Attenzione importante danni alle cose [pag. 2]

Capitano di Corvetta
coccobill1
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- 11/69
@gulliver...........ciao......... questo topic è molto interessane e come sempre l'intreccio delle interpretazioni è molteplice, se non ti spiace mi interessa il tuo parere e di quanti altri amici volessero.

sotto riporto due periodi di quello che leggo nel "dettaglio delle garanzie"sul sito di una importante compagna assicurativa (dove ci sono i puntini c'era il nome della polizza) che ho omesso :

".......... è l’assicurazione per imbarcazioni in grado di offrire una soluzione completa a garanzia della protezione dei principali rischi che si possono incontrare durante la navigazione, e ti dà la possibilità di personalizzare il tipo di copertura in base alle esigenze assicurative di ognuno:

1)RESPONSABILITA’ CIVILE OBBLIGATORIA
Con questa copertura potrai assicurare la Responsabilità Civile verso terzi, durante la navigazione e la giacenza in acqua del natante. Le coperture obbligatorie che riguardano danni a persone e a cose di terzi sono sempre operanti (obbligatorie per legge)."

sembrerebbe che sia obbligatoria la copertura a cose di terzi e che sia già operante per legge.............


2)INFORTUNI
Mentre il danno a persone incorso per responsabilità del comandante risulta già incluso nella polizza di Responsabilità Civile, occorre tener conto che invece l’infortunio verificatosi a bordo dell’imbarcazione durante la navigazione può essere tutelato solamente con una copertura infortuni. Con........... avrai la possibilità di garantire un risarcimento all'ospite in caso di morte, invalidità permanente e ricovero in istituto di cura.


qui invece non è a me molto chiaro e mi sembra di capire che va individuata una responsabilità oggettiva del comandante per capire se si è coperti o meno



queste sotto invece le ho estratte dal fascicolo informativo della polizza:


"SEZIONE A - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE
A MOTORE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per
i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti,
le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni
involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante
descritto in Polizza.
Estensioni - Coperture sempre incluse
L’assicurazione è inoltre operante per i rischi sottoindicati non compresi nell’assicurazione
obbligatoria in base al Codice.
Le somme indicate nella Polizza (massimali) sono destinate anzitutto ai risarcimenti rientranti
nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti
dovuti per i rischi sottoindicati.

Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del natante assicurato per
i danni involontariamente cagionati a terzi per eventi connessi alla navigazione o giacenza
in acqua del natante stesso.
Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del natante, nonché
i danni al natante stesso.

Rischi esclusi

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
a. se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore."

anche qui sembra che la polizza non copra i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del natante ma è fatta salva la responsabilità verso terzi...per intenderci se urtiamo altro natante


questa assicurazione con art.2 (ma credo tutte le assicurazioni) non assume responsabilità nel caso che si vada in giro con un motore 40/54-60-70 etc. etc.

RISULTANDO DIFATTI NON ABILITATO ALLA NAVIGAZIONE PERCHE' SENZA PATENTE.

Questa cosa che mi sembra ampiamente sottovalutata da moltissime persone, in questo caso non nasce il problema di interpretazioni perché credo proprio che è come se non fossimo assicurati per niente....







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Gulliver (autore)
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- 13/69
gommoncino2002 ha scritto:
mi è caduta una persona a bordo, e l assicurazione non ha pagato i danni (l'avvocato a portato avanti la causa, ma poi ha ritirato tutto perché l'assicurazione si sarebbe rifatta su di me) perché non è stato possibile accertare le responsabilità altrui.


Questa vicenda è molto particolare, forse bisognerebbe saperne di più. Era un tuo familiare?
Ammiraglio di squadra
Gulliver (autore)
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- 14/69
- Ultima modifica di Gulliver il 06/04/15 13:25, modificato 1 volta in totale
Allora, precisando che siamo parzialmente OT, ma visto che l'argomento trasportati è di interesse per tutti, riporto il testo dell'art. 141 del codice delle assicurazioni.

in sostanza, poi leggerete la norma, il terzo trasportato è sempre risarcito dall'assicurazione del veicolo (nel nostro caso unità da diporto - imbarcazione o natante) su cui è imbarcato, ma trova il limite di legge di circa 770.000,00 euro; se si passa quel limite ci sono varie soluzioni che al momento non ci interessano.

Sono esclusi dall'assicurazione i familiari dell'assicurato, come abbiamo visto nell'art. 129, ma si può fare un'estensione della polizza per loro.

@Coccobil1 quella che hai citato è la presentazione di una polizza, e ovviamente nella pubblicità ognuno dice quello che gli sembra meglio.

@Dada natanti e imbarcazioni sono comunque unità da diporto soggette all'assicurazione obbligatoria e il trattamento non è differenziato.

