Targa carrello [pag. 2]

2° Capo
zarluca
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Confermo byanonimo, collaudo effettuato lo scorso anno. Wink
Utente allontanato
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Le targhe di immatricolazione dei rimorchi vanno posizionate posteriormente solo per i rimorchi immatricolati a far data dall' 1/10/93 in poi. Per cui i rimorchi immatricolati prima di tale data sono assolutamente in regola se hanno la targa applicata lateralmente.
Qui si puo' trovare la normativa di riferimento.
https://pers.mininterno.it/codiceStrada/pdf/102C19940110a.pdf
Massimo
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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Massimo f ha scritto:
Le targhe di immatricolazione dei rimorchi vanno posizionate posteriormente solo per i rimorchi immatricolati a far data dall' 1/10/93 in poi. Per cui i rimorchi immatricolati prima di tale data sono assolutamente in regola se hanno la targa applicata lateralmente.
Qui si puo' trovare la normativa di riferimento.
https://pers.mininterno.it/codiceStrada/pdf/102C19940110a.pdf
Massimo


Negativo.......... quello che tu dici e vero ma solo fino al 2002, il tuo link riguarda una normativa del 10 gennaio 1994, abbrogata poi dal D. Lgs. 15/01/2002 ............ Smile Smile poi fate come vi pare.... insomma voglia de lavora sartame addosso..... Smile Smile pe 4 viti volete fa discusioni con le forze dell'ordine !!!!! io piu di postare la legge concernente in materia non posso fa..... insomma contenti voi contenti tutti............. ( Da notare l'accento Veneto ) Sbellica Sbellica Sbellica
JB Coaster 650- Mercury Verado 150- Gps/eco Garmin 720S carrello Ellebi 7201 By Sandro ®
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- Ultima modifica di bobo il 05/12/08 23:49, modificato 1 volta in totale
asp... asp...
ferma il treno.
Quella che tu hai indicato è la norma dell'art. 100
L'art. 100 è tale sin dal 92, col nuovo CDS....
non dal 2002, quando invece furono emanate le norme per i motorini.

L'articolo che più interessa è il 235, sulle norme transitorie e di successione di leggi nel tempo.
Esso recita:
Articolo 235


Norme transitorie relative al titolo III.

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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Certo che l'articolo 100 del C.D.S. e lo stesso, cioe quello del Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 ma a subito delle modifiche, per essere piu precisi, la modifica e stata introdotta con il Dlgv 15 gennaio 2002 n.9 il quale e entrato in vigore il 30 giugno 2003


https://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=normativa&o=vd&id=676&id_dett=1730&id_cat=34 in fondo alla pagina c'e pure la data della modifica Felice Felice
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Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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Chiedo scusa, veramente!
Il mio post di prima è assolutamente incompleto, anzi pensavo nemmeno fosse passato.
Giornataccia!!!!
Ora che sono a casa cerco di riprendere il discorso che volevo fare e che nemmeno ho iniziato. E che purtuttavia sento già "interrotto", e malamente
Allora, innanzitutto, e non metto faccine ipocrite (ipocrisia mia), si deve imparare a leggere per bene ciò che si spara troppo facilmente come sentenze.
In fondo al collegamento che viene sopra riportato è ben vero che ci sono le date e fonti delle modifiche dell'originario art. 100 CDS, ma mi chiedo: a quali commi si riferiscono?
Mai sentito parlare di "note" nel testo??? ce ne sono tre, e sono ben numerate ed evidenziate, e NON riguardano il comma 3 che parla della posizione della targa.
Ho scritto e ripeto che per quel che riguarda questo topic, la norma è quella fin dal '92.
E che invece ciò che ci deve far riflettere è l'art. 235.
Ho appena tolto un po' del minuscolo con cui avevo scritto il mio intervento precedente, di modo che si leggano meglio i commi di cui voglio parlarvi sotto.
Aggiungo che oltre alla circolare ministeriale troppo facilmente messa da parte e bistrattata, non ci sono sentenze sul preciso tema.
Quindi, torno al mio pensiero di pagina 1: gli usati ante 93 possono ancora circolare con la targa di lato. (salva la targa ripetitrice posteriore, ovviamente)
Al limite, viste le testimonianze riportate in tema di revisioni, in tali sedi, senza che ciò allo stato delle cose possa comportare illeciti d'altro tipo, potrà essere richiesto l'aggiornamento della posizione. Cosa a mio avviso illegittima e dovuta a funzionari che non sanno fare le parole crociate: manterrebbero ben più sana la loro povera mente oramai obnubilata.
Aggiungo una riflessione sistematica (e torno così al testo "ingrassato" del mio post precedente): nell'art. 235 vi sono numerose ipotesi e l'articolo è pieno di riferimenti al fatto che le modifiche valgono solo per il futuro...
Si legge per esempio: A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
Poi, come a voler confermare, al comma 7 si parla di targhe e si legge: Fino a tale data (il 2003) le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore .

Quindi si parla di regole che valgono per i veicoli nuovi. Il RILASCIO delle targhe si fa con l'immatricolazione.
Tenente di Vascello
max72
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ciao a tutti, premetto la mia "ingoranza" in fatto di leggi e leggine,detto questo,io ho comprato un carrello usato revisionato l'anno scorso(2007)il carrello è del 89 se non ricordo male, la targa è posizionata a lato dx e non mi hanno fatt nessuna obbiezione (anche perche il carrello è perfetto praticamente pari al nuovo) alla revisione.. ora mi chiedo e vi chiedo... se io questa benedetta targa la portassi dietro affianco alla ripetitrice, incorro in qualche violazione????? visto che comunque in origine è posizionata a lato.. grazie a tutti..massimo
Tenente di Vascello
max72
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p.s. paradossalmente (e x questo va presa) sarebbe come spostare la targa della macchina da dietro o davanti a un lato.. magarni su uno sportello.... Guy with axe il concetto dovrebbe essere questo..
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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A mio modo di vedere non si dovrebbe fare.
Il mezzo è nato così e così deve morire.
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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- Ultima modifica di byanonimo il 08/12/08 21:04, modificato 1 volta in totale
bobo ha scritto:
A mio modo di vedere non si dovrebbe fare.
Il mezzo è nato così e così deve morire.


Le faccine, le uso su tutti i post... una mia abitudine, non volevo mettere arroganza o ironia, su quanto ho detto.
Tornando al discorso.... Smile le leggi, sebbene discutibili, sono comunque interpretate da qualcuno piu in alto da noi, ho chiesto direttamente alla sezione polizia stradale di vicenza, la quale, anche loro fanno riferimento, Ha indicazioni ripartite dal ministero. questo e uno dei tanti quesiti a loro rivolti. https://www.poliziadistato.it/pds/primapagina/nuovo_cds/art100_cds.htm sebbene qui parla solo di moto, loro prendono in considerazione qualsiasi tipo di veicolo...... compresi i carrelli, infatti mi hanno fatto notare, che persino i camion con rimorchio, si sono dovuti adeguare, indifferentemente dalla data d'immatricolazione, certo loro hanno l'obbligo di revisione piu spesso dei carrelli TACS, percio piu controllabili a differenza dei carrelli, fermi a non so quale anno. Certo poi siamo in italia e non tutti le fanno rispettare, un po come le patenti facili... Smile
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