VHF...nella domanda del certificato c'è scritto...

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Virgilius (autore)
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che si dichiara "di possedere conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal Regolmaneto Internazionale delle Radiocomunicazioni contenuto nell'estratto facente parte del D.M. del 10/08/1965, pubblicato sulla G.U. n° 228 del 10/09/1965"....ora:

1) cosa dice questo estratto?
2) dove si può reperire visto che sul net non sono riuscito a trovarlo?

Grazie mille in anticipo!
Comune di 1° Classe
Virgilius (autore)
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- 2/10
Non lo sa nessuno?!?
Comune di 1° Classe
Virgilius (autore)
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- 3/10
Non lo sa proprio nessuno? Ma quando firmate che siete a conoscenza del D.M. e del suo contenuto lo fate sulla base di cosa se posso chiedere?
Tenente di Vascello
riccardo911
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- 4/10
chiedere è lecito, ma pretendere una risposta e pure in fretta...no , abbi pazienza e vedrai che qualcuno ti risponde..........
vivi e lascia vivere
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Virgilius (autore)
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- 5/10
riccardo911 ha scritto:
chiedere è lecito, ma pretendere una risposta e pure in fretta...no , abbi pazienza e vedrai che qualcuno ti risponde..........


Certo, ci mancherebbe, lo stupore era solo nel fatto di aver visto così tante persone che hanno visionato il topic ma che evidentemente non avevano la risposta.
Il punto è che a volte si può essere portati a fare le cose alla leggera, e - visto che nella domanda è prevista la conoscenza di quando sopra - mi chiedevo se tutti sapevano o si stavano assumendo responsabilità penali senza aver letto il D.M. ...pura curiosità...
Tenente di Vascello
riccardo911
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- 6/10
lo sanno tutti che il ...vhf...non si puo' usare se non in emergenza......ma........se non si abusa.......tutti....chiudono un occhio....oppure due..... Sbellica Sbellica
vivi e lascia vivere
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 7/10
Citazione:
mi chiedevo se tutti sapevano o si stavano assumendo responsabilità penali senza aver letto il D.M.

molti non patentati probabilmente,
e anche molti patentati "entro" (ma con la corresponsabilità morale degli insegnanti, se non l'hanno presa da privatisti)
escluderei i patentati "oltre" (le 12 miglia, intendo) perchè in genere (ma anche qua le eccezioni ci sono) sono corsi fatti meglio....

in sostanza, la dichiarazione attiene a due settori generici:
- la conoscenza delle norme amministrative di concessione di utilizzo (licenza rtf e certificato limitato di radiotelefonista, e conseguenti limiti di utilizzo, sia del "quando e perchè" si usa, che del "chi" lo usa)
- la conoscenza delle prassi internazionali di comunicazione oramai regolate da trattati (il come si lanciano il panpan, il mayday, il securite... le corrette frasi per iniziare le conversazioni etc etc)

nulla più, alla fine, di ciò che storicamente riportano i più famosi libri di studio per la patente nautica.

ti confermo che il ritrovare quella G.U. del 1965 è un'impresa... nemmeno io ci sono riuscito, ho solo degli estratti ma non su digitale, su cartaceo, e per giunta contenuti in norme che la richiamano riprendendone il contenuto.
Comune di 1° Classe
Virgilius (autore)
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- 8/10
riccardo911 ha scritto:
lo sanno tutti che il ...vhf...non si puo' usare se non in emergenza......ma........se non si abusa.......tutti....chiudono un occhio....oppure due..... Sbellica Sbellica


Certo, però penso che il D.M. vada proprio nel dettaglio dell'utilizzo del canale 16, delle chiamate, del Pan Pan / Securitè / May Day, del silenzio radio, del May Day Relay, insomma...era giusto per capire se il livello di conoscenza media della normativa era quello del D.M. oppure se il D.M. richiedesse qualche conoscenza più specifica...la curiosità era tutta quì, ma del D.M. del 1965 sul net non ho trovato traccia...
Comune di 1° Classe
leadersound
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- 9/10
Non ne sapevo l'esistenza, mi informo e se riesco ti darò una risposta
Leader Nautic
Contrammiraglio
gommoa
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- 10/10
Io lo so a memoria...vado a mente. Sbellica
D.M. 10 agosto 1965 in realtà si compone di un articolo unico. Eccolo

Articolo unico.

- Il decreto interministeriale 8 maggio 1964, riguardante le variazioni e aggiunte alle norme per il conseguimento del certificato di radiotelegrafista valido per le navi da diporto è abrogato.