La cosa importante è che non tutte le fonti delle notizie hanno pari dignità: un articolo di legge è vangelo, la presentazione di una polizza è pubblicità. Per un utente qualsiasi è difficile distinguere e i tecnici hanno studiato apposta per anni.

Non intendo dire che siccome lo dico io è vero, ma vorrei che tutti capissero che se cercano una disposizione di legge devono trovare la legge e non uno che dica di averla letta. Per questo motivo sto sempre postando il testo della legge.

Questo porterebbe lontano (l'ho letto su internet, inutile andare dal medico...) ma mi fermo qui.


Art. 141.
(Risarcimento del terzo trasportato)

1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.
Ammiraglio di squadra
Gulliver (autore)
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- 15/69
Tornando nell'argomento specifico ribadisco che l'assicurazione obbligatoria per i natanti NON ricomprende i danni alle cose, per cui se ormeggiate male o si rompe una cima e danneggiate la barca vicina, dovrete pagare voi.

TRANNE CHE

e qui arriva il senso di questo topic di allerta, non abbiate specificamente pattuito, al momento dell'assicurazione o con una successiva integrazione SCRITTA, che sono assicurati anche i danni alle cose.

per questo motivo quello che ritengo che ognuno di noi debba fare è questo:

1) cercare la polizza di assicurazione
2) sfogliarla e leggerla e cercare se TRA LE CONDIZIONI AGGIUNTIVE vi sia l'assicurazione per danni alle cose (in molte polizze c'è)
3) se l'avete trovata, scritta (nella polizza e non nel foglio informativo) richiudete la polizza e fermatevi qui
4) se non la trovate domani mattina chiamate il call center o recatevi dall'agente con cui avete stipulato e chiedete se la polizza copre danni a cose. PRETENDETE che vi facciano leggere la condizione e cerchiatela con una matita.
5) se la copertura non c'è integrate la polizza pagando quei pochi euro necessari
6) se rimangono dubbi chiedete in questo topic

da questo momento se non sarete coperti per danni alle cose sarà stata solo una vostra scelta, frutto del libero arbitrio e della sacrosanta libertà di autodeterminazione.

però poi non vi lamentare...
Capitano di Corvetta
coccobill1
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- 16/69
Grazie Gulliver

tutto chiaro....adesso che stipulo la polizza so cosa fare ,in realtà conta sempre ciò che è scritto, ma come dici tu conta anche dove sta scritto ,ed in questo caso specifico ..... nella polizza .....

certo che a confonderci le idee le assicurazioni ci si mettono di impegno, sinceramente quella dichiarazione nel dettaglio delle garanzie porta fuori strada,

io probabilmente avrei controllato nella polizza mentre la stipulavo ma non ne sono certo ,

adesso sono completamente focalizzato sull'argomento !!!!!!!!!!!







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Tenente di Vascello
gommoncino2002
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- 17/69
stavo navigando sui 10 nodi, eravamo in otto su un gommone di 5 metri, una mia amica era sdraiata a prua, un imbarcazione di 12-15 metri mi a tagliato la strada provenendo dalla mia sinistra, siamo ricaduti nel cavo dell onda e ha sbattuto la schiena, è rimasta per un po' senza fiato siamo entrati nel porto più vicino e l autoambulanza l ha portata in ospedale.
Ammiraglio di squadra
Gulliver (autore)
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- 18/69
Tipico caso fortuito, la responsabilità di un terzo. I danni andavano richiesti all'altra barca. Se non sai chi sia è preferibile assumere la responsabilità senza addossarla a un altro, se no non c'è risarcimento

Ora è tutto chiaro.

Mi spiace la frittata è stata fatta al momento della denuncia o magari della citazione.
Tenente di Vascello
gommoncino2002
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- 19/69
purtroppo nel momento dell incidente eravamo preoccupati per la nostra amica, poi non è stato possibile ne identificare ne raggiungere l altra barca.
Capitano di Corvetta
Gaetan76
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- 20/69
Buongiorno a tutti,

@Gulliver
quindi leggendo la mia polizza, io sono coperto al risarcimento danni alle persone per 5.000.000,00, cose ed animali trasportati 1.000.000,00

invece con franchigia di 75,00 copre anche cose ed animali di terzi non trasportati(quindi quello che si parlava, cioè se urtassi una barca io pago 75,00 ed il resto l'assicurazione?)

ma leggendo in fine "CONDIZIONE AGGIUNTIVA B" significa che devo farla aggiungere o già è inclusa?

vi allego la foto della descrizione sulla mia polizza

re: Attenzione importante danni alle cose


attendo delucidazioni
Grazie

saluti
Gaetano
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