Abolizione Targa ripetitrice rimorchi

2° Capo
marlynblu1 (autore)
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Finalmente è stata abolita la targa ripetitrice dei rimorchi, inutile spesa.Dopo essere andato alla motorizzazione che non ne sapeva nulla, mi sono messo su internet e ho trovato questo :
E’ stato pubblicato su G.U. del 22/11/2012, il Decreto del Presidente della Repubblica, del 28 settembre 2012, n. 198, con le modifiche al regolamento in materia di variazione dell’intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi.

Tali disposizioni saranno pienamente operative soltanto dal 20 febbraio 2013, pertanto la targa ripetitrice sarà eliminata in automatico sui rimorchi immatricolati a partire da questa data, mentre per quelli in circolazione alla data del 19 febbraio 2013, le imprese potranno decidere di usufruire di questa novità previa re immatricolazione del mezzo.

Tra le novità introdotte:

Eliminazione della targa ripetitrice dai rimorchie e semirimorchi
Gli articoli dal 2 al 7 del Regolamento dettano le norme per adeguare, sotto il profilo tecnico – costruttivo, le disposizioni del D.P.R 495/1992 a questa novità, affinché le targhe dei rimorchi vengano rese conformi a quelle dei veicoli a motore. La targa ripetitrice verrà automaticamente eliminata soltanto sui rimorchi immatricolati dal 07 dicembre 2012, data di entrata in vigore delle norme del Regolamento; per quelli in circolazione alla data del 06 dicembre 201 che, invece, vogliono beneficiare di questa novità le imprese dovranno procedere a reimmatricolarli (vedi l’art.11, comma 8 della Legge 120/2010).

Variazioni dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
L'articolo 1 del decreto stabilisce:
1) al comma 1, l’obbligo per gli interessati di chiedere l’aggiornamento della carta di circolazione al competente ufficio del Dipartimento Trasporti, per tutti quei mutamenti dell’intestatario non dovuti al trasferimento della proprietà del mezzo (o alla costituzione dell’usufrutto o alla stipulazione di un leasing, per i quali detto obbligo era già previsto), compresi quelli provocati da operazioni di trasformazione e fusione societaria che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico. Lo stesso dicasi per le variazioni delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2) al comma 2, l’obbligo per gli Uffici competenti del dipartimento trasporti di procedere, a richiesta degli interessati:
a) all’aggiornamento della carta di circolazione intestata ad altro soggetto, per i veicoli ed i rimorchi acquisiti in disponibilità per periodi superiori a 30 giorni a titolo di comodato o di affidamento in custodia giudiziale. Sulla carta di circolazione viene annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto (nella custodia giudiziale, l’annotazione riguarda il nominativo dell’affidatario).
b) all’aggiornamento del C.E.D (archivio nazionale dei veicoli), nel caso di locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni. Nell’archivio verrà inserito il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto.
c) all’aggiornamento della carta di circolazione in tutte le ipotesi, diverse da quelle sopra citate, in cui il veicolo entri in disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai 30 giorni, in forza di contratti o di atti unilaterali idonei a trasferirne il possesso.
Si rammenta che le sanzioni previste per coloro che non adempiano alle predette formalità, sono quella pecuniaria prevista dal comma 3 dell’articolo 94 del Codice della Strada (da un minimo di 669 € ad un massimo di 3345 €), unitamente al ritiro della carta di circolazione del mezzo.
Saluti a tutti
Capitano di Vascello
Bigguy
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finalmente! Ma vale anche per i privati? E quanto costerà reimmatricolare il carrello?
"Bigguy"
con la testa persa per un bellissimo Artigiana Battelli 25
Ammiraglio di squadra
martiello123
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- 3/88
a me sinceramente la targa ripetitrice non e' che mi sconvolgesse la vita, e tantomento andrei a reimmatricolare il mio carrello solamente per eliminarla.
Capitano di Fregata
vittorio66
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Interessante sarebbe sapere il prezzo per rimmatricolare il carrello, visto che io devo prendere la targa ripetitrice, proverò ad informarmi e poi farò sapere.
Per la targa la spesa se non ricordo male è di 80€!
quiksilver 340 + 15cm mercury
BWA 550 + 40/50 Suzuki
Contrammiraglio
albertgazza
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vittorio66 ha scritto:

Per la targa la spesa se non ricordo male è di 80€!

se vai te in motorizzazione, te la cavi con poco meno di 50 ( 49 e spicci )
ciao
Capitano di Fregata
vittorio66
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Grazie, ma devo andare a Firenze hanno tolto la motorizzazione a Prato Sad , pertanto benzina e tempo ce li rimetto!
quiksilver 340 + 15cm mercury
BWA 550 + 40/50 Suzuki
Capitano di Corvetta
1905STEFANO
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vittorio66 ha scritto:
Grazie, ma devo andare a Firenze hanno tolto la motorizzazione a Prato Sad , pertanto benzina e tempo ce li rimetto!

Auguri a Firenze sono in tre gatti ....gli altri li hanno arrestati tutti... Sbellica
Ammiraglio di squadra
martiello123
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- 8/88
comunque la spesa per la reimmatricolazione di un carrello e' modesta siamo sui 65 euro
Capitano di Fregata
squalo_1985
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Quindi chi ha immatricolato il carrello/rimorchio dopo il 7 Dicembre 2012 non è obbligato a esporre la targa ripetitrice???Ho capito male??
Mio padre ha immatricolato nel mese di febbraio un carrello/rimorchio ma non ci è stato detto nulla.La targa del rimorchio è sempre quella da appliccare nella sponda del carrello,mentre sotto c è lo spazio per la ripetitrice.
Ammiraglio di squadra
martiello123
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se la motorizzazione ha rilasciato in fase di immatricolazione la nuova targa dei carreli la ripetitrice non va' applicata
Sailornet