Patente E [pag. 12]

Ammiraglio di divisione
mavala
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berry.one ha scritto:
NON MI CAZZIATE... Felice ma ho necessita di una buona risposta e tra una cosa e l'altra non ho capito nulla di chiaro...

io ho appena montato il gancio traino sul mio pajero che su libretto alla voce F2 riporta 2500kg mentre il mio carello alla stessa voce riporta 1250 quindi siamo a 3750kg di peso complessivo teorico,
mentre in realtà la mia auto piena pesa 2400 e il carrello nel mio caso con barca, motore e pieno arriva a 900kg...posso quindi trasportare il carrello senza patente E giusto?perche la massa effettiva pesa meno di 3500kg oppure rischio qualcosa?
io volendo posso farmi fare una pesa con stampata del carrello in modo da avere qualcosa in mano...
potrebbe servirmi a qualcosa oppure è inutile....

spero qualcuno mi possa chiarire le idee!
grazie mille.


non puoi guidare quest' autotreno, ma anche si... Sbellica Sbellica Sbellica

scherzi a parte la mia teoria dice no, quella di altri dice si.... io cmq l'ho fatta
MaGiJa II - ZAR 65, Yamaha F200G
Ex Zar 61 - Zar 53 - Zar 47
Guardiamarina
berry.one
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- 112/127
doma prendo e vado a rompere le balle in caserma della polizia stradale....cosi vedo cosa mi dicono...

anche se qui ho trovato un'articolo con la legge al 2005 che sta dalla mia parte cioè posso circolare con la B

https://www.scaligerarallye.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=90
Contrammiraglio
CHICCA
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- 113/127
Ti sei risposto da solo e correttamente.

Nonostante le varie dicerie, l'obbligatorietà dell'estensione si verifica alla pesa.

E' quindi logico pensare che se i libretti riportano pesi la cui sommatoria è superiore alle 3,5 tons, sia meglio effettuare la pesa prima del trasporto per essere sicuri di rientrare nella legge.

Niente di più errato, se si è certi che la sommatoria non superi le 3,5 tons e che il peso del rimorchio non superi il peso della motrice a vuoto, l'operazione di pesa è inutile preventivamente (dato che non è certificata dalla visione del traino che si sta pesando) .
Se si viene fermati e sussistesse un dubbio sul peso del complesso, sarà l'addetto alla sicurezza stradale che richiederà una verifica alla pesa..., con buona pace del tempo perso e della pazienza.
Felice
>>>>> Mi piacerebbe capire CHI SONO ........... ma NON affrettatevi a scriverlo !!!!! Anche se non mi offendo <<<<<
Guardiamarina
Lokki
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- 114/127
L astampata della pesa non vale nulla se non come pura indicazione per te, nota anche una cosa, aldilà delle masse complessive riportate sui libretti la parola finale spetta alla bascula, con vettura e rimorchio più tutte le persone che sono presenti nella vettura in quel momento.
Sessa Key Largo 20 Deck - Evinrude Etec 150 2T - Gps Geonav 4C
Guardiamarina
berry.one
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- 115/127
la polizia stradala mi ha confermato che devo prendere la patente BE....

qualcuno di voi sa la procedura da privatista?
in autoscuola mi hanno chiesto 650 euro piu le 2 guide da 60 euro l'una...quindi compresa visita medica mi costa 830euro...mi sembrano tantini...

spero possiate darmi una mano per risparmiare qualcosa!
Contrammiraglio
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- 116/127
berry.one ha scritto:
la polizia stradala mi ha confermato che devo prendere la patente BE....

qualcuno di voi sa la procedura da privatista?
in autoscuola mi hanno chiesto 650 euro piu le 2 guide da 60 euro l'una...quindi compresa visita medica mi costa 830euro...mi sembrano tantini...

spero possiate darmi una mano per risparmiare qualcosa!


Confused
Vai in motorizzazione e richiedi la lista di documenti da presentare per l'esame, oltre a certificazione medica obbligatoria.

Puoi presentarti con il tuo mezzo privato per effettuare l'esame.

La Stradale ti ha risposto una sciocchezza. L'art 116 del nuovo codice della strada (anno 2003) aggiornato all'anno 2007 , cita sinteticamente : omissis........
La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A.Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B.Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

Nel tuo caso le condizioni legate dal verbo "comportare" non sussistono per le ragioni da te stesso descritte in precedenza.

Il "comportamento" (etimologia propria del verbo) è dettato dall'uso e non dalla descrizione riportata sui fogli di circolazione, qualsiasi verbale può essere ricorso e rigettato anche semplicemente dal GdP.

Ritengo utile avere la patente B-E solo nel caso di pesi a vuoto eccedenti 3500 Kili, il resto (fermo restando quanto riportato dall'art 116 in merito a suddivisione del carico tra motrice e rimorchio) è sempre da verificare.

Smile
>>>>> Mi piacerebbe capire CHI SONO ........... ma NON affrettatevi a scriverlo !!!!! Anche se non mi offendo <<<<<
Comune di 1° Classe
pegasus
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- 117/127
Scusate , ma se cosi' fosse come si spiegano gli esempi allegati della famosa circolare ?? MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46

Prot. n. 4494/4630

Roma, 25 maggio 1994

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.

A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:

"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

omissis

B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".

omissis

La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).

Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.

Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.

Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore

Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994

N.B. Esempi:

Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg);

Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg);

Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t;

Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore
Contrammiraglio
coala
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pegasus ha scritto:
Scusate , ma se cosi' fosse come si spiegano gli esempi allegati della famosa circolare ?? MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46

Prot. n. 4494/4630

Roma, 25 maggio 1994

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.

A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:

"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

omissis

B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".

omissis

La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).

Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.

Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.

Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore

Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994

N.B. Esempi:

Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg);

Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg);

Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t;

Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore


Per quello che hanno insegnato a me ed è stata materia d'esame B-E , sull'ultimo esempio , se il nostro rimorchio caricato 1200 kg ,lo carichiamo 1250 kg , ecco che la massa del rimorchio supera la massa a vuoto del trattore , in questo caso scatta la B-E , anche se non superiamo le 3,5 t.
Comune di 1° Classe
pegasus
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- Ultima modifica di pegasus il 12/05/08 18:24, modificato 3 volte in totale
Ok, ma il vero dilemma e' che sembra si debba pesare solo il rimorchio e non la motrice per verificare il complessivo, considerando della motrice sempre e comunque la massa massima autorizzata (massa complessiva) indicata sulla carta di circolazione. Direi che l'esempio della circolare e' molto chiaro.
Contrammiraglio
coala
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- 120/127
pegasus ha scritto:
Ok, ma il vero dilemma e' che sembra si debba pesare solo il rimorchio e non la motrice per verificare il complessivo, considerando della motrice sempre e comunque la massa massima autorizzata (massa complessiva) indicata sulla carta di circolazione. Direi che l'esempio della circolare e' molto chiaro.


Esatto della motrice in questo caso viene considerata la massa a vuoto e quindi un dato rilevato dalla carta di circolazione , mentre del rimorchio viene considerato il peso reale rilevato in pesa all'atto della contestazione .
p.s. : dalle mie parti , quando vogliono fare questi controlli , si piazzano in posti ben precisi , dove sanno che molto vicino , c'è una pesa pubblica ....... e ....che funziona anche di ...domenica Rolling Eyes
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