TUTORIAL: Sono in regola quando circolo con il mio rimorchio? Guida all'uso.

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roccaste (autore)
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- Ultima modifica di roccaste il 05/04/11 20:23, modificato 1 volta in totale
Vista la primavera che arriva e diverse richieste di delucidazioni provo ad aprire questo topic con l'intento di farne una specie di "guida" al traino del nostro rimorchio.

Nello specifico vorrei affrontare il problema burocratico, senza dilungarmi su "questo è meglio di quello o cose del genere."

Siamo in un sito di gommonauti, quindi i rimorchi presi in esame saranno i TATS, che la totalità di noi utilizza per il proprio natante.

Bisogna affrontare diversi argomenti, che per facilità di spiegazione andrei ad analizzare uno alla volta e divisi per categorie:

1) Masse (o pesi che dir si voglia):
Esistono diversi fattori da considerare, analizziamo quelli del rimorchio: esistono fondamentalmente due masse caratteristiche di un rimorchio, che sono la portata e la massa complessiva a pieno carico. La portata, come dice il nome stesso, indica quanto peso possiamo mettere sul nostro rimorchio (includendo tutto, ma proprio tutto, pure la polvere dell’inverno!!) senza che quest’ultimo vada sovraccarico. La massa massima autorizzata invece è il peso dell’intero complesso del rimorchio, includendo il gommone con i suoi vari accessori ed il carrello stesso con le sue dotazioni. A tal riguardo, prima di mettersi in viaggio, consiglio vivamente di andare in pesa per verificare che tutto sia nei limiti, infatti ogni pezzettino di carta (gommone, motore e carrello) per esperienza personale “mente”. Quindi meglio abbondare, ed in ogni caso una verifica in pesa (che è l’unica che dice il vero) ci metterà l’anima in pace.

Bene, abbiamo appena visto le masse per il rimorchio, ora andiamo a valutare l’accoppiata rimorchio – trattore.
Rimanendo sull’argomento (la patente la tratteremo più avanti), l’unica cosa da valutare, è che il peso (da libretto – ricordo che il reale deve essere inferiore a quanto riportato nel libretto pena il sovraccarico) sia uguale od inferiore alla massa massima rimorchiabile del trattore, dato ricavabile leggendo il punto O1 dal libretto di circolazione della vettura.
Detto questo abbiamo finito di analizzare l’argomento MASSE.

2) Ingombri:
Bene, qui iniziano un po’ di differenziazioni. Sappiamo che gli ingombri di un rimorchio, preso da solo, hanno un massimo ammissibile, e sono 12 metri di lunghezza, (arrotondato visto che dubito si trainino gommoni di tale lunghezza) 2,55 metri di larghezza e 4 metri di altezza. Bene, immaginiamo un container di dimensioni INTERNE suddette, se il nostro rimorchio in ordine di marcia vi rientra, siamo in regola, altrimenti no.
Sempre analizzando l’accoppiata rimorchio – gommone trasportato, vi è da segnalare una regoletta simpatica che rientra nella categoria delle sporgenze laterali. Semplificando: la parte più esterna del gommone, non può sporgere più di 30 cm per lato a partire dal centro della lampadina del fanalino di posizione posteriore del rimorchio.

Il rimorchio è Ok?

Bene, vediamo l’accoppiata trattore – rimorchio:
Se il trattore è autovettura (ovvero se la TUA auto è immatricolata come autovettura) : Il valore di larghezza massima rimorchiabile, è normalmente specificato sul libretto. Se non dovesse esserlo, bisogna prendere la larghezza scritta sul libretto dell’auto e aggiungere 70 cm, senza arrotondamenti. Entro questo limite si è in regola, altrimenti no. (esempio, autovettura larga 1,834 metri può trainare un gommone largo al massimo 2,534 mt)
Se il trattore è immatricolato come autocarro, la larghezza rimorchiabile sarà scritta sul libretto, oppure in assenza di tale valore, dovrà essere pari od inferiore alla larghezza del trattore (scritto sul libretto): Esempio, lo stesso trattore citato precedentemente ma immatricolato autocarro, potrà tirare un gommone di larghezza massima 1,834mt.

