CORONAVIRUS: ORDINANZA REGIONALE consente spostamenti per manutenzione natanti da diporto. [pag. 7]

Ammiraglio di squadra
Gulliver
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D'accordo con Yanez, l'armatore e il proprietario nelle nostre barche si identificano.

Cominciamo con la Regione Veneto, che deve avere sensibilità diverse perché ha Venezia nel territorio.
è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

Quindi, se vai da solo, puoi andare SICURAMENTE a fare lavori di manutenzione e riparazione necessari bla bla (secondo me era consentito anche prima anche se non espressamente previsto essendo un caso di necessità).

Però se esiste una valida ragione per la quale la riparazione o la manutenzione necessarie alla tutela della sicurezza e conservazione non possano essere eseguite sul posto, ma debbano essere fatte a casa vostra, io ci punterei qualche fiches. Ovviamente si deve trattare di un lavoro serio e comprovato.

Toscana: non ci sono dubbi, le prestazioni devono essere rese da terzi, è un'apertura all'impresa non al diportista. Niente manutenzione del proprietario.

Lazio: in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione. E' molto più restrittiva di quella veneta, si parla di "danni irreparabili" e sicuramente non è consentito spostare l'unità da diporto, ma solo prepararla per il trasferimento.
Tenente di Vascello
masalex85
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Perfetto, grazie per i chiarimenti.

Vedrò come comportarmi, semmai provo a farmela trasportare da qualche operatore professionale, a meno che l'ordinanza la prossima settimana venga "allargata"...

Oppure dico che sto andando dall'amante... re: CORONAVIRUS: ORDINANZA REGIONALE consente spostamenti per manutenzione natanti da diporto. (ovviamente si fa per scherzare)
Ammiraglio di squadra
Gulliver
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Molti di noi praticano la pesca sportiva ma non ricordano che è obbligatorio registrarsi pena salate sanzioni amministrative.

Questo è il momento di registrarsi, gratis, da questo link.
Capitano di Vascello
yanez323
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Gulliver ha scritto:

Quindi, se vai da solo, puoi andare SICURAMENTE a fare lavori di manutenzione e riparazione necessari bla bla (secondo me era consentito anche prima anche se non espressamente previsto essendo un caso di necessità).
Toscana: non ci sono dubbi, le prestazioni devono essere rese da terzi, è un'apertura all'impresa non al diportista. Niente manutenzione del proprietario.
Lazio: in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione. E' molto più restrittiva di quella veneta, si parla di "danni irreparabili" e sicuramente non è consentito spostare l'unità da diporto, ma solo prepararla per il trasferimento.

Assonautica riportava una parte del testo dell'Ordinanza della Regione Lazio in maniera, a mio avviso, non completa perchè c'è un passaggio omesso


ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

• è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;

è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;

i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.
Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
24/04/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 52 Pag. 10 di 11
COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.


Domanda: chi si intende per "non addetto ai lavori"?
Sottocapo
Atomic
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che non puoi andare a farti una passeggiata o a prenderci il sole Smile
comunque l'ordinanza decadrà domani, quindi attenzione perchè da lunedi 4 non sarà più possibile fare manutenzione a meno che non esca una deroga oppure una nuova ordinanza dalla regione
Capitano di Vascello
yanez323
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Dovrebbe uscirne un'altra con limiti meno stringenti, ma se l'ordinanza non dovesse uscire, visto che emenda le precedenti, in teoria dovrebbe rimanere tutto senza regolamentazione. Quindi o viene prorogata o si applica il protocolloCOVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Resta in vigore la facoltà di spostamento in ambito provinciale/ regionale
Ammiraglio di squadra
La capitana
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Uscita la nuova ordinanza per il veneto =
"Navigazione. Consentita tutta la navigazione fatte salve le restrizioni del demanio marittimo."
.
Non specifica se in compagnia o no ...
Capitano di Vascello
andryb
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- Ultima modifica di andryb il 03/05/20 16:55, modificato 1 volta in totale
Cari amici,
Il primo maggio 2020 è stata emanata dal Sindaco del Comune di Ladispoli (RM), l'Ordinanza n.5, dove tra l'altro si dispone:

