Interpretazione articolo di legge su massa trainabile [pag. 3]

Capitano di Corvetta
flsvm
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- 21/29
Avevo fatto questa ricerca un po' di tempo fa e ve la inoltro. Chiaramente gli ultimi passaggi (relativamente alla patente necessaria per i TATS) vanno in contrasto con l'art. 116.
Qualcuno sa dire se nel codice della strada si parla di TATS ??

----------

Dal sito del ministero:

https://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2023

PATENTE CATEGORIA B
TIPO VEICOLI ETA
Autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t e nove posti totali (compreso quello del conducente) 18 anni
Autoveicoli con rimorchio leggero, la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.
Autoveicoli della categoria B con un rimorchio non leggero: la massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 Kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice
Motocicli leggeri, tricicli, quadricicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw

PATENTE CATEGORIA BE
TIPO VEICOLI ETA
Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio di massa complessiva superiore a 750 Kg. 18 anni

La patente BE può essere rilasciata ai conducenti già in possesso di patente di categoria B.



Articolo 116 ufficiale del codice della strada:

https://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=normativa&o=vd&id=676&id_cat=&id_dett=1902

Cosa è un rimorchio TATS:

https://www.nautica.it/norme/tats/1.htm

https://www.marina.difesa.it/editoria/rivista/andarpermare/carrello.htm

https://www.nautica.it/norme/tats/9.htm

https://www.altovicentino.net/pmschio/a_1328_IT_2103_1.html


https://www.asaps.it/articoli/Art_2003/A0212_1.html

https://www.rimorchileggeri.it/MANUALE.htm

Rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.)
I rimorchi T.A.T.S., come da loro definizione, sono specificamente destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive definite all’atto della loro omologazione. I rimorchi sono pertanto realizzati con configurazioni di carrozzeria e struttura tali da renderli adatti ad uno specifico impiego.

Sul mercato sono disponibili rimorchi per il trasporto dei seguenti tipi di attrezzature (elenco esemplificativo e non necessariamente esaustivo).

> Rimorchi per trasporto imbarcazioni
> Rimorchi per trasporto alianti
> Rimorchi per trasporto motociclette
> Rimorchi per trasporto vetture (da competizione ed auto storiche)
> Rimorchi per trasporto cavalli (van)
> etc.


La specificità di impiego è fondamentale. A parte la configurazione strutturale del veicolo, su un rimorchio ad esempio adibito al trasporto di imbarcazioni non possono essere caricati altri tipi di attrezzature. Inoltre, i beni trasportati non possono costituire oggetto di commercio.

Queste particolarità hanno generato in taluni casi dei problemi agli utenti ed innumerevoli contestazioni da parte delle forze dell’ordine, spesso ingiustificate.
Ad esempio, sono sorte contestazioni per l’uso dei rimorchi TATS adibiti al trasporto cavalli quando sullo stesso viene caricato il fieno destinato agli animali oppure quando i rimorchi TATS per trasporto motocicli vengono utilizzati per il trasporto di motoslitte.

L’uso promiscuo dei rimorchi è consentito in molti paesi europei anche quando i veicoli sono originariamente strutturati per uno specifico impiego. Questo non è invece ancora consentito in Italia.

Invitiamo gli utenti interessati a segnalarci casi che possono avere generato contestazioni o differenze interpretative in modo da poter verificare gli aspetti legali e, ove ne esistessero i presupposti, intervenire presso gli enti competenti in modo da avere quanto meno un comportamento univoco da parte delle autorità preposte ai controlli.

In base alle disposizioni vigenti, i rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico riconosciuta all’atto dell’omologazione, possono essere trainati anche con motrici aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore ma comunque entro il limite della “massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino” stabilita dal costruttore e indicata sulla targhetta identificativa del veicolo.

Ad esempio, un rimorchio TATS omologato con massa complessiva a pieno carico di 2000 kg. e massa minima complessiva riconosciuta per il traino di 1500 kg. non dovrà necessariamente essere abbinato ad una motrice con capacità di traino di 2000 kg. ma potrà anche essere trainato da un veicolo trattore avente massa rimorchiabile comunque non inferiore al limite minimo. In questo caso, la portata utile effettiva del rimorchio TATS è data dalla differenza tra la massa rimorchiabile della motrice e la massa a vuoto del rimorchio stesso. L’utente avrà l’obbligo di caricare effettivamente il rimorchio fino al limite della massa rimorchiabile della sua motrice. Eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine dovranno stabilire la massa massima effettiva mediante verifica sulla bascula e non pretendere di imporre tale valore secondo quanto indicato sulla carta di circolazione del rimorchio come massa complessiva a pieno carico di omologazione.