Altro valore riferito alle dimensioni da prendere in esame per verificare che l’accoppiata trattore – rimorchio sia ok, è la lunghezza totale del complesso veicolare. A rimorchio agganciato, l’auto + il rimorchio (dati che includono qualsiasi cosa, ad esempio il motore completamente alzato) deve essere più corto di 18mt. (anche questo valore è stato arrotondato per le nostre esigenze)

3) Sistema di frenatura:
Ovviamente deve essere compatibile con quello previsto dal trattore, ma nel nostro caso specifico mi soffermo sui rimorchi di piccole dimensioni sprovvisti di freno. (quindi rimorchi leggeri: max 750Kg complessivi). Possono essere trainati se il peso a vuoto del trattore è almeno il doppio della massa complessiva del rimorchio. Esempio: rimorchio massa complessiva 750Kg, la vettura trainante deve avere un peso a vuoto di almeno 1500Kg, rimorchio 500Kg ad auto almeno 1000Kg e così via.

4) Patente:
Abbiamo la patente adatta?
Vediamo di fare un po’ di chiarezza sulla questione patente.
Quando serve la BE?
La patente BE è necessaria quando trainando un rimorchio NON LEGGERO (quindi di massa massima superiore a 750Kg) si verifica almeno una di queste situazioni:
-La somma delle masse massime autorizzate (ricavata dal libretto del trattore e dalla pesata del rimorchio) sia superiore a 3500Kg.
-La massa massima complessiva del rimorchio (sempre da pesata) sia superiore alla massa a vuoto (specificata nel libretto dell’auto) della vettura.
Al verificarsi anche solo di una delle due condizioni appena descritte, vi è l’obbligo della patente BE. Per fare un esempio, auto massa massima 3500Kg che tira un rimorchio di 750Kg, massa totale 4250Kg, NON serve la patente BE. Altro esempio, massa massima dell’auto di 1800Kg, massa a vuoto di 1290Kg, e carrello di massa totale 1300Kg, massa totale 3100Kg, è OBBLIGATORIA la patente BE.

5) Altre informazioni:
Da considerarsi solo per i trattori immatricolati come autocarro (pick-up, furgoni, ecc ecc.): Se la somma delle masse massime autorizzate (da rispettivi libretti) supera i 3500Kg, vi è l’obbligo dell’installazione del cronotachigrafo, e ovviamente, bisogna adeguarsi alle sue “leggi”, per cui occhio ai turni di guida e di riposo, proprio come un camionista. (a tal proposito segnalo un piccolo “baco”, perlomento per quella che è la mia conoscenza. Un trattore autocarro da 3500Kg di massa massima + un rimorchio leggero di 750Kg, non obbligano ad avere la patente BE, ma la massa complessiva è comunque superiore alle 3,5T. Ne va che non serve la BE, ma vi è l’obbligo di cronotachigrafo con le sue conseguenze.. attenzione!!

Altro aspetto da considerare alla guida in un QUALSIASI autotreno, è il limite alcolemico: non è più 0,5 come per le autovetture, ma diventa ZERO (0,0). Quindi occhio alla birretta di fine raduno prima di tornare a casa col gommone dietro!!


Sperando di fare cosa gradita a beneficio di tutto il forum, (e sperando di non aver tralasciato nulla) penso, se i moderatori o l’admin lo ritengano necessario, di porlo come “tutorial”, magari aggiungendo come risposte integrazioni successive, o per esempio l’ammontare delle contravvenzioni ed i punti persi, oppure ancora lasciarlo libero ai commenti. Insomma, fate come meglio ritenete. Se dovessero esserci degli errori, fatemelo sapere che provvedo alla correzione!

