Garanzie assicurative obbligatorie: cosa copre Linear

Ammiraglio di squadra
Gulliver (autore)
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Ne abbiamo parlato già mille volte ma ripeterlo in un topic nuovo forse non è sbagliato.

Linear offre polizze a prezzi contenuti, ma sapete che, nella massima legalità, non copre i danni che fate alle cose? Se si ferisce un trasportato o un terzo viene risarcito, ma se fate un danno a un'altra barca lo pagate di tasca vostra. Nella foto le garanzie.

L'importante è saperlo.

garanzie linear
Garanzie assicurative obbligatorie: cosa copre Linear
Contrammiraglio
Ziomaicol
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Ma com'è possibile?
L'RC per natanti, per legge, DEVE coprire i danni causati a terzi durante la navigazione o la giacenza dell'unità fino all'ammontare del massimale minimo per le polizze RC che, per il caso dei natanti, ammonta a 6.070.000 € per i danni alle persone e 1.220.000 € per i danni alle cose.

Se fosse così, andrebbero immediatamente segnalati all'IVASS....
Mariner 380s - Mariner 8,5hp
Fiart Cariddi 22 - Volvo Penta 20hp diesel
Orizzonti Syros 190 - Suzuki DF40A
Orizzonti Syros 190 - Suzuki DF100B
Marinello Eden 22 - Suzuki DF150A
Contrammiraglio
Ziomaicol
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- 3/8
Art. 128 Codice delle Assicurazioni:

Art. 128. (1)
(Massimali di garanzia)

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 6.450.000 (2) per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.300.000 (2) per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; (3)
b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati (4) (5).
2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stabilito l'adeguamento di cui al comma 3.
5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1.


Hanno aggiornato gli importi (alzandoli) proprio l'anno scorso.

Posso scrivere quello che vogliono ma la copertura ci deve essere, per i massimali indicati. Dove non interviene l'uomo interviene la Legge....

Ps: e comunque per togliersi i dubbi meglio Unipol, con 70€ annuali, ci sono entrambe le garanzie....
Mariner 380s - Mariner 8,5hp
Fiart Cariddi 22 - Volvo Penta 20hp diesel
Orizzonti Syros 190 - Suzuki DF40A
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Ammiraglio
Dada77
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Aggiungo inoltre che Linear l'anno scorso non è riuscita a produrre l'appendice per la navigazione in acque elleniche aggiornata non sapendo neanche di cosa stessi parlando nonostante le numerose telefonate....
Dopo qualche settimana di litigate mi hanno annullato la polizza stipulata e restituito per intero la somma pagata....
Daniele
La rinascita del Phoenix....
https://m.youtube.com/watch?v=T3creDbTP3M
https://youtu.be/dRLaLGarif0

La rinascita del Genesis....
https://youtu.be/iCkgnupbnDQ

La rinascita del Gaudium....
https://youtu.be/6Eq9UWFyWZM
Ammiraglio di squadra
Gulliver (autore)
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Darei un’occhiata al D lgs. 209 del 2005 art. 123 comma 1.

art. 123 assicurazione obbligatoria
re: Garanzie assicurative obbligatorie: cosa copre Linear


https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/20/assicurazione-obbligatoria-per-i-veicoli-a-motore-e-i-natanti

Per i natanti l’assicurazione obbligatoria è per i danni alle persone. La mancata inclusione dei danni a cose è perfettamente legittima.

Bisogna parlarne, parlarne e parlarne prima che qualcuno faccia un danno grosso a un'altra barca e poi lo debba risarcire di tasca propria..
Contrammiraglio
Ziomaicol
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- 6/8
Premessa: date retta a Gulliver, lasciate perdere Linear, da un rapido controllo (Generali, Unipol, Allianz, Vittoria Assicurazioni) tutte offrono la copertura anche per i danni a cose per i massimali già indicati, non vale la pena rischiare nè perdere tempo e soldi, e questo topic (utilissimo) può evitare grane a molti.

Di seguito alcuni spunti, rilievi e confronti che spero Gulliver apprezzerà sulla questione.

E' evidente, che tra il 127 che ho citato, che prevede espressamente anche per i natanti i minimi di polizza obbligatori anche per danni alle cose e il 123 che hai citato giustamente tui, vi sia contraddittorietà.

C'è chi, analizzando la questione, si orienta su una "svista" del Legislatore
https://www.studiolegalefiscalebari.it/sinistri-marittimi-e-codice-delle-assicurazioni/

A onor del vero, non ho trovato giurisprudenza di legittimità (Cassazione) sul punto ma una di merito sì, in appello che ribalta la pronuncia in primo grado:

https://www.altalex.com/documents/massimario/2015/11/13/sinistro-nautico-danni-assicurazione-azione-diretta-inammissibilita

Secondo me, per ovviare alla questione, sarebbe necessario che il povero utente assicurato e sinistrato Linear (visto che per tutte le altre compagnie, a quanto pare, la questione non si pone) col poverissimo avvocato che l'assisterebbe, potrebbe (o dovrebbe?) sollevare eccezione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 123, al fine di ovviare alle "dimenticanze" del legislatore.