Categoria di patente - Art. 116 del Codice della Strada



Uno dei fattori fondamentali per l’agganciamento del rimorchio ad un veicolo trattore è dato dal tipo di patente necessaria per la guida dell’abbinamento conseguente.

Informazioni errate, spesso derivanti da scarsa conoscenza delle disposizioni di legge, hanno in passato fatto sorgere numerosi dubbi agli utenti. Il tipo di patente dipende esclusivamente dalla combinazione dei pesi tra l’autoveicolo trattore ed il rimorchio e non è in alcun modo influenzato e/o condizionato dalla lunghezza del rimorchio stesso né tanto meno dal suo numero di assi.

Le condizioni essenziali per la guida con patente categoria “B” (oppure con categoria “C”) dell’abbinamento tra un autoveicolo motrice ed il rimorchio sono le seguenti e devono verificarsi contemporaneamente.

massa rimorchiabile motrice > massa complessiva a pieno carico rimorchio

massa a vuoto motrice (tara) > massa complessiva a pieno carico rimorchio

massa complessiva a pieno carico rimorchio + massa complessiva a pieno carico motrice < 3500 kg.

Mancando una di queste condizioni, è necessario conseguire l’estensione “E” alla patente ordinaria.

E’ importante rilevare che i valori di masse sopra indicati sono quelli rilevabili dalle rispettive carte di circolazione dei veicoli abbinati a prescindere dal carico effettivamente trasportato e quindi anche nel caso di mezzi vuoti, fatto salvo il caso specifico di seguito illustrato dei rimorchi T.A.T.S..

Quella sopra esposta è la regola base generale. Ci sono tuttavia delle eccezioni.

(A) Rimorchio con massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg., classificato come rimorchio leggero dal citato art. 116 del Codice della Strada. In questo caso, anche se l’abbinamento con una motrice avente massa complessiva a pieno carico ad esempio superiore a 2750 kg. determina il superamento del limite di 3500 kg., il traino è effettuabile con la sola patente di categoria “B” (oppure categoria “C”). Un esempio limite è dato dall’uso di una motrice tipo furgone già di per sé omologata con 3500 kg. di massa complessiva a pieno carico. In questo caso la combinazione di agganciamento con un rimorchio avente massa complessiva non superiore a 750 kg. permette la guida del complessivo con sola patente “B” anche se di fatto si ha il superamento del limite massimo prescritto.

(B) Rimorchi T.A.T.S.. In questo caso, il controllo inteso ad accertare che la massa trainata non superi la massa rimorchiabile e la tara del veicolo trattore ed il complesso i 3500 kg., deve essere effettuato sulla bascula (e quindi come peso effettivo), al momento del controllo stesso, e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

Da questo si deduce anche l’importanza della “massa minima a pieno carico riconosciuta per il traino” attribuita al rimorchio in sede di omologazione. L’utente avrà l’obbligo di caricare il rimorchio effettivamente fino alla concorrenza della massa rimorchiabile della motrice (ovvero della massa a vuoto se inferiore) e pretendere che la verifica venga effettuata fisicamente sulla bascula dalle Forze dell’Ordine.
Zar 53 "Totokuki" - Suzuki DF140 - Carrello Tecnitrail T1250 - GPS Garmin 292c
Capitano di Corvetta
flsvm
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- 22/29
Avevo fatto questa ricerca un po' di tempo fa e ve la inoltro. Chiaramente gli ultimi passaggi (relativamente alla patente necessaria per i TATS) vanno in contrasto con l'art. 116.
Qualcuno sa dire se nel codice della strada si parla di TATS ??

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Dal sito del ministero:

https://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&AMP;o=vd&AMP;id=2023

PATENTE CATEGORIA B
TIPO VEICOLI ETA
Autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t e nove posti totali (compreso quello del conducente) 18 anni
Autoveicoli con rimorchio leggero, la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.
Autoveicoli della categoria B con un rimorchio non leggero: la massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 Kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice
Motocicli leggeri, tricicli, quadricicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw

PATENTE CATEGORIA BE
TIPO VEICOLI ETA
Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio di massa complessiva superiore a 750 Kg. 18 anni

La patente BE può essere rilasciata ai conducenti già in possesso di patente di categoria B.



Articolo 116 ufficiale del codice della strada:

https://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=normativa&AMP;o=vd&AMP;id=676&AMP;id_cat=&AMP;id_dett=1902

Cosa è un rimorchio TATS:

https://www.nautica.it/norme/tats/1.htm

https://www.marina.difesa.it/editoria/rivista/andarpermare/carrello.htm

https://www.nautica.it/norme/tats/9.htm

https://www.altovicentino.net/pmschio/a_1328_IT_2103_1.html


https://www.asaps.it/articoli/Art_2003/A0212_1.html

https://www.rimorchileggeri.it/MANUALE.htm

Rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.)
I rimorchi T.A.T.S., come da loro definizione, sono specificamente destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive definite all’atto della loro omologazione. I rimorchi sono pertanto realizzati con configurazioni di carrozzeria e struttura tali da renderli adatti ad uno specifico impiego.

