Trasporto gommone [pag. 2]

Comune di 1° Classe
enry28 (autore)
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- 11/17
lupetto di mare ha scritto:
Per il codice della strada sei a posto, l'importante che non esca dalla sagoma dell' auto!
Per il peso ho i miei dubbi che l'astra può sopportare sul portapacchi quel carico.
Dovresti informarti all'opel per il carico max. O se lo trovi sul manuale utente dell'auto.

Salve Lupetto ,il mi problema è che il gommone esce dalla sagoma in se stessa della macchina e arriva al filo esterno dei specchietti e questo non so se è permesso oppure no e per il peso sul libretto non mi riporta niente tranne il peso a tara e il complessivo.comunque penso che fino a 100 kg lo dovrebbe sopportare anche se ho già caricato 200 kg di perline e c'è anche il fatto che posso gonfiare le sospensioni per far si che la macchina non mi si abbassi troppo.Domani vado alla opel per spiegazioni e poi faccio sapere,un saluto e una buona giornata e grazie Crying or Very sad Crying or Very sad
Enrico
Ammiraglio di squadra
roland
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- 12/17
credo tu possa comunque trasportarlo attaccando un cartello "carichi sporgenti". Senti mamma opel che dice
Roland
Non ci sono rose sulla tomba del marinaio. Non ci sono gigli sulle onde. Quello che al marinaio spetta e' il battito d'ala del gabbiano ed il pianto dell'amata.
Ammiraglio di divisione
eagle
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- 13/17
roland ha scritto:
Senti mamma opel che dice

Secondo me al massimo C'Mon..... Sbellica Sbellica
Lomac 660 in - Yamaha F150 AETX - Ellebi LBN 7202A Tork

Civis Romanus sum
Comune di 1° Classe
enry28 (autore)
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- 14/17
roland ha scritto:
credo tu possa comunque trasportarlo attaccando un cartello "carichi sporgenti". Senti mamma opel che dice
Roland

Ho trovato questo articolo che potrebbe fare al mio caso e penso anche ad altri messi nella mia stessa situazione: https://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.164.htm
comunque domani vado lo stesso alla opel
Sottotenente di Vascello
wolfsea
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- 15/17
Io comunque opterei per un carello, caso vuole che cambi gommone almeno hai il tuo carello bello è pronto. Comunque se trasporti il gommone sul tetto della tua vettura dei comunque mantenere una velocità molto più ridotta che trasportarlo su un carello, cosa che va ad incidere anche sul tempo di spostamento ecc.ecc.


Wolf
Comune di 1° Classe
enry28 (autore)
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- 16/17
wolfsea ha scritto:
Io comunque opterei per un carello, caso vuole che cambi gommone almeno hai il tuo carello bello è pronto. Comunque se trasporti il gommone sul tetto della tua vettura dei comunque mantenere una velocità molto più ridotta che trasportarlo su un carello, cosa che va ad incidere anche sul tempo di spostamento ecc.ecc.


Wolf

Ciao Wolf,ti ringrazio per la risposta ed infatti stò optando per un carrello e sono indeciso se prendere un 5 mt o meno ma penso che 5 mt dovrebbe bastare anche se un domani dovrei prendere un gommone di al max 5 mt dovrebbe andare bene (o sbaglio?)Un saluto a tutto il forum e grazie per i suggerimenti Sbellica Felice Felice Smile Smile
Comune di 1° Classe
prince68
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- 17/17
Approfitto nel rispondere all'argomento in questione anche che portare i miei saluti a tutti come nuovo arrivato. L'articolo del codice della strada che riporta tale argomento è il
Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilita' al conducente ne' impedirgli la liberta' dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilita' del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non puo' sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo' sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti dall'art. 61.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremita' della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 .

9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Percio' l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione, del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorche' il carico sia stato sistemato in conformita' delle presenti norme. Le modalita' della restituzione sono fissate dal regolamento.



Art. 61. Sagoma limite
# Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

1. larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili;

2. altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

3. lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m per i veicoli isolati a due o piu' assi.

# Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35 m sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.

# Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti

# La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) puo' raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili.

# Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo.

# I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

# Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo salvo she lo stesso costituisca trasporto eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 . Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164 comma 9


Devi rispettare l'omologazione dell'auto per quanto riguarda il peso sul tetto. Di solito è tra i 50 e i 75 kg.


https://www.patente.it/codice/164.htm
https://www.patente.it/codice/61.htm


Inoltre
Art. 361 (Art. 164 Cod. str.) Regolamento di Attuazione
(Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico)

1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremita' della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del Codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm quadrati. Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45ø.

2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.

3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.

4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1

Inoltre
Può sporgere 30cm per lato dalle luci di posizione anteriori e posteriori rimanendo entro i 2.50mt di larghezza. Questo non vale per carichi tipo pali lastre o carichi difficilmente percepibili.

Il codice della strada dice:

"3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 (larg. 2.50mt) comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. "
Ciao
Sailornet