Oltre alle correzioni suggeritomi sulla parte Patente, Aggiungo che, sempre parlando dei TATS, esiste, normalmente scritta solo sulla targhetta, una MASSA MINIMA RIMORCHIABILE.
E’ un dato interessante, che prescrive la massa rimorchiabile minima che un veicolo deve avere per trainare quel carrello, con il limite però di avere realmente al traino (si evince quindi da una pesata) un peso non superiore alla massa rimorchiabile della vettura stessa.
Per riassumere questo concetto, faccio un esempio, per estremizzare, prendo il mio caso.
Ho due autovetture, una che ha massa rimorchiabile di 3500Kg, l’altra di 1800Kg. Il mio carrello, che da solo pesa (quindi la tara) 1000Kg, ha massa massima complessiva di 3500Kg. Lo stesso rimorchio ha una massa minima rimorchiabile di 1500Kg, questo significa che:
Se ho la necessita di spostare il SOLO CARRELLO, del peso quindi di 1000Kg, lo posso fare con entrambe le auto, seppur la massa massima sia superiore alla massa rimorchiabile della mia seconda auto, cioè 1800Kg.
Lo potrei spostare con un veicolo che abbia una massa rimorchiabile almeno pari a 1500Kg.
Scusate se la spiegazione è contorta, ma la giornata è stata lunga.. ad ogni modo sempre a disposizione per chiarimenti e suggerimenti!
Focchi 680 + Honda BF200 + Rimorchio Cresci 1500Kg.
Tenente di Vascello
ASSO21
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Altro esempio, massa massima dell’auto di 1800Kg, massa a vuoto di 1290Kg, e carrello di massa totale 1300Kg, massa totale 3100Kg, è OBBLIGATORIA la patente BE.
.... premetto che ho la BE proprio per evitare tutti stì impicci...ma l'esempio non mi torna:
1800 di massa auto trattrice + 1300 di massa complessiva rimorchio (gommone + tara) fa 3100 ...meno dei 3500 possibili.
ad esempio auto (tipo Passat) circa 2000 + 1300 di rimorchio sarebbero 3300 sempre nelle regole.
sbaglio? Felice
Capitano di Corvetta
gsx1200
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@ roccaste
tutto mi è quasi chiaro....
"quando serve la B+E...La somma delle masse massime autorizzate (ricavate dai rispettivi libretti di trattore e rimorchio) sia superiore a 3500Kg. ......
scusa, non è che lo puoi superare solo se traini un rimorchio leggero?
( classico esempio camper+rimorchio)
sopra i 35q serve la C o sbaglio?
Capitano di Fregata
roby.vbi
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ASSO21 ha scritto:
Altro esempio, massa massima dell’auto di 1800Kg, massa a vuoto di 1290Kg, e carrello di massa totale 1300Kg, massa totale 3100Kg, è OBBLIGATORIA la patente BE.
.... premetto che ho la BE proprio per evitare tutti stì impicci...ma l'esempio non mi torna:
1800 di massa auto trattrice + 1300 di massa complessiva rimorchio (gommone + tara) fa 3100 ...meno dei 3500 possibili.
ad esempio auto (tipo Passat) circa 2000 + 1300 di rimorchio sarebbero 3300 sempre nelle regole.
sbaglio? Felice


Perchè la massa del rimorchio è superiore alla massa a vuoto del trattore .... almeno così mi hanno insegnato al corso BE Smile Sbellica
Finchè c'è Prosecco, c'è speranza!!
Contrammiraglio
roccaste (autore)
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@Asso: è corretta la spiegazione di Roby.vbi: ti serve la BE in quanto i 1300Kg del carrello sono superiori ai 1290Kg di massa a vuoto dell'auto. Quindi ti serve la BE.

@gsx 1200: La C abilita alla guida di un Veicolo (da non confondere con COMPLESSO VEICOLARE) di massa massima superiore a 3500Kg. Ad esempio se hai un Camper con massa massima 3500Kg, e traini un rimorchio leggero (max 750Kg) ti basta la patente B pur arrivando ad un peso complessivo di 4250Kg. Se invece con lo stesso camper traini un rimorchio con massa complessiva 800Kg ti servirà la BE.

Se invece il tuo camper è omologato massa massima 5000 Kg, per quidarlo ti servirà la patente C. se traini un rimorchio non leggero ti servirà la CE ma non è questo l'oggetto del tutorial.


