suo dovere ed ogni ricorso andrebbe incontro a rigetto.
Che c'entra, infatti, l'avaria con l'ormeggio vietato?
Si poteva pensarci e fare altre due remate e gettare l'ancora. Anche il riferimento allo stato di necessità o forza maggiore non è pertinente. L'avaria infatti non impedisce di eliminare il fattore di volontà che ha condotto al sanzionato ancoraggio (se è ciò che è stato sanzionato)

Con ciò, sono anche io solidale umanamente.
Ma se si deve dare a Cesare ciò che è suo.....
Sad
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 23/29
Gommoa, hai preso i testi in corsivo dalla rete, in qualche sito di associazioni di consumatori?
Non è tutto chiaro ed esatto, mancano alcune precisazioni...
(odio internet)
Contrammiraglio
gommoa
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- 24/29
bobo ha scritto:
Gommoa, hai preso i testi in corsivo dalla rete, in qualche sito di associazioni di consumatori?
Non è tutto chiaro ed esatto, mancano alcune precisazioni...
(odio internet)


L'ho preso dal sito della Guardia Costiera...trovi che non sia corretto?
È importante l'amore, ma anche il colesterolo. (W. Allen)
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 25/29
Citazione:
Vorrei capire un pò meglio in che situazione ti trovi...

1)In materia si applica la Legge n. 689 del 24.11.81. Gli articoli 14, 18, 22, 23 di tale Legge dispongono che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, altrimenti deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento (360 per i residenti all'estero). Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata (se avvenuta) o dalla data della notifica, l'interessato può far pervenire all'Autorità Marittima indicata nel verbale scritti difensivi e documenti a sua discolpa, nonchè chiedere di essere ascoltato personalmente.

Già questo è un riassunto abbastanza modesto... quegli scritti difensivi si chiamano "ricorso gerarchico". Spesso la sua mancata produzione conduce alla inopponibilità della sanzione.
Citazione:
Ti trovi in quesa posizione? hai presentato scritti difensivi? ti hanno ascoltato? Hai fatto pervenire le tue osservazioni entro 30 gg? Cosa hai scritto nelle osservazioni? Quale Autorità Marittina era indicata nel verbale?

2) L'Autorità Marittima, sentito l'interessato (se ne ha fatto richiesta) e valutati i documenti e gli scritti difensivi presentati, deve entro 90 giorni emettere ordinanza di archiviazione degli atti, se ritiene infondato l'accertamento operato dall'organo di polizia, o emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione.

In parole povere, ma più precise: o il ricorso viene accolto, oppure viene rigettato.
Citazione:
Hai ricevuto l'ordinanza/ingiunzione di pagamento? cosa c'è scritto? Come ha motivato la CP il fatto che non ha accettato le tue osservazioni?

Illuso, se i giudici motivano in modo spesso ridicolo le loro sentenze, cosa pretendi dalla P.A.? (ma questo c'entra poco con quanto da te riportato)
Citazione:
3) Sappi che , in ogni caso, "Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento, una volta notificata, l'interessato può proporre ricorso (tecnicamente opposizione) davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso si propone in carta libera senza necessità di nominare un avvocato ed è sufficiente allegare l'ordinanza-ingiunzione impugnata nonchè dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune dove ha sede il giudice.
Il ricorso però non sospende l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione (che prevede il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica) salvo che il Giudice di pace, per gravi motivi, disponga diversamente con propria ordinanza. Il ricorso (sottoscritto dall'interessato se decide di partecipare al giudizio senza assistenza di un difensore oppure sottoscritto dal difensore) deve contenere: l'indicazione del giudice adito; l'indicazione delle parti del giudizio; l'oggetto della domanda al giudice ( ad es. l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione); l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno del ricorso e le relative conclusioni; l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'interessato vuole avvalersi. Il giudizio di opposizione può concludersi con: sentenza che rigetta l'opposizione; sentenza che accoglie l'opposizione annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta per disposizione di legge. Contro la sentenza è ammesso ricorso solo in Cassazione".

E qua il riassunto da te riportato mi ha fatto imbestialire. Mica colpa tua Smile è che se una opposizione viene svolta dal soggetto sanzionato, mi spieghi cosa ci scrive?
Se è un pizzaiolo che fa, la condisce alla napoletana oppure alla marinara?
Queste notizie riportate nei siti delle P.A. (che per altri servizi si rendono per la verità meritori) tendono ad una sola cosa, rendere il "reo" inerme dinanzi alla Amministrazione o alla Giustizia.
Per esempio: riporti che il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione opposta: ebbene è ovvio!!!! Vige il concetto della rispondenza tra il chiesto ed il giudicato: BISOGNA FARNE RICHIESTA!
Poi, il ricorso non è sottoscritto solo dal difensore, è una fesseria: e il mandato dove lo mettiamo?
Quanto poi agli elementi essenziali del ricorso, lì non mi pronuncio, dico solo che comunicare 'ste cose all'utenza (quando anche fior di avvocati a volte ci scivolano sopra disastrosamente) serve a poco, se non a rendere (poi) inermi dinanzi alle conseguenze di non essersi rivolti neanche ad uno straccio di avvocaticchio da strada.
Ecco perchè dicevo che non mi piaceva quanto da te (incolpevolmente) scritto, anzi meglio, riportato.
Smile
Contrammiraglio
gommoa
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- 26/29
Ciao bobo,
ribadito che le note da me riportate sono quelle che si trovano sul sito ufficiale della Guardia Costiera, faccio ancora un paio di precisazioni.

