Norme area marina protetta Isole Ciclopi (Acitrezza, Catania)

Comune di 1° Classe
donciccio (autore)
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Salve a tutti.
Essendo un neofita della navigazione a motore (finora andavo a vela) ho voluto accertarmi sui divieti relativi all'AMP Isole Ciclopi: a suo tempo mi ero guardato le norme, e avevo memorizzato di poter navigare tranquillamente a vela, a condizione di non entrare nella zona A (quella delimitata dalle boe gialle).

Ebbene, meno male che ho rivisto le norme, ora che vado a motore: ho scoperto che la perimetrazione dell'area B (nella quale la navigazione a motore è consentita sino ai 5 nodi) è incredibilmente estesa, arrivando ben più al largo della boa esterna che delimita l'area A.
norme area marina protetta Isole Ciclopi (Acitrezza, Catania)

Vero è che normalmente tutti navigano in planata, a millemilanodi, nella zona B: ma è pure vero che un giorno qualunque una vedetta della CP o dei CC (o della polizia locale) può decidere di compiere una strage a suon di verbali.
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A scanso di equivoci (e di multe salate) riporto - per chi fosse interessato - il contenuto dell'art. 8 del dm 09-11-2004:

Art. 8. Attivita' consentite
1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «isole ciclopi» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'art. 7 del presente decreto, sono consentite:
Zona A di riserva integrale
a) le attivita' di soccorso, di sorveglianza e servizio;
b) le attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;
c) la balneazione, esclusivamente nelle seguenti aree, opportunamente segnalate dal soggetto gestore:
1) nel tratto di mare, lungo il versante ovest dell'isola Lachea, che si estende dalla via di accesso all'isola fino al canale della
Longa con una estensione di 30 metri dalla scogliera;
2) nel tratto di mare che circonda Punta Cornera, che si estende dall'estremo nord dell'isola Lachea fino alla prima insenatura del
versante est, con una estensione di 30 metri dalla scogliera;
d) l'accesso ai natanti a remi per il solo raggiungimento delle aree di balneazione.
Zona B di riserva generale
a) le attivita' consentite in zona A,
b) la balneazione;
c) la navigazione a vela e a remi;
d) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni a
velocita' non superiore a cinque nodi;

e) la navigazione a motore alle unita' navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e
comunque a velocita' non superiore a cinque nodi;
f) l'ormeggio, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con
l'esigenza di tutela dei fondali;
g) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia
in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto
istitutivo della riserva naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel
registro di ciascuna cooperativa;
h) l'attivita' di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa,
aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della riserva
naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna
cooperativa;
i) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni compresi nell'area marina
protetta;
j) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione
subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
k) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.
Zona C di riserva parziale
a) le attivita' consentite in zona A e in zona B;
b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto 'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a
velocita' non superiore a dieci nodi;
c) la navigazione a motore alle unita' navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e
comunque a velocita' non superiore a dieci nodi;
d) l'ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni compresi nell'area
marina protetta.
2. Tutte le attivita' consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate e, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto
gestore dell'area marina protetta «isole ciclopi», secondo le modalita' indicate all'art. 10.

Per chi vuole, il decreto è consultabile su AMP;atto.codiceRedazionale=05A00285&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario" target="_blank">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-01-21&atto.codiceRedazionale=05A00285&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario[/url]
Capitano di Corvetta
Max74
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donciccio ha scritto:
.....sono consentite:

Zona B di riserva generale

g) l'esercizio della piccola pesca artigianale
h) l'attivita' di pescaturismo
i) la pesca sportiva, con lenza e canna

Zona C di riserva parziale

e) la pesca sportiva, con lenza e canna


OT

La solita porcata di tutte le AMP.
L'unica pesca davvero SELETTIVA ossia la pesca subacquea in apnea è vietata!
VERGOGNA

Scusate lo sfogo
fine OT
Adattarsi, improvvisare e raggiungere lo scopo
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