Massa trasportata oltre quela consentita: qual'è la sanzione? [pag. 4]

Ammiraglio di divisione
mavala
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Supercazzola ha scritto:
Comunque non ho ancora trovato la risposta che cercavo. Ci riprovo: se sul libretto del carrello c'è scritto che la massa a pieno carico è di 1500 kg, ma io allegerisco il gommone in modo da rientrare nei limiti indicati sul libretto della macchina (1260 kg.) sono in regola o no? Per favore limitatevi a rispondere a questa domanda e lo faccia solo chi è sicuro di quello che dice non vorrei giocarmi ruote ed assi.


e no caro mio.... siamo in italia le leggi vanno interpretate.... se ricordo bene ai fini della patente BE il peso complessivo deve restyare entro i 35 q.li accertati in pesa.... ma ai fini del rapporto di traino fanno fede i valori riportati sulla carta di circolazione..... Felice
MaGiJa II - ZAR 65, Yamaha F200G
Ex Zar 61 - Zar 53 - Zar 47
Contrammiraglio
stik58
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mavala ha scritto:
Supercazzola ha scritto:
Comunque non ho ancora trovato la risposta che cercavo. Ci riprovo: se sul libretto del carrello c'è scritto che la massa a pieno carico è di 1500 kg, ma io allegerisco il gommone in modo da rientrare nei limiti indicati sul libretto della macchina (1260 kg.) sono in regola o no? Per favore limitatevi a rispondere a questa domanda e lo faccia solo chi è sicuro di quello che dice non vorrei giocarmi ruote ed assi.


e no caro mio.... siamo in italia le leggi vanno interpretate.... se ricordo bene ai fini della patente BE il peso complessivo deve restyare entro i 35 q.li accertati in pesa.... ma ai fini del rapporto di traino fanno fede i valori riportati sulla carta di circolazione..... Felice


Questo forse può aiutare a chiarire le idee:
Autoveicolo trainante guidabile con la patente di categoria B
(autovetture, autocaravan e autocarri fino a 3,5 tonnellate. di massa complessiva)

Rimorchio leggero
(massa complessiva fino a kg 750)
Per questo abbinamento continua ad essere sufficiente la patente B. Per rimorchiare un carrello appendice, per esempio, è sempre sufficiente la patente B.
Rimorchio non leggero
(massa complessiva oltre kg 750 la cui massa complessiva non superi la massa a vuoto della motrice)
Continua ad essere sufficiente la patente B solo se la somma delle masse complessive a pieno carico (rilevabili dalle carte di circolazione) di motrice e rimorchio è minore o uguale a 3,5 tonnellate; in caso contrario, cioè se questa somma esubera le 3,5 tonnellate, necessita la patente BE.
Rimorchio non leggero
(massa complessiva oltre kg 750 la cui massa complessiva superi la massa a vuoto della motrice)
Necessita la patente BE, a prescindere che la somma delle masse complessive di macchina e rimorchio sia maggiore di 3,5 tonnellate.
Alcune considerazioni in merito. Innanzitutto la categoria di patente necessaria scaturisce dalla combinazione di dati rilevabili tutti dalle carte di circolazione, a differenza della condizione di rimorchiabilità prima vista che è affidata alla responsabilità del conducente. In secondo luogo, può verificarsi il caso in cui la massa complessiva a pieno carico dell'autotreno superi le 3,5 tonnellate ma continua ad essere sufficiente la patente B: si tratta dell'agganciamento di un rimorchio leggero ad un autoveicolo già vicino alle 3,5 tonnellate.

