Scadenza Estintore [pag. 3]

Contrammiraglio
CHICCA
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- Ultima modifica di CHICCA il 16/04/08 10:12, modificato 1 volta in totale
Francesco79 ha scritto:
https://www.guardiacostiera.it/diporto/documents/ds1doc.zip

Questa è la normativa attualmente in vigore, come da sito capitanerie di porto ( www.guardiacostiera.it ), le varie iso e decreti ministeriali non si applicano per il diporto in fatto di estintori, anche la normativa CE è chiarissima in relazione agli estintori portatili , la regolamentazione è affidata alle leggi nazionali, che guarda caso sono redatte dalla Capitaneria di porto.


Confused

Caro Franc, stai errando, forse ti è sfuggito quanto riportato proprio nel documento che citi e che proviene dal sito della GC-CP, il documento si riferisce infatti proprio ai DM 234 1994 e successive modifiche, una svista può capitare.
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>>>>> Mi piacerebbe capire CHI SONO ........... ma NON affrettatevi a scriverlo !!!!! Anche se non mi offendo <<<<<
Utente allontanato
indomimando
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La soluzione è comprare un estintore a inizzio staggione, o farlo ricaricare se conoscete.

Per quanto riguarda gli estintori senza manometro, non c'è da preoccuparsi escono proprio cosi, e sono di solito i modelli piccolini.

Se posso permettermi un consiglio, evitate di tenerlo dove c'è il serbatoio della benzina.
Vivere il mare rende tutti molto sereni!
Contrammiraglio
CHICCA
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indomimando ha scritto:
La soluzione è comprare un estintore a inizzio staggione, o farlo ricaricare se conoscete.

Per quanto riguarda gli estintori senza manometro, non c'è da preoccuparsi escono proprio cosi, e sono di solito i modelli piccolini.

Se posso permettermi un consiglio, evitate di tenerlo dove c'è il serbatoio della benzina.


Confused
Poco ma sicuro, cmq deve essere chiaro che le normative citate da Francesco e dal sottoscritto sono relative alla navigazione generica e che quindi comprendono una moltitudine di mezzi di tipologia molto diversa tra loro.

L'idea di acquistare ogni anno un paio di piccoli estintori privi di manometro può andar bene entro un certo limite di categoria diportistica, altrimenti come evidenziato da Francesco , è sempre meglio riferirsi ai dati tecnici forniti dal costruttore ed alle tabelle di sicurezza per scegliere tipologia e quantità.

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Utente allontanato
indomimando
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CHICCA Thumb Up Thumb Up

Nulla da aggiungere
Vivere il mare rende tutti molto sereni!
Sottotenente di Vascello
theindian79
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evitate di comprare gli estintori senza manometro (per rispiarmare 2 lire) non si sa mai se sono carichi oppure no!!!!
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Dolcenera
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CHICCA ha scritto:
xxpppxx ha scritto:
Ragazzi ma sul mio non c'è alcun manometro.
Questo estintore l'ho comprato insieme al borsone con tutto l'occorrente per le 3 miglia.
I razzi scadono l'anno prossimo. L'estintore non saprei.


Confused

Appena posso inserisco la normativa, cmq riassumendo:
Dpr n.547/55 (normativa generale)
D.M 12.11.90 estintori portatili
UNI 9994 03/92 (e successive modifiche sino al 2003) Manutenzione estintori
UNi EN 3-2/98 - 2-3/98 - 3-5/98
Decreto 7.01.2005 (norme tecniche procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.

Revisione periodica
A polvere ogni 36 mesi
Ad acqua ogni 18 mesi
Schiuma ogni 18 mesi
CO2 ogni 60 mesi
Idrocarburi alogenanti ogni 72 mesi
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PS
Alcuni Siti riportano dati tabellari errati in merito alla periodicità che è decretata in una precisa normativa al livello europeo.

E' stata mia cura invitarli alla correzione di quanto esposto tramite e-mail , per cui .... OCCHIO a ciò che leggete.



Non si applica agli estintori su barche da diporto.

Chiesto, richiesto e confermato decine di volte dalla GC.
Essere gommonauti non è un buon motivo per non voler vedere oltre il golfare di prua
Sottotenente di Vascello
theindian79
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confermo anche io cio che dice dolcenera ,infatti lo avevo anche scritto Felice Felice Felice Smile
Contrammiraglio
CHICCA
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Dolcenera ha scritto:
CHICCA ha scritto:
xxpppxx ha scritto:
Ragazzi ma sul mio non c'è alcun manometro.
Questo estintore l'ho comprato insieme al borsone con tutto l'occorrente per le 3 miglia.
I razzi scadono l'anno prossimo. L'estintore non saprei.


