Rimorchio per trasporto cose quale omologazione? [pag. 4]

Ammiraglio di squadra
byanonimo
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Ammiraglio di squadra
byanonimo
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Il problema sta solo nel tipo di omologazione N oppure M.. praticamente tutti i veicoli che erano autovetture e trasformati in autocarro (M) non hanno problemi, mentre quelli nati gia autocarro, nel caso di alcuni pick up (N) al momento sono limitati.

Ho riportato il testo, visto che il link da problemi

Camera dei deputati - 5-04832 - Interrogazione sulla larghezza massima dei veicoli, compresi i rimorchi TATS e Caravan.

RISPOSTA mercoledì 28 ottobre 2020 Interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni Contenuto pubblico
Camera dei deputati - 5-04832 - Interrogazione a risposta immediata in Commissione presentata il 26 ottobre 2020
IX Commissione:

— Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada, stabilisce che la larghezza massima dei veicoli, compresi i rimorchi, non deve eccedere la larghezza di 2,55 metri;

la circolare del Ministero dei trasporti n. 1417/4184(0) del 25 maggio 1990 limita l'utilizzo di rimorchi con larghezza maggiore dell'autocarro ai casi in cui questo (cat. N) consentendo il traino dei soli rimorchi TATS e Caravan qualora l'autocarro esista anche nella versione autovettura (cat. M) e per il quale sia stata riconosciuta una larghezza rimorchiabile maggiore di quella della motrice in sede di omologazione (articolo 53 t.u.) o in sede di visita di prova (articolo 54 t.u.);

la circolare citata non tiene conto del fatto che successivamente sono stati immessi nel mercato autoveicoli, come pick up, immatricolati esclusivamente come autocarri e per i quali non esiste la versione autovettura. Per questi la circolare prevede che la larghezza dei rimorchi sia pari a quella del veicolo trainante;

l'articolo 56, comma 2, del codice della strada include rimorchi per trasporto di persone, per trasporto di cose, per trasporti specifici, ad uso speciale, caravan, ovvero rimorchi posti a distanza non superiore ad un metro, con speciale carrozzeria e attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

non si ravvede fondamento giuridico nella limitazione che alcune sedi della Motorizzazione hanno posto in sede di aggiornamento della carta di circolazione di un autocarro a seguito di installazione del gancio di traino per i soli rimorchi indicati alle lettere e) e f) del suddetto articolo del codice della strada;

 per i veicoli adibiti al servizio di protezione civile impiegati in attività istituzionali la normativa nazionale o regionale dispone diversi regimi speciali, con riferimento, a titolo esemplificativo, all'esenzione dal pagamento del bollo auto ovvero alla possibilità di utilizzare dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva per l'espletamento di servizi urgenti –:

quali iniziative intenda adottare per aggiornare le norme relative al traino dei rimorchi al fine di chiarire le criticità menzionate in relazione all'interpretazione dell'articolo 61 del codice della strada, anche al fine di evitare l'esclusione di alcune tipologie di rimorchio e di superare restrizioni sulla categoria di veicolo, prevedendo altresì specifiche deroghe per veicoli che effettuano servizi di pubblico interesse, quali quelli della protezione civile.
(5-04832)

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 27 ottobre 2020

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri.

  La seduta comincia alle 14.15.

5-04832 Nobili: Normativa relativa al traino dei rimorchi.

Maria Chiara GADDA (IV), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Maria Chiara GADDA (IV), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del governo. Ribadisce quindi l'urgenza di un intervento normativo che riguardi le norme del codice della strada ovvero la previsione di specifiche deroghe che consentano agli automezzi utilizzati dalla protezione civile di poter circolare, in considerazione dei delicati compiti che sono chiamati a svolgere. Auspica quindi che tali soluzioni siano adottate tempestivamente, superando le differenti interpretazioni della disciplina vigente da parte dei diversi uffici della Motorizzazione civile.

  La seduta termina alle 14.55.

5-04832 Nobili: Normativa relativa al traino dei rimorchi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla richiesta di riesaminare la normativa nazionale in materia di circolazione di complessi di veicoli costituiti da autoveicolo trattore di categoria N1 e rimorchi di larghezza eccedente quella della motrice, occorre premettere che le prescrizioni per l'omologazione comunitaria dei veicoli di categoria N1 – definiti quali veicoli progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci – non prevedono la possibilità di traino di rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice.
In ambito nazionale, al fine di agevolare il traino di taluni rimorchi utilizzati sporadicamente su strada in quanto destinati ad attività ludico-ricreative (caravan e TATS - rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive), ne è stato autorizzato il traino da parte di autovetture e di alcune tipologie di veicoli di categoria N1, anche se i citati rimorchi hanno larghezza superiore a quella del veicolo traente.
Si tratta, in sostanza, di un regime derogatorio alle specifiche norme di settore introdotto dalle seguenti disposizioni nazionali:

decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 recante Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.), con il quale al punto 6.2.3 dell'allegato tecnico è prevista la possibilità per il rimorchio (caravan ovvero TATS) di avere una larghezza eccedente di 0,7 metri rispetto all'autovettura trainante (categoria MI);

circolare del Ministero dei trasporti n. 1417/4184 del 25 maggio 1990, che ha consentito anche agli autoveicoli di categoria N1 di poter trainare un caravan o TATS a condizione tuttavia che l'autocarro N1 derivi da una versione già omologata come autovettura, mediante l'ausilio di specchi supplementari.