Infine, un approfondimento per i TATS. Alcuni di essi hanno una massa complessiva a pieno carico massima (sulla carta di circolazione) e una minima (sul libretto di uso e manutenzione e, a volte, anche sulla carta di circolazione): quella che fa fede per giudicare la categoria di patente necessaria è sempre quella che compare sulla carta di circolazione.
Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non tutti abbiamo lo stesso orizzonte
Contrammiraglio
Supercazzola (autore)
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stik58 ha scritto:
mavala ha scritto:
Supercazzola ha scritto:
Comunque non ho ancora trovato la risposta che cercavo. Ci riprovo: se sul libretto del carrello c'è scritto che la massa a pieno carico è di 1500 kg, ma io allegerisco il gommone in modo da rientrare nei limiti indicati sul libretto della macchina (1260 kg.) sono in regola o no? Per favore limitatevi a rispondere a questa domanda e lo faccia solo chi è sicuro di quello che dice non vorrei giocarmi ruote ed assi.


e no caro mio.... siamo in italia le leggi vanno interpretate.... se ricordo bene ai fini della patente BE il peso complessivo deve restyare entro i 35 q.li accertati in pesa.... ma ai fini del rapporto di traino fanno fede i valori riportati sulla carta di circolazione..... Felice


Questo forse può aiutare a chiarire le idee:
Autoveicolo trainante guidabile con la patente di categoria B
(autovetture, autocaravan e autocarri fino a 3,5 tonnellate. di massa complessiva)

Rimorchio leggero
(massa complessiva fino a kg 750)
Per questo abbinamento continua ad essere sufficiente la patente B. Per rimorchiare un carrello appendice, per esempio, è sempre sufficiente la patente B.
Rimorchio non leggero
(massa complessiva oltre kg 750 la cui massa complessiva non superi la massa a vuoto della motrice)
Continua ad essere sufficiente la patente B solo se la somma delle masse complessive a pieno carico (rilevabili dalle carte di circolazione) di motrice e rimorchio è minore o uguale a 3,5 tonnellate; in caso contrario, cioè se questa somma esubera le 3,5 tonnellate, necessita la patente BE.
Rimorchio non leggero
(massa complessiva oltre kg 750 la cui massa complessiva superi la massa a vuoto della motrice)
Necessita la patente BE, a prescindere che la somma delle masse complessive di macchina e rimorchio sia maggiore di 3,5 tonnellate.
Alcune considerazioni in merito. Innanzitutto la categoria di patente necessaria scaturisce dalla combinazione di dati rilevabili tutti dalle carte di circolazione, a differenza della condizione di rimorchiabilità prima vista che è affidata alla responsabilità del conducente. In secondo luogo, può verificarsi il caso in cui la massa complessiva a pieno carico dell'autotreno superi le 3,5 tonnellate ma continua ad essere sufficiente la patente B: si tratta dell'agganciamento di un rimorchio leggero ad un autoveicolo già vicino alle 3,5 tonnellate.

Infine, un approfondimento per i TATS. Alcuni di essi hanno una massa complessiva a pieno carico massima (sulla carta di circolazione) e una minima (sul libretto di uso e manutenzione e, a volte, anche sulla carta di circolazione): quella che fa fede per giudicare la categoria di patente necessaria è sempre quella che compare sulla carta di circolazione.

Detta così sarei in torto anche se trasportassi il carrello vuoto???
Zar 61 - Suzuki 175 CV
Supercazzola
Contrammiraglio
stik58
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Supercazzola ha scritto:

Detta così sarei in torto anche se trasportassi il carrello vuoto???


Quello che ho scritto sopra lo trovi in questo sito:
https://www.nautica.it/norme/tats/9.htm

Direi che nel momento in cui fà fede ciò che è scritto sul libretto.....direi di sì
Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non tutti abbiamo lo stesso orizzonte
Capitano di Vascello
maurino
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spargiotto ha scritto:
maurino ha scritto:
La massa complessiva a pieno carico del rimorchio non può superare la tara della motrice.

Pena il sequestro del mezzo.

per quanto riguarda la targa in cartone......eliminala..!!!
ci vuole una targa gialla con la R in rosso e i numeri ripetitori della targa della macchina in nero...( tanto ti costa una decina di euro...perchè rischiare..)


Ciao , non c'e' nessun sequestro se il peso a pieno carico del rimorchio rientra nel peso trainabile dall'auto , pero', ci vuole la patente BE se la tara della motrice e' inferiore . Mi risulta che la targa ripetitrice omologata del poligrafico di Stato costi molto di piu' , circa 70 €.