Per quel che mi risulta, la L. 689/81 e s.m.i. in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, distingue nettamente tra la fase in cui è possibile, per l'interessato, presentare scritti difensivi e richiedere l'audizione alla P.A. e la fase dell'emissione della vera e propria ordinanza-ingiunzione.

In particolare la presentazione di scritti difensivi imho non si configura come un ricorso, né come da te sostenuto, quale ricorso gerarchico, in quanto: 1) si presenta all'Autorità procedente e non ad una P.A. gerarchicamente sovraordinata; 2) in questa fase del procedimento non vi è ancora alcun provvedimento sanzionatorio che sia possibile impugnare, cosicché gli scritti difensivi e l'eventuale audizione hanno il solo fine di far confluire nella valutazione finale della P.A. procedente le ragioni dell'interessato.
La sanzione vera e propria, come tale impugnabile con un ricorso è l'ordinanza-ingiunzione.
Ciò detto, la legge consente di fare ricorso avverso le sanzioni in questione davanti al Giudice di Pace anche senza l'assistenza di un legale ma naturalmente spetta all'interessato valutare se sia o meno il caso di rivolgersi ad un professionista.

Ma il mio punto di vista non è quello del "professionista", ma quello della PA....
Rolling Eyes

OT ma non sai come mi piacerebbe parlarne "de visu"...fine OT
È importante l'amore, ma anche il colesterolo. (W. Allen)
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 27/29
gommoa ha scritto:
Ciao bobo,
OT ma non sai come mi piacerebbe parlarne "de visu"...fine OT

Eccomi!!!!!
Smile
P.S.: il testo normativo generale inganna a volte ....
fai mente locale alle sanzioni del CDS: le multe si oppongono, o davanti al prefetto tramite a/r inviatagli presso il comando vigili (ricorso gerarchico) oppure direttamente dal GDPace. Anche l'eventuale rigetto del ricorso dinanzi al Prefetto (che diviene "ordinanza ingiunzione") si può opporre dinanzi al GDPace.
Stesso discorso per le multe in mare. Nè più nè meno. (salva clamorosa buccia di banana sotto i miei piedacci)
Contrammiraglio
gommoa
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- 28/29
bobo ha scritto:
......fai mente locale alle sanzioni del CDS.................Stesso discorso per le multe in mare. Nè più nè meno


Ecco il punto della discordia: imho la disciplina delle sanzioni del Codice della Strada è diversa rispetto a quella prevista dalle sanzioni emesse dall'autorità marittima.
La sanzione del CDS, come tu correttamente sostieni, è impugnabile da subito (Prefetto o GdP) in quanto è un provvedimento vero e proprio.

Nella disciplina delle sanzioni emesse dall'Autorità marittima invece si tratta, all'inizio, solo di un verbale che accerta semplicemente i fatti, non impugnabile ex se: si trasforma in un provvedimento (quindi impugnabile) solo dopo che l'Autorità procedente indicata nel verbale, esaminati gli scritti difensivi, emette l'ordinanza-ingiunzione.
È importante l'amore, ma anche il colesterolo. (W. Allen)
Capitano di Fregata
glucasub
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- 29/29
fortunale2008 ha scritto:
Gluca ho compreso quello che intendi dire. Ma non condivido il tuo modo di paragonare l'esperienza che hai richiamato, con il tuo personale punto di vista verso la Guardia Costiera. Leggendo i tuoi post avverto un palese pregiudizio nei confronti di questi ultimi, probabilmente in seguito ad un'esperienza negativa. Ciò non toglie che ognuno di noi preso atto del post proposto da un utente dovrebbe in primo luogo intervenire facendo prevalere sempre la massima obbiettività contribuendo a chiarire o fornire ogni utile suggerimento nell'interesse di tutti. Almeno auspico che debba essere questo lo spirito di un forum.


sì e' chiaro non la pansiamo nello stesso modo...... ho dei pregiudizi ??? non proprio ho scritto che ho rispetto per la gc ma ribadisco che alcuni come in ogni campo deficitano in buonsenso e altro..... essere obbiettivi??? penso che obiettivamente quello che e' accaduto all'utente sia vergognoso questa e' la mia opinione e il mio intervento e per ribadire lo sdegno , penso sia ancora permesso ??suggerimenti?? l'ho gia detto, fai ricorso.
cordialmente gluca
Sailornet