...
4) Sull'arenile pubblico e nello specchio acqueo antistante, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività,
è consentito:
a) Svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali. È fatto divieto di occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori dell'arenile.
....
c) Praticare la pesca sportiva (così come definita dal Regolamento CE 302/2009 - «pesca sportiva» una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale), anche subacquea, in forma individuale,
nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore, ivi compresa la emananda ordinanza di balneazione a cura degli uffici preposti;
...

Commento:
sicuramente il Sindaco con tale provvedimento non ha inteso scavalcare le disposizioni nazionali, tuttavia, l'Ordinanza, così com'è stata elaborata, risulta un po' ambigua e, come spesso accade, presta il fianco a disparate interpretazioni.
Il punto 4) parla di possibilità di utilizzazione dello "specchio acqueo antistante", al fine di praticare anche "...attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali".
Il fatto di non aver specificato dettagliatamente le attività consentite e quelle non consentite, potrebbe generare a mio parere non pochi malintesi.
Infatti, tra gli sport acquatici individuali sono compresi (e lo affermo con cognizione di causa) il nuoto, il surf, il windsurf, il kitesurf, la canoa, la vela, per citare i più noti, ma anche i cosiddetti "sport da traino", come lo sci nautico ed il wakeboard, per i quali, ovviamente, vi è la imprescindibile necessità di farsi appunto trainare da una barca a motore.
A questi, a voler essere particolarmente puntigliosi, occorrerebbe aggiungere le attività sportive riconducibili alla motonautica, come ad esempio, offshore e moto d'acqua (in disparte del fatto che,
a pensarci bene è ben difficile immaginare che uno sportivo velista abbia una barca sprovvista di motore, a parte naturalmente le piccole derive...)
Il successivo punto C alimenta ulteriormente le suddette ambiguità, in quanto, consentendo la pratica della pesca subacquea nelle acque antistanti, parrebbe implicitamente riconoscere la possibilità di varare natanti con la funzione di appoggio. Per non parlare poi della "pesca sportiva" la quale, secondo il Regolamento CE 302/2009, esplicitamente richiamato nell'Ordinanza, si può ovviamente praticare anche dalle barche.
Il cittadino prudente, naturalmente, intuisce che l'Ordinanza è intesa ad un primo utilizzo dell'arenile e non è finalizzata a consentire la navigazione da diporto; ma, appunto, lo deve intuire!
Se ci si volesse attenere, "in punta di diritto" a quanto contenuto nel provvedimento, mi piacerebbe sapere, infatti, su quale base giuridica si verrebbe sanzionati, nel momento in cui, ad esempio, ci si trovasse in barca muniti di regolare attestato di pesca sportiva, impegnati nella traina o nel bolentino!

Ma, quindi, cosa ho voluto dire con questo post?
È ovvio che il sottoscritto se ne resterà tranquillo a casa da buon cittadino prudente e rispettoso; tuttavia, mi è sembrato opportuno rilevate che, ultimamente e purtroppo un po' troppo spesso, i nostri amministratori/politici/governatori non ridultano chiarissimi nelle loro disposizioni e questo fenomeno si è sensibilmente acuito nel periodo di emergenza epidemiologica, un po' a tutti i livelli, contribuendo ad alimentare, in qualche modo, una antipatica deriva che vede scivolare la nostra dignità di "cittadini" verso la poco edificante condizione di "sudditi".
Ammiraglio di squadra
Gulliver
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Ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta. L’interpretazione è sempre quella ovvia. La norma si interpreta partendo dal motivo per il quale è emanata e tu hai ben capito da solo quali sono i limiti.

Poi ti sei divertito a spaccare il capello in 4 ma non ti azzarderesti ad andare in moto d’acqua.

Quindi vuol dire che hai capito.
Sailornet