Spero di essermi spiegato chiaramente.
Focchi 680 + Honda BF200 + Rimorchio Cresci 1500Kg.
Ammiraglio di divisione
rickyps971
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roccaste ha scritto:

Quando serve la BE?
La patente BE è necessaria quando trainando un rimorchio NON LEGGERO (quindi di massa massima superiore a 750Kg) si verifica almeno una di queste situazioni:
-La somma delle masse massime autorizzate (ricavate dai rispettivi libretti di trattore e rimorchio) sia superiore a 3500Kg.
-La massa massima complessiva del rimorchio (sempre da libretto) sia superiore alla massa a vuoto (specificata nel libretto dell’auto) della vettura.


Solo una correzione: per i TATS non fanno fede le carte di circolazione, ma solo la pesata effettiva.
L'informazione di cui sei probabilmente in possesso è stata estratta da una circolare del Ministero dell'Interno dell'1 giugno 2004, la quale effettivamente spiegava quanto detto da te.
L'anno successivo, con circolare del 25 maggio 2005, lo stesso Ministero faceva "dietro front" e ristabiliva quanto previsto dal Ministero dei traporti con nota del 1994, e cioè che per i TATS vanno considerati i risultati della pesa e non i valori indicati sulla carta di circolazione.

La circolare è questa:

"MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/1/42969/105/3/1
Roma 25 maggio 2005

OGGETTO: Traino rimorchi T.A.T.S. da parte di conducenti muniti di patente di guida della cat. "B".

Sono pervenute richieste di chiarimenti circa i limiti di guida e di traino con patente di cat. B, in particolare per quanto riguarda i rimorchi T.A.T.S.

In particolare è stato chiesto di conoscere se, alla luce delle "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE", conservino ancora piena efficacia le direttive impartite dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. con nota n. 4494/4630 del 25 maggio 1994, con la quale si sosteneva che, ai fini della individuazione della patente di guida richiesta per la guida di complessi veicolari composti da un autoveicolo ed un rimorchio T.A.T.S., si doveva fare riferimento alla massa effettiva accertata al momento del controllo e non alla massa massima autorizzata rilevata dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

Nel merito, sentito il parere del Dipartimento dei Trasporti Terrestri sulla problematica, si fa presente che, per quanto attiene i limiti di traino consentiti con la patente di guida della categoria "B", il decreto 30 settembre 2003 che ha recepito la direttiva sopra richiamata, non ha apportato modifiche alla previgente normativa.

Di conseguenza le disposizioni previste dalla citata circolare prot. 4494/4630 del 25 maggio 1994 della Direzione Generale della M.C.T.C. continuano ad esplicare la loro efficacia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. A. Giannella"

Wink
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Ammiraglio di divisione
rickyps971
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La circolare "incriminata", che ha creato non pochi disagi ed errori interpretativi, è invece questa:

"MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato

Prot. n. 300/A/1/32901/109/12/2
Roma 1° giugno 2004

OGGETTO: Decreto 30 settembre 2003. Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.

Per opportuna conoscenza, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003, recante "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE".

Al fine della corretta ed omogenea applicazione del sopracitato decreto si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:
[omissis]
- la previsione, contemplata dall'art. 3, comma 1°, della patente di categoria "B+E" anche per i complessi di veicoli composti da una motrice della categoria "B" e da un rimorchio, la cui massa complessiva, risultante dalle carte di circolazione, ecceda i 3500 Kg. Con questa previsione si ritengono superate le disposizioni secondo le quali il controllo dei suddetti veicoli doveva essere effettuato accertando il peso reale del complesso e non con la somma delle masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che lo formano.

Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli"
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Ops, hai ragione, scusa, ho fatto tutto il topic basandomi sui TATS e la parte patente (che ho scritto per ultima) l'ho scritta basandomi sugli appunti di scuola guida, ma in riferimento a rimorchi normali.

Grazie della segnalazione! Thumb Up
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VanBob
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- Ultima modifica di VanBob il 05/04/11 14:40, modificato 1 volta in totale
Terminiamo con uina domandina facile facile ma necessaria: come faccio a sapere se ho un TATS e non un rimorchio? Wink
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Ammiraglio di divisione
rickyps971
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@ roccaste:
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Capita a tutti una distrazione.
Fai una cosa: per maggiore ed immediata chiarezza, correggi direttamente il tutorial. Wink
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