Diritti del consumatore e norme che ci tutelano

Capitano di Corvetta
xruggiox (autore)
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- Ultima modifica di xruggiox il 26/01/15 21:10, modificato 1 volta in totale
Ciao a tutti!
Volevo condividere con voi qualche riflessione!
Il mio Lowrance HDS è in assistenza e la Navico lo sta per sostituire con uno "quasi nuovo". Poiché ho avuto brutte esperienze con i prodotti ricondizionati (in particolare con Apple ho chiesto per ben 4 volte la sostituzione del prodotto ricondizionato perché presentava numerosi segni di usura - alla fine mi è stato dato un prodotto nuovo), ho chiesto alla stessa Navico che a seguito di problemi avuti e per evitare perdiate di tempo di avere sostituito il prodotto con uno nuovo.
Mi è stato risposto che non è possibile scegliere ma che la scelta dipende esclusivamente dalla disponibilità, se non è disponibile uno ricondizionato viene spedito uno nuovo (intanto il ricondizionato deve arrivare dall'Olanda, quindi non era nemmeno disponibile presso la loro sede e l'HDS mandato a fine dicembre è ancora in assistenza).

Non contento mi sono documentato sui diritti dei consumatori ed ho trovato i seguenti D.Lgs.:
D.Lgs. 2 febbraio 2002 n° 24 (attuazione della 1999/44/CE)
D.Lgs. n. 206 del 2005

I quali dicono "Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi".
Ovviamente non viene specificata se la sostituzione del bene è da intendersi con un ricondizionato o uno nuovo e a quanto pare su questo argomento c'è molta confusione ed il dibattito è ancora aperto. Io in ogni caso ho rinnovato, alla luce di ciò, la mia richiesta alla Navico.

Ulteriore punto è la garanzia sul bene sostitutivo (nuovo o ricondizionato che sia). Il mio HDS ha la garanzia in scadenza il 31 gennaio di conseguenza se qualcosa dovesse andare storto con il prodotto sostitutivo mi troverei scoperto (anche se di fatto leggendo le varie leggi si evince che il periodo di garanzia è di 24 mesi ma considerando i termini per la comunicazione del difetto, in pratica, dura 26 mesi).

A tal proposito chiedo se qualcuno di voi sa se ci sono norme di riferimento per la garanzia del prodotto sostitutivo/o riparato al termine della garanzia iniziale. Alla Navico mi hanno detto che non c'è una vera e propria garanzia ma che viene tollerata una garanzia di 1 mese circa.

Spero che questo topic sia di interesse.

Ciao a tutti

Ruggero
Capitano di Corvetta
xruggiox (autore)
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Aggiungo che secondo la mia opinione, da non addetto ai lavori, la sostituzione con un prodotto ricondizionato equivale alla riparazione poiché quest'ultimo è stato precedentemente riparato. Quindi sostituzione la interpreto come sostituzione con il nuovo. Voi che dite? Nessun avvocato tra di noi?! Felice
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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E poi?
Anche il rimborso del prezzo?
Rifletti.
Lo spirito della legge è proteggere dai vizi..... come la leggi tu ti darebbe invece indebiti vantaggi!
Capitano di Corvetta
xruggiox (autore)
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- Ultima modifica di xruggiox il 26/01/15 21:51, modificato 2 volte in totale
bobo ha scritto:
E poi?
Anche il rimborso del prezzo?
Rifletti.
Lo spirito della legge è proteggere dai vizi..... come la leggi tu ti darebbe invece indebiti vantaggi!

La legge prevede il rimborso del prezzo in alcuni casi.
In ogni caso non vedo un effettivo vantaggio se il bene che mando in assistenza è in perfette condizioni estetiche, cosa che mi è successa con Apple e per 4 volte ho avuto un prodotto ricondizionato che era molto lontano dall'apparire in perfette condizioni come quello che avevo mandato in assistenza.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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Non certo nel caso di avvenuta riparazione/ sostituzione.
Comunque per rispondere ad altri tuoi quesiti la garanzia è una e una sola e decorre dal contratto/consegna
Non ne decorrono altre dal momento della sostituzione/riparazione.
La scelta su come assistere il cliente (e giuridicamente parlando su come adempiere all'obbligo di garanzia) spetta al professionista.
Solo in determinati casi il cliente può dettare legge su sue scelte.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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Non c'entra nulla con la garanzia contrattuale/legale iniziale..... è una cosa differente.
Capitano di Corvetta
xruggiox (autore)
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- 8/14
Da quello che ho letto parrebbe che non esiste una specifica norma che impone una garanzia sul prodotto sostitutivo ma se si presenta un ulteriore vizio, all'interno della garanzia legale, ed il venditore prende l'impegno di eliminare il vizio allora da quel momento termina la garanzia legale ed inizia una nuova garanzia della durata di un anno o due anni.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 9/14
cioè non è più la garanzia originaria, come ti dicevo, ma un ulteriore calarsi le braghe del venditore..... un NUOVO PATTO

ma se tu fossi il venditore, davvero mi dici che accoglieresti il consumatore e gli "REGALERESTI" ulteriori periodi di garanzia????
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 10/14
comunque, visto che ci sguazzi, allora sguazza nell'unica cosa giusta: l'articolo di legge....


lì ci sta tutto e la soluzione a tutti i tuoi dubbi...





CODICE DEL CONSUMO
Art. 130. (1)
Diritti del consumatore

1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
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