Sul mercato sono disponibili rimorchi per il trasporto dei seguenti tipi di attrezzature (elenco esemplificativo e non necessariamente esaustivo).

> Rimorchi per trasporto imbarcazioni
> Rimorchi per trasporto alianti
> Rimorchi per trasporto motociclette
> Rimorchi per trasporto vetture (da competizione ed auto storiche)
> Rimorchi per trasporto cavalli (van)
> etc.


La specificità di impiego è fondamentale. A parte la configurazione strutturale del veicolo, su un rimorchio ad esempio adibito al trasporto di imbarcazioni non possono essere caricati altri tipi di attrezzature. Inoltre, i beni trasportati non possono costituire oggetto di commercio.

Queste particolarità hanno generato in taluni casi dei problemi agli utenti ed innumerevoli contestazioni da parte delle forze dell’ordine, spesso ingiustificate.
Ad esempio, sono sorte contestazioni per l’uso dei rimorchi TATS adibiti al trasporto cavalli quando sullo stesso viene caricato il fieno destinato agli animali oppure quando i rimorchi TATS per trasporto motocicli vengono utilizzati per il trasporto di motoslitte.

L’uso promiscuo dei rimorchi è consentito in molti paesi europei anche quando i veicoli sono originariamente strutturati per uno specifico impiego. Questo non è invece ancora consentito in Italia.

Invitiamo gli utenti interessati a segnalarci casi che possono avere generato contestazioni o differenze interpretative in modo da poter verificare gli aspetti legali e, ove ne esistessero i presupposti, intervenire presso gli enti competenti in modo da avere quanto meno un comportamento univoco da parte delle autorità preposte ai controlli.

In base alle disposizioni vigenti, i rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico riconosciuta all’atto dell’omologazione, possono essere trainati anche con motrici aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore ma comunque entro il limite della “massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino” stabilita dal costruttore e indicata sulla targhetta identificativa del veicolo.

Ad esempio, un rimorchio TATS omologato con massa complessiva a pieno carico di 2000 kg. e massa minima complessiva riconosciuta per il traino di 1500 kg. non dovrà necessariamente essere abbinato ad una motrice con capacità di traino di 2000 kg. ma potrà anche essere trainato da un veicolo trattore avente massa rimorchiabile comunque non inferiore al limite minimo. In questo caso, la portata utile effettiva del rimorchio TATS è data dalla differenza tra la massa rimorchiabile della motrice e la massa a vuoto del rimorchio stesso. L’utente avrà l’obbligo di caricare effettivamente il rimorchio fino al limite della massa rimorchiabile della sua motrice. Eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine dovranno stabilire la massa massima effettiva mediante verifica sulla bascula e non pretendere di imporre tale valore secondo quanto indicato sulla carta di circolazione del rimorchio come massa complessiva a pieno carico di omologazione.

Categoria di patente - Art. 116 del Codice della Strada



Uno dei fattori fondamentali per l’agganciamento del rimorchio ad un veicolo trattore è dato dal tipo di patente necessaria per la guida dell’abbinamento conseguente.

Informazioni errate, spesso derivanti da scarsa conoscenza delle disposizioni di legge, hanno in passato fatto sorgere numerosi dubbi agli utenti. Il tipo di patente dipende esclusivamente dalla combinazione dei pesi tra l’autoveicolo trattore ed il rimorchio e non è in alcun modo influenzato e/o condizionato dalla lunghezza del rimorchio stesso né tanto meno dal suo numero di assi.

Le condizioni essenziali per la guida con patente categoria “B” (oppure con categoria “C”) dell’abbinamento tra un autoveicolo motrice ed il rimorchio sono le seguenti e devono verificarsi contemporaneamente.

Massa rimorchiabile motrice > massa complessiva a pieno carico rimorchio

Massa a vuoto motrice (tara) > massa complessiva a pieno carico rimorchio

Massa complessiva a pieno carico rimorchio + massa complessiva a pieno carico motrice < 3500 kg.

Mancando una di queste condizioni, è necessario conseguire l’estensione “E” alla patente ordinaria.

E’ importante rilevare che i valori di masse sopra indicati sono quelli rilevabili dalle rispettive carte di circolazione dei veicoli abbinati a prescindere dal carico effettivamente trasportato e quindi anche nel caso di mezzi vuoti, fatto salvo il caso specifico di seguito illustrato dei rimorchi T.A.T.S..

Quella sopra esposta è la regola base generale. Ci sono tuttavia delle eccezioni.

