Rimorchio per trasporto cose quale omologazione?

Sottocapo
palve (autore)
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- Ultima modifica di palve il 02/01/22 13:50, modificato 1 volta in totale
Salve, il carrello che ho recentemente acquistato è immatricolato come “rimorchio per trasporto cose - uso proprio” (J.1) poi nelle note c’è scritto “attrezzato per trasporto imbarcazioni”. È corretto o crea problemi per la larghezza (250 cm) del gommone rispetto alla motrice? Mi aspettavo ci fosse scritto T.A.T.S.. Grazie
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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Credo che T.A.T.S. non vengano piu omologati, per un problema di bollo in alcune regioni Wink
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Sottocapo
palve (autore)
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Mi pareva che secondo il codice della strada per i TATS valesse la larghezza max. scritta appositamente sul libretto della motrice ma che, invece, per il trasporto cose non si dovesse superare la larghezza della motrice... e c'è una bella differenza! Mi sbaglio forse e posso girare tranquillo?
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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Tu fai riferimento all'ultimo aggiornamento dell'ART.61 del C.d.S. sagoma limite


1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m ; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30
m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori purche' mobili . Gli autobus da noleggio da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri)).
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) puo' raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili.
5. Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.
(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1� ottobre 1993.
JB Coaster 650- Mercury Verado 150- Gps/eco Garmin 720S carrello Ellebi 7201 By Sandro ®
Ammiraglio
Dada77
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I TATS non esistono più, anni fa sono stati "aboliti" con tutti i "privilegi" annessi....

Ora sono tutti "RIMORCHI" e le regole sono uguali per tutti (anche per le vecchie immatricolazioni)....
Daniele
La rinascita del Phoenix....
https://m.youtube.com/watch?v=T3creDbTP3M
https://youtu.be/dRLaLGarif0

La rinascita del Genesis....
https://youtu.be/iCkgnupbnDQ

La rinascita del Gaudium....
https://youtu.be/6Eq9UWFyWZM
Capitano di Fregata
alexpix
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E quindi, visto che la sporgenza del carico dalla sagoma del rimorchio e' di 30 cm, per trainare un gommone largo 250 cm occorre un rimorchio omologato con una larghezza di almeno 190 cm?
Capitano di Vascello
Gobbi570
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Dada77 ha scritto:
I TATS non esistono più, anni fa sono stati "aboliti" con tutti i "privilegi" annessi....

Ora sono tutti "RIMORCHI" e le regole sono uguali per tutti (anche per le vecchie immatricolazioni)....


Quindi, per trainare una barca larga 2.55 serve una motrice larga 2.55 ?

Speriamo non passi questa interpretazione....
Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza
Capitano di Vascello
Gobbi570
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Un rimorchio più largo della motrice dovrebbe essere un privilegio di TATS e Caravan.

Almeno questo è indicato negli adesivi di collaudo del gancio traino.

La regola generale dovrebbe essere che il rimorchio deve essere largo non più della motrice
Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza
Capitano di Corvetta
ubi
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Non conosco nel dettaglio la normativa, ma per certo il mio carrello, immatricolato a giugno 2020 e recentemente ristampato dalla locale MTTC per aggiornamento distanza occhione/assale è immatricolato con la seguente dicitura:
J1 "rimorchio per trasporto attrezzature turistiche e sportive - uso proprio"
J2 "UO Trasporto attrezzature turistiche e sportive"

Identica situazione è riportata sulla carta di circolazione del carrello di un amico immatricolato il 29.10.1921, medesimo costruttore del mio.

Ciao,
r.
Sailornet