...la targa con 15 euro la compri ( appena presa io )...targa gialla in plastica a norma....forse 70 quella in metallo, anche se dubito..
.......se leggi bene quello che ho scritto..
leggerai che se la massa complessiva a pieno carico del rimorchio non può superare la tara della motrice..
non ho mai scritto che c'è un sequestro se il peso a pieno carico del rimorchio rientra nel peso trainabile dell'auto...! Rolling Eyes
Cab 870 + 2 yamaha 250
Capitano di Vascello
maurino
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Supercazzola ha scritto:
Comunque non ho ancora trovato la risposta che cercavo. Ci riprovo: se sul libretto del carrello c'è scritto che la massa a pieno carico è di 1500 kg, ma io allegerisco il gommone in modo da rientrare nei limiti indicati sul libretto della macchina (1260 kg.) sono in regola o no? Per favore limitatevi a rispondere a questa domanda e lo faccia solo chi è sicuro di quello che dice non vorrei giocarmi ruote ed assi.



....no, non sei in regola...
fà fede il dato riportato sul libretto del carrello ( a pieno carico) in questo caso 1500 kg.
Cab 870 + 2 yamaha 250
Contrammiraglio
coala
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maurino ha scritto:
spargiotto ha scritto:
maurino ha scritto:
La massa complessiva a pieno carico del rimorchio non può superare la tara della motrice.

Pena il sequestro del mezzo.

per quanto riguarda la targa in cartone......eliminala..!!!
ci vuole una targa gialla con la R in rosso e i numeri ripetitori della targa della macchina in nero...( tanto ti costa una decina di euro...perchè rischiare..)


Ciao , non c'e' nessun sequestro se il peso a pieno carico del rimorchio rientra nel peso trainabile dall'auto , pero', ci vuole la patente BE se la tara della motrice e' inferiore . Mi risulta che la targa ripetitrice omologata del poligrafico di Stato costi molto di piu' , circa 70 €.


...la targa con 15 euro la compri ( appena presa io )...targa gialla in plastica a norma....forse 70 quella in metallo, anche se dubito..




Ho qualche dubbio che la targa da 15 euro in plastica sia a norma . . . . è accettata solo quella rilasciata dalla mtc , rifrangente e con il marchio della zecca di stato , non riproducibile su altre targhe , chi te l'ha venduta lo sà benissimo Wink
Contrammiraglio
coala
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Supercazzola ha scritto:
mavala ha scritto:
Supercazzola ha scritto:
Correggimi se sbaglio Mavala, ma se il rimorchio pesa più della motrice saresti fuori legge anche con la patente da pilota di Boing 747, quindi credo che l'articolo da te citato e la relativa sanzione non c'azzecchi niente.


non è detto esistono auto che hanno massa rimorchiabile superiore alla propria tara, ma richiedono cmq sempre la BE

Sei assolutamente certo di quello che dici? io sapevo che la BE serve quando la massa complessiva supera i 35q, ma la motrice deve pesare sempre di più del rimorchio, anche se mi pare strano giacchè in alcuni libretti può capitare di trovare scritto che la massa trainabile è superiore alla massa della macchina.


2 sono le condizioni perchè ti serva la BE:
1) massa complessiva del complesso motrice + rimorchio superiore a 35qli
2) massa a vuoto della motrice , ( e non massa rimorchiabile),inferiore della massa effettiva del rimorchio
Capitano di Vascello
maurino
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@ coala
sono praticamente sicuro...

io stò facendo la BE e mi hanno detto che la targa deve essere gialla con la R rossa e i numeri neri...
non si è parlato di marchi stampati dello stato...questa sera mi informo meglio...

mi sembra strano anche perchè mi hanno provato a fermare e mi hanno controllato targa e tutto il resto e non mi hanno detto niente...
Cab 870 + 2 yamaha 250
Ammiraglio di squadra
MaxM100
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- Ultima modifica di MaxM100 il 14/11/08 11:54, modificato 1 volta in totale
maurino ha scritto:
@ coala sono praticamente sicuro...


Dal codice della strada.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.


1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. Abrogato (1)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.(1)
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. (2)

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 ad euro 296. (3)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 ad euro 7.018 (4).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 ad euro 88. (4)
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.


15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (4)


Art. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe. (1)

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2 .(2) Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1.485.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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