(A) Rimorchio con massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg., classificato come rimorchio leggero dal citato art. 116 del Codice della Strada. In questo caso, anche se l’abbinamento con una motrice avente massa complessiva a pieno carico ad esempio superiore a 2750 kg. determina il superamento del limite di 3500 kg., il traino è effettuabile con la sola patente di categoria “B” (oppure categoria “C”). Un esempio limite è dato dall’uso di una motrice tipo furgone già di per sé omologata con 3500 kg. di massa complessiva a pieno carico. In questo caso la combinazione di agganciamento con un rimorchio avente massa complessiva non superiore a 750 kg. permette la guida del complessivo con sola patente “B” anche se di fatto si ha il superamento del limite massimo prescritto.

(B) Rimorchi T.A.T.S.. In questo caso, il controllo inteso ad accertare che la massa trainata non superi la massa rimorchiabile e la tara del veicolo trattore ed il complesso i 3500 kg., deve essere effettuato sulla bascula (e quindi come peso effettivo), al momento del controllo stesso, e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

Da questo si deduce anche l’importanza della “massa minima a pieno carico riconosciuta per il traino” attribuita al rimorchio in sede di omologazione. L’utente avrà l’obbligo di caricare il rimorchio effettivamente fino alla concorrenza della massa rimorchiabile della motrice (ovvero della massa a vuoto se inferiore) e pretendere che la verifica venga effettuata fisicamente sulla bascula dalle Forze dell’Ordine.
Zar 53 "Totokuki" - Suzuki DF140 - Carrello Tecnitrail T1250 - GPS Garmin 292c
Capitano di Corvetta
Andy
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- 23/29
@ flsvm chiaro e cristallino, non aggiungerei nulla se non che nel cod i TATS sono considerati rimorchi e rientrano in tutte le indicazioni per tali mezzi.
Zodiac Club 6 FR Honda 15Hp 4T
Lomac 500ok Mercury 80/115 GPS/ECO Lowrance Elite4 Chirp VHF Icom IC M400BB Rimorchio Pedretti
Sottotenente di Vascello
paolo924
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- 24/29
Ragazzi so che forse la risp alla mia domanda la trovo in questo post, ma per chiarire meglio vorrei porvi il mio caso.
Ho un fuoristrada immatricolato autocarro che la una massa complessiva a pieno carico di 23 quintali.
Ho appena montato il gancio e la massa massima trainabile è di 16 quintali.
In totale sono 39 quintali.
Ho un carrello TATS portabarca di 6,5 quintali di massa complessiva.
Io ho solo la patente B.
La domanda è: se mi fermano trainando possono contestarmi qualcosa?
A mio parere no perche 23+6,5 fa 29,5 quindi sotto i 35ql giusto??
E se mi fermano senza trainare nulla? possono contestarmi qualcosa??
Grazie infinite!
Lomac 3000 , Yamaha top 700 40 cv,
Carrello MTA 650.
Uaz 469 con gancio ellebi, 2500 diesel, un mulo!!
Sottotenente di Vascello
paololed
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- 25/29
ho avuto il camper per diversi anni e se la legge non è cambiata possono trainare senza la b+e un rimorchio leggero fino a 750kg
per paolo924
se ai 23 quintali ne puoi trainare 12 di quintali complessivi
Sottotenente di Vascello
paolo924
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- 26/29
Quindi anche se sul libretto c'è scritto che posso trainare massimo 16 quintali, fa fede ciò che effettivamente sto guidando, nel mio caso con il mio carrello un totale di 29,5 quintali. giusto??
Lomac 3000 , Yamaha top 700 40 cv,
Carrello MTA 650.
Uaz 469 con gancio ellebi, 2500 diesel, un mulo!!
Sottotenente di Vascello
paololed
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- 27/29
paolo924 ha scritto:
Quindi anche se sul libretto c'è scritto che posso trainare massimo 16 quintali, fa fede ciò che effettivamente sto guidando, nel mio caso con il mio carrello un totale di 29,5 quintali. giusto??




il libretto riporta la tara massima rimorchiabile, prendi il mio ad esempio jeep cherochee 2.500 t.d.i 2238 kg, quindi la massa rimorchiabile è pari a 1262 con patente b, mentre con la b+e rimorchierei 2500 kg
Ammiraglio di divisione
The Doctor
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- 28/29
@ paololed per favore quando scrivi un messaggio togli il segno di spunta da "Disabilita il BBCode in questo messaggio" grazie

P.S. Questa volta l'ho fatto io Wink
In ogni gruppo o comunità c'è uno stolto: se nella tua cerchia di amici non ne vedi, comincia a preoccuparti.
Site Admin
VanBob
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- 29/29
Come al solito si smanettano i settaggi dal proprio profilo! Evil or Very Mad
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