Bignatraino - Capitolo 7 Le sanzioni

Ammiraglio di squadra
misterpin (autore)
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Capitolo 7 – LE SANZIONI

SOVRACCARICO Art. 167 C.d.S.

SI RICORDA CHE IN ALCUNI CASI DI INCIDENTE GRAVE CON CONVOGLIO SOVRACCARICO, LA COMPAGNIA ASSICURATRICE HA LA FACOLTA’ DI RIVALERSI SULL’ASSICURATO!

Le fasce sanzionatorie sono 4

-meno del 10 %: sanzione da 39 a 159 Euro e decurtazione di un punto dalla patente;
-oltre il 10 % ma entro il 20 %: sanzione da 80 a 318 Euro, decurtazione di 2 punti dalla patente ed obbligo di ripristino del carico;
-oltre il 20 % ma entro il 30 %: sanzione da 159 a 639 Euro, decurtazione di 3 punti dalla patente ed obbligo di ripristino del carico;
-oltre il 30 %: sanzione da 398 a 1.596 Euro, decurtazione di 4 punti dalla patente ed obbligo di ripristino del carico
ATTENZIONE: la tolleranza del 5 % è prevista solo dall’art. 167 del C.d.S. ai fini del calcolo del sovraccarico; non esiste alcuna tolleranza ai fini del calcolo della categoria di appartenenza o della compatibilità con la massa rimorchiabile.

SUPERAMENTO MASSA RIMORCHIABILE: Art. 63/4° C.d.S.: sanzione da € 84 a € 355, nessuna decurtazione di punti, nessuna sanzione accessoria.


GUIDA DI VEICOLI CON PATENTE DI CATEGORIA DIVERSA:
Art. 116/15 e 15bis C.d.S.:

Dal 19 gennaio 2013, la guida di veicolo con patente di categoria diversa da quella corrispondente è sanzionata esclusivamente dall’art. 116 CdS e non più dall’art. 125 CdS.

Comma 15
Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da € 2.257 a € 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.


Comma 15/bis
Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Comma 17
Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.



LIMITI DI VELOCITA’ Art. 142 C.d.S.
Importante: Le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, per gli autotreni, secondo l’art. 142 c.11, sono aumentate di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (art. 195, c. 2-bis)
CARRELLO Bignatraino - Capitolo 7 Le sanzioni

CARRELLO Bignatraino - Capitolo 7 Le sanzioni


Con la realizzazione del 7 capitolo si è concluso il Bignatraino un lavoro che all'inizio, mi aveva dato qualche preoccupazione per la sua esecuzione ma che con il proseguo dei lavori è andata man mano sparendo. Vorrei ringraziare nuovamente chi ha collaborato per la sua realizzazione e chi ha partecipato alle discussioni. Spero che sia un'opera di facile lettura e mi scuso fin d'ora se in futuro venissero fuori degli errori che se mi segnalerete e vedremo di correggere. A breve sarà disponibile in formato pdf, se ritenuto idoneo, in maniera integrale nella sez. Download

Ciao
Sailornet