Parere dietrologico/complottista: questa "svista" sortisce un importante effetto per le casse dello Stato: in materia di assicurazione obbligatoria, in ottemperanza alla normativa non solo nazionale, ma anche comunitaria e internazionale, se faccio un sinistro con la mia auto e l'altro non ha assicurazione o magari scappa, io posso rivolgermi al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (FGVS) che mi garantirà in ogni caso sia per danni alle persone che alle cose.
Sappiamo i danni alla persona, ma quanto può valere la mia auto?

Lo stesso Fondo copre anche i danni dalla circolazione dei natanti, ma, con questa bella interpretazione restrittiva, se ho un bello yatch, e subisco dei danni da un maledetto che scappa in mare o è senza assicurazione, sappiamo i danni alla persona, ma quanto può valere il mio yatch?
Un bel risparmio, non c'è che dire.... Rolling Eyes
Mariner 380s - Mariner 8,5hp
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Marinello Eden 22 - Suzuki DF150A
Contrammiraglio
Ziomaicol
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Trovata anche una pronuncia della Cassazione, che ribalta una decisione del Tribunale di Napoli, confermando l'interpretazione restrittiva:

"Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 08/05/2018) 11/09/2018, n. 22062
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14822-2017 proposto da:
M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MINUCCI PAOLO;
- ricorrente -
contro
C.N., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 13212/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI. Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.



Svolgimento del processo
che:
pronunciando in grado di appello nel giudizio promosso da M.V. nei confronti di C.N., in cui era intervenuta la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., il Tribunale di Napoli ha dichiarato improponibile la domanda di risarcimento dei danni derivati da un incidente nautico in cui erano rimasti coinvolti l'imbarcazione del C. e quella locata al M., in quanto non preceduta dalla messa in mora dell'impresa assicuratrice, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145;
ha proposto ricorso per cassazione M.V., affidandosi ad un unico motivo;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
che:
con l'unico motivo, il ricorrente deduce "violazione, falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 123 e 145 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 40 dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4": assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145 in quanto la richiesta atteneva a soli danni a cose per i quali non sussiste, in relazione ai natanti, l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile, ai sensi dell'art. 123, comma 1 medesimo D.Lgs., che limita l'obbligo assicurativo ai danni alla persona;
il motivo è fondato, in quanto:
dagli stralci della domanda introduttiva del giudizio trascritti in ricorso, emerge che la controversia concerne unicamente "danneggiamenti" provocati all'imbarcazione locata al M., con esclusione di danni alla persona;
l'art. 123 cit. prevede, in relazione alla circolazione dei natanti, l'obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile per i soli danni alla persona (cfr. Cass. n. 8816/2002 e Cass. n. 10156/1994, ancorchè riferite all'analoga disciplina prevista dalla L. n. 990 del 1969);
l'art. 145 D.Lgs. circoscrive l'obbligo della preventiva richiesta all'impresa di assicurazione alle ipotesi in cui sussista "obbligo di assicurazione" per la circolazione dei veicoli e natanti;
ne consegue che, non ricorrendo nel caso in esame un siffatto obbligo, non v'era necessità di preventiva messa in mora dell'assicuratrice quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
la sentenza va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato.
Motivazione semplificata.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018
"

In realtà dà ragione al sinistrato (permettendogli di "fare causa" direttamente al responsabile), ma c'era una locazione di mezzo e quindi evidentemente c'era "ciccia" da prendere per il risarcimento senza passare dall'assicurazione, però resta il fatto che esclude l'obbligatorietà del risarcimento per danni alle cose da parte dell'assicurazione.

A maggior ragione, evitare Linear.
Mariner 380s - Mariner 8,5hp
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Orizzonti Syros 190 - Suzuki DF40A
Orizzonti Syros 190 - Suzuki DF100B
Marinello Eden 22 - Suzuki DF150A
Ammiraglio di squadra
Gulliver (autore)
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Ziomaicol ha scritto:
Premessa: date retta a Gulliver, lasciate perdere Linear, da un rapido controllo (Generali, Unipol, Allianz, Vittoria Assicurazioni) tutte offrono la copertura anche per i danni a cose per i massimali già indicati, non vale la pena rischiare né perdere tempo e soldi, e questo topic (utilissimo) può evitare grane a molti.


Grazie, ma io completerei con: chiedete sempre se nella responsabilità civile sono compresi i danni a cose. e fatevi indicare con il dito dove è scritto.

Le assicurazioni, in materia non obbligatoria sanno essere molto fantasiose. Per esempio, la polizza che vi copre per i danni a terzi, che avete stipulato per la casa esclude espressamente i danni da incendio. Perchè? Perchè per coprirli dovete fare un'altra polizza che si chiama ricorso terzi; farebbe quasi ridere se i soldi non fossero i nostri. Il consiglio migliore è rivolgersi a un'agenzia [ormai i prezzi sono stati livellati dalle compagnie telefoniche] e chiedere. Farsi leggere la parte della polizza dove si trova la garanzia che chiedete e non accontentatevi di un certo che c'è.
Sailornet