Unicar 750 SF [Sforo il peso massimo]

Capitano di Corvetta
Colapesce67 (autore)
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Un saluto a tutti, ho cambiato motore al gommone e cosi' 340kg + 170kg di motore gia' sforo di 10kg, aggiungendo varie arriverò a oltre 550kg.
il mio carrello porta 500kg. Voi che fareste, lo cambiereste? Ovviamente so che sono fuori legge.
Ammiraglio di squadra
MaxM100
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- 2/8
Colapesce67 ha scritto:
Un saluto a tutti, ho cambiato motore al gommone e cosi' 340kg + 170kg di motore gia' sforo di 10kg, aggiungendo varie arriverò a oltre 550kg.


Hai considerato i pesi da catalogo, andando in pesa scoprirai che sei fuori peso più di così, purtroppo.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 3/8
hai un limite legale di tolleranza a 600 chili di portata (5%, portato al centinaio superiore)
o forse sbaglio ed esiste solo la tolleranza del 5%... (che farebbero 525)
in ogni caso, praticamente eri fuori anche prima, concordo con Max!
Ed anche se fosse vero che potresti arrivare a 600, sei sicuramente fuori...
ti ci vuole un 860 o un 1000 (lordi)
Capitano di Corvetta
Colapesce67 (autore)
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- 4/8
Max, Bobo, in effetti tra batterie, dotazioni, liquidi, pompe ecc.... arriverò a oltre 600Kg., temo che dovrò cambiarlo, la cosa mi scoccia in quanto carrelli senza freni oltre i 550 non ne fanno e avere i freni è un ulteriore problema di manutenzione.
Sapete se c'è il sequestro del mezzo per carichi superiori alla portata utile?
Grazie delle risposte. Smile
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 5/8
c'è un topic nel forum che riporta sia una tabella che le sanzioni
lo postò Aspirina se usi bene la pagina di ricerca lo trovi, indicando aspirina come autore del topic:

il codice, per l'eccesso di peso, prevede: fino al 5% in piu' del peso rimorchiabile (arrotondamento ai 100 kg superiori) tolleranza senza sanzioni; fino al 10% sanzione pecuniaria e la decurtazione di 1 punti; oltre il 10% aumento delle sanzioni e dei punti decurtati e obbligo di rientrare nella toll.max del 10% prima di poter riprendere il viaggio.

non ricordo se il paragone sul peso rimorchiabile si può fare anche sulla sola portata da libretto del carrello... devo controllare.
sicuramente su quella del libretto della macchina si... ma nel tuo caso sfori dal carrello e (immagino) non dalla macchina, quindi devo controllare.
Capitano di Corvetta
Colapesce67 (autore)
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bobo ha scritto:
c'è un topic nel forum che riporta sia una tabella che le sanzioni
lo postò Aspirina se usi bene la pagina di ricerca lo trovi, indicando aspirina come autore del topic:

il codice, per l'eccesso di peso, prevede: fino al 5% in piu' del peso rimorchiabile (arrotondamento ai 100 kg superiori) tolleranza senza sanzioni; fino al 10% sanzione pecuniaria e la decurtazione di 1 punti; oltre il 10% aumento delle sanzioni e dei punti decurtati e obbligo di rientrare nella toll.max del 10% prima di poter riprendere il viaggio.

non ricordo se il paragone sul peso rimorchiabile si può fare anche sulla sola portata da libretto del carrello... devo controllare.
sicuramente su quella del libretto della macchina si... ma nel tuo caso sfori dal carrello e (immagino) non dalla macchina, quindi devo controllare.


Grazie Bobo, quindi se ho capito bene il mio carco max ammissibile, con l'arrototndamento, è 600Kg.!! se è così ci sto dentro, farò comunque una pesata, senza liquidi però.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 7/8
te lo confermo, c'ho perso 10 minuti ma valeva la pena:
art. 167 CDS, che riporto per esteso.... (in versione originale, ora è variato, ma non nei fondamenti)

in sintesi, si e' in regola sino a 99 Kg di eccesso, su OGNI componente del complesso motrice-rimorchio, nonchè sulla loro complessiva somma.
Insomma:
a) in confronto al libretto della macchina il peso (reale) del carrello non deve essere superiore di oltre 99 Kg
b) in confronto al libretto del carrello, il carico non deve essere superiore di oltre 99 Kg
c) in confronto alla somma dei dati dei due libretti, il complesso non deve essere superiore di oltre 99 Kg



art. 167 trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici
1 . i veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2 . chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da lire cinquecentomila a lire due milioni, se l'eccedenza supera le 3 t.
3 . per i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorchè la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
4 . gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. i veicoli adibiti al trasporto di containers di cui all'art. 10, comma 3, lettera e), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5 . chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
6 . la sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa nel complesso.
7 . chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.
8 . agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9 . le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. l'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10 . quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11 . le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero venga comunque superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. la prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.
12 . costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. le spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 10 in solido.
13 . ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
Capitano di Fregata
Alex9
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- 8/8
Secondo me ti conviene cambiarlo, se il problema è solo la manutenzione dei freni, mi sembra facilmente superabile...
Sailornet