Confused

Appena posso inserisco la normativa, cmq riassumendo:
Dpr n.547/55 (normativa generale)
D.M 12.11.90 estintori portatili
UNI 9994 03/92 (e successive modifiche sino al 2003) Manutenzione estintori
UNi EN 3-2/98 - 2-3/98 - 3-5/98
Decreto 7.01.2005 (norme tecniche procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.

Revisione periodica
A polvere ogni 36 mesi
Ad acqua ogni 18 mesi
Schiuma ogni 18 mesi
CO2 ogni 60 mesi
Idrocarburi alogenanti ogni 72 mesi
Smile

PS
Alcuni Siti riportano dati tabellari errati in merito alla periodicità che è decretata in una precisa normativa al livello europeo.

E' stata mia cura invitarli alla correzione di quanto esposto tramite e-mail , per cui .... OCCHIO a ciò che leggete.



Non si applica agli estintori su barche da diporto.

Chiesto, richiesto e confermato decine di volte dalla GC.


Confused

Lungi da me sollevare polemiche, però consentitemi un pò tutti di rimanere perplesso dato che la legge riporta questo :

Decreto 5 ottobre 1999, n. 478
Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.
Art. 9
Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza
1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l’attestazione di idoneità è
rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa
ispezione dell'unità con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla
protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.

Che la GC trascuri di effettuare la verifica è un conto, diverso è che la legge NON tenga conto del problema...., però dato che sono il solito RC, mi sono premurato (come fatto per il 3d sulla patente nautica ) di inviare apposito quesito a 13 CP.
Laughing
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Sottotenente di Vascello
theindian79
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Lungi da me sollevare polemiche, però consentitemi un pò tutti di rimanere perplesso dato che la legge riporta questo :

Decreto 5 ottobre 1999, n. 478
Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.
Art. 9
Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza
1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l’attestazione di idoneità è
rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa
ispezione dell'unità con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla
protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
Che la GC trascuri di effettuare la verifica è un conto, diverso è che la legge NON tenga conto del problema...., però dato che sono il solito RC, mi sono premurato (come fatto per il 3d sulla patente nautica ) di inviare apposito quesito a 13 CP.


e vero cio che hai letto ma si riferisce all'impianto fisso di stinzione di cui le imbarcazioni che hanno il certificato di sicurezza devono avere a bordo se sono omologate CE
Contrammiraglio
CHICCA
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theindian79 ha scritto:

e vero cio che hai letto ma si riferisce all'impianto fisso di stinzione di cui le imbarcazioni che hanno il certificato di sicurezza devono avere a bordo se sono omologate CE

Confused
Errato,

In riferimento alla legge citata:
2. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque
marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle
prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50
, e successive modificazioni

Tutta la legge vigente in materia è stata inserita nel sito tempo addietro, basta leggere la nomenclatura nei download e trovare le disposizioni sul web (per risparmiare crediti) , questo è quanto caricato.

DIPORTO - DMIN 219-2002 (Zattere di salvataggio)
DIPORTO - DMIN 385-1999 (Regolamento tecnico per salvagenti)
DIPORTO - DMIN 386-1999 (Regolamento tecnico per i riflettori radar)
DIPORTO - DMIN 387-1999 (Regolamento tecnico per i segnali di soccorso)
DIPORTO - DMIN 388-1999 (Regolamento tecnico per le bussole magnetiche)
DIPORTO - DMIN 412-1999 (Regolamento tecnico per gli apparecchi galleggianti)
DIPORTO - DMIN 478-1999 (Regolamento di sicurezza)
DIPORTO - DPR 435-1991 (Regolamento sicurezza della vita in mare)
DIPORTO - Legge 472-1999 (Navigazione ad uso privato o in conto proprio)
DIPORTO - Legge 616-1962 (Legge sulla sicurezza della vita in mare)
DIPORTO - Legge quadro 50-1971
DLgs 171 - Codice della Nautica da Diporto
CEE - 94-25-CE (Recreational Craft Directive RCD)
CEE - 2003-44-CE (Aggiornamento RCD con emissioni rumorose e gassose)
Proposta di Legge patente nautica a Punti 15PDL0018000
RTF - DICHIARAZIONE PER ESERCIZIO VHF
RTF - RICHIESTA CERTIFICATO RTF
SICUREZZA PER DIPORTO

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Sailornet