Tale regime di deroga è limitato allo specifico contesto del traino della particolare tipologia di rimorchi utilizzati per svago e caratterizzati da un utilizzo in genere stagionale ed occasionale e limita, per coerenza di compatibilità dei predetti usi con le destinazioni dei veicoli, il traino da parte dei veicoli della categoria N1, destinati questi ultimi per definizione al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
Tra i veicoli autorizzati al traino di rimorchi di larghezza superiore non sono ricompresi i veicoli denominati commercialmente pick-up che, nati come mezzi da lavoro, hanno assunto nel tempo diverse caratteristiche grazie alla loro versatilità, in ragione dei quali si rende necessaria una modifica del Codice della strada.
A tale fine, unitamente al confronto già in corso in questa Commissione sulle modifiche al Codice della strada, si segnala che è stato anche attivato uno specifico tavolo di confronto con le altre Amministrazioni interessate, in primis il Ministero dell'interno, al fine di verificare gli effetti sulla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale derivante da una siffatta iniziativa.
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Capitano di Corvetta
superciuk
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Sandro grazie per i link e il testo riportato.
Però da come vedi sui pick-up c'è un bel casino, il mio poteva avere doppia immatricolazione ed è stato scelto autocarro, ora ho scoperto che dopo 10 anni non è più possibile la conversione.
Sulla domanda quant'è la larghezza massima per un rimorchio lo so bene perché al primo esame della BE mi hanno bocciato su questo, io avevo risposto 2.55 mentre la risposta che si aspettava era che gli autocarri non possono trainare oltre la loro larghezza e io così l'ho imparata.
Ma da come vedo i pick-up sono in un limbo di indecisioni e regole fatte ad capocchiam.
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Capitano di Vascello
Gobbi570
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superciuk ha scritto:

....
Fatto sta che ho un pick-up da 25 anni e nessuno si è mai accorto di nulla, prima un toyota e ora un nissan e di controlli e constatazioni ne ho fatte ma mai avuto un problema, vero che se poi sei nella sfiga e trovi il pignolo certe cose possono venir notate, ma ti assicuro che sia la locale che i carabinieri o la polizia o la guardia di finanza non mi hanno mai fatto problemi.
Documenti in regola e tutto è filato liscio.


Il giorno di Santo Stefano di una dozzina d'anni fa, al casello di Egna Ora sulla A22 posto di blocco della GdF.
SUV fuoristrada, pickup, crossover, tutti fermi.
Le autovetture subito ripartite, gli autocarri pelo e contropelo (era l'epoca delle Cayenne autocarri...). Io ero con Patrol autovettura, ma con divisorio per il cane, quindi me la sono cavata al primo approfondimento del brigadiere.
Per gli altri... Uccelli per diabetici ... anche per i passeggeri
Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza
Ammiraglio
Dada77
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Sul discorso cronotachigrafo (o tachigrafo per vecchi modelli) c'è poco da fare, se la motrice è immatricolata autocarro di conseguenza tutto il complesso motrice rimorchio è autocarro e se supera i 35q ci vuole il cronotachigrafo....
Daniele
La rinascita del Phoenix....
https://m.youtube.com/watch?v=T3creDbTP3M
https://youtu.be/dRLaLGarif0

La rinascita del Genesis....
https://youtu.be/iCkgnupbnDQ

La rinascita del Gaudium....
https://youtu.be/6Eq9UWFyWZM
Capitano di Corvetta
superciuk
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@gobbi570
beh dai non sono così vecchio ma li ricordo quei periodi, facevano passare come autocarro i SUV e poi nei giorni di festa e nelle località turistiche facevano i posti di blocco per beccarli.
Io avevo un Hylux 2 posti e non andavo a fare il VIP così con profilo basso non ho mai avuto problemi, l'ultima cosa che potevo sembrare ero il fighetto che faceva lo 'sborone' a Forte dei Marmi con il cayenne.

@dada77
ok ho capito, ma cerca di capire anche tu che c'è qualcosa di sbagliato nella legge, sopra ai 35qt serve la C e ci sono autisti di professione, io con il gommone a traino ci finisco dentro anche se ho un mezzo che si usa con la B.
Poi non faccio di mestiere il trasportatore e quei 3/4 viaggi tra Parma Ovest e La Spezia (90 minuti) non sono un viaggio da dover fare con il cronotachigrafo.
Solo che a volte a seconda del carico che devo trasportare mi viene più comodo il Navara perché nel Q7 non entra lo scooter nel baule.
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Sailornet