Targa carrello

Sergente
Miki'89 (autore)
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Ma è vero che la targa del carrello per legge deve essere esposta affianco alla terga ripetitrice sul fascione o può stare nella parte anteriore? Grazie
Ammiraglio di squadra
branchia
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Non credo che possa stare nella parte anteriore , o perlomeno non l'ho mai visto....
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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Miki'89 ha scritto:
Ma è vero che la targa del carrello per legge deve essere esposta affianco alla terga ripetitrice sul fascione o può stare nella parte anteriore? Grazie


Certo................ Una volta si usava mettere la targa del carrello di lato, ora le nuove normative, dicono che la targa del carrello, deve essere messa posteriormente, cioe di fianco alla targa ripetitrice dell'auto, (quella gialla per intenderci) Smile Smile
JB Coaster 650- Mercury Verado 150- Gps/eco Garmin 720S carrello Ellebi 7201 By Sandro ®
2° Capo
gigimascia
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io ho avuto due carrelli, quello attuale è il terzo e tutti mi sono stati consegnati con la targa del carrello fissata nella parte laterale anteriore sinistra
ciao
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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gigimascia ha scritto:
io ho avuto due carrelli, quello attuale è il terzo e tutti mi sono stati consegnati con la targa del carrello fissata nella parte laterale anteriore sinistra
ciao


Mi spiace contradirti, ma avvisa il tuo venditore che le cose sono un po cambiate, ecco la legge.... Smile Smile in vigore da un bel po... Felice Felice per essere piu precisi D. Lgs. 15/01/2002 ho pure aggiunto l'art. del discorso Rifrangenza, su un altro post si parlava di farsi la targa da soli, con un pezzo di plastica giallo.... e qualcuno chiedeva cosa succedeva se lo fermavano....... Smile

Articolo 100 C.d.S. (Artt. 256-263 Reg.to)

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. (65)

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10. (65)

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45 a € 6.506,85 (63/b).

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (64).



c. 3 e c. 11 - Mancanza della targa posteriore del rimorchio
Circolava con il rimorchio indicato senza che lo stesso fosse munito posteriormente della targa contenente i dati di immatricolazione
Nota: I rimorchi per poter circolare devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. Le targa deve avere caratteristiche rifrangenti. Oblazione entro 60 giorni 68,25 euro


c. 4 e c. 11 - Mancanza sul rimorchio della targa ripetitrice della motrice
Circolava con il rimorchio indicato o carrello appendice, agganciato alla motrice, senza che lo stesso fosse munito posteriormente della targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice.
Nota: I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. Oblazione entro 60 giorni 68,25 euro


c. 5 e c. 13 - Rifrangenza delle targhe
Circolava con il veicolo indicato con targhe non aventi caratteristiche rifrangenti

Nota operativa: Quando è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa la stessa è ritirata, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. La competenza territoriale di detto ufficio è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo, pertanto, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.


Oblazione entro 60 giorni 19,95 euro piu il sequestro della targa stessa e fermo amministrativo del veicolo
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Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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Tutto bello, ma magari Gigimascia li ha comprati tutti usati....
Ammiraglio di squadra
MaxM100
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Probabile Wink
Spostarla dietro è un lavoretto da 5 minuti che potrebbe evitare qualche discussione in caso di controlli, non si sa mai chi ti ferma Wink
Contrammiraglio
stik58
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MaxM100 ha scritto:
Probabile Wink
Spostarla dietro è un lavoretto da 5 minuti che potrebbe evitare qualche discussione in caso di controlli, non si sa mai chi ti ferma Wink


Non solo discussione ma c'è sanzione per la targa non posta sul retro a fianco della targa gialla.
Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non tutti abbiamo lo stesso orizzonte
Capitano di Corvetta
toli60
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- Ultima modifica di toli60 il 10/11/10 00:57, modificato 1 volta in totale
stik58 ha scritto:
MaxM100 ha scritto:
Probabile Wink
Spostarla dietro è un lavoretto da 5 minuti che potrebbe evitare qualche discussione in caso di controlli, non si sa mai chi ti ferma Wink


Non solo discussione ma c'è sanzione per la targa non posta sul retro a fianco della targa gialla.

Confermo che la targa va messa dietro, affiancata alla ripetitrice gialla. Io comprai il carrello usato, e per passare il collaudo alla motorizzazione, dovetti spostare la targa del carrello posteriormente affianco alla ripetitrice.
Wink
Modifico questo post per aggiungere che il mio carrello è immatricolato a maggio del '94.
Key West 20 WA _ Evinrude E-Tec 90Hp_ Tohatsu 8Hp
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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bobo ha scritto:
Tutto bello, ma magari Gigimascia li ha comprati tutti usati....


anche usato, l'obbligo di spostala posteriormente sussiste, infatti come dice toli60 la motorizzazione in fase di collaudo, la fanno spostare Felice Felice
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