In sostituzione di esso sono emanate le unite nuove norme, applicabili a tutte le navi di stazza lorda inferiore alle 150 T., e contenenti alcune variazioni e aggiunte al decreto ministeriale 21 novembre 1956, riguardante il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista valido per il naviglio minore.

Quindi per completezza vi inoltro il testo del del D.M. 21/11/1956

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
D.M. 21-11-1956
Nuove norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1957, n. 50.


1.
Il servizio radiotelefonico, a bordo di navi di stazza lorda inferiore a 1.600 T., può essere espletato da un operatore munito di un certificato limitato di radiotelefonista, a condizione:
che la potenza nell'antenna dell'onda portante non modulata non superi i 50 Watts;
ovvero che la potenza nell'antenna dell'onda portante modulata non superi i 250 Watts, nel caso in cui il comando del trasmettitore non richieda altra manovra che quella di organi di commutazione esterni e semplici, e non occorra alcun regolaggio manuale degli elementi che determinano la frequenza; inoltre, la stabilità di detta frequenza deve essere mantenuta dal trasmettitore stesso entro i limiti della tolleranza stabilita all'appendice 3 del Regolamento delle radiocomunicazioni di Atlantic City (1947)
2. Gli aspiranti agli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista presenteranno direttamente alla capitaneria di porto, sede di esame, almeno dieci giorni prima di quello fissato per le prove, domanda di ammissione, redatta su carta da bollo intestata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Servizio 11° - Radio, Ufficio 1° corredandola dei seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:
a) licenza elementare superiore o uno dei titoli professionali marittimi per il conseguimento dei quali, a norma del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è richiesto almeno il compimento degli studi del corso elementare superiore anche se il titolo stesso è stato conseguito anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento predetto;
b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data della presentazione della domanda, ha compiuto il 17° anno di età;
c) certificato penale;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) attestazione di versamento di L. 400, quale rimborso spese di esame su c/c postale numero 1/206 a favore del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Servizio 11° Radio - Ufficio 1°, nonché L. 200 su c/c postale n. 1/26966 a favore dell'Ufficio del registro di Roma per tassa di esame.
I dipendenti della pubblica Amministrazione sono esonerati dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d) purché corredino la domanda di dichiarazione della Amministrazione da cui dipendono.
I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda.
I requisiti previsti dalla lettera a) per i soli marittimi in possesso dei titoli professionali indicati nella lettera a) stessa, potranno essere comprovati con la produzione dell'estratto matricolare mercantile.
Gli iscritti tra la gente di mare di prima e seconda categoria potranno comprovare i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) sempre con la produzione dell'estratto matricolare mercantile.
Gli iscritti fra la gente di mare di terza categoria potranno comprovare i requisiti previsti dalle lettere b) e d) con la produzione dell'estratto matricolare mercantile, mentre per il requisito di cui alla lettera c) dovranno presentare il certificato penale, da cui deve risultare di non aver riportato condanna che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscono l'iscrizione nella matricola di 1ª e 2ª categoria della gente di mare.

2-bis. Per l'uso degli apparati radiotelefonici installati a bordo delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 T., purché la potenza dell'apparato non superi i 50 Watts o non si tratti di impianto radiotelefonico rispondente ai requisiti prescritti dalla Sezione XII del decreto ministeriale 22 novembre 1954, il certificato limitato di radiotelefonista di cui all'art. 1 del presente decreto può essere conseguito anche senza il sostenimento dell'esame di cui all'art. 2, purché l'aspirante dichiari di possedere le conoscenze, pratiche e generali, e le attitudini richieste dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il cui contenuto è riprodotto per estratto nell'allegato 1 del presente decreto.

Nella domanda l'interessato dovrà, inoltre, dichiarare:

1) i propri dati anagrafici, di sapere leggere e scrivere, di avere buona condotta e di essere cittadino italiano;

2) di essere a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni non conformi al vero il certificato di radiotelefonista gli verrà ritirato.

La domanda dell'interessato dovrà essere vistata dal concessionario del servizio rtf di bordo.

Il Ministero P. T. si riserva la facoltà di ritirare il certificato di cui trattasi nel caso che venga accertato che l'operatore abbia fatto un uso indebito o, comunque, irregolare della stazione radiotelefonica
3. Il programma di esame è quello stabilito dai paragrafi 544 a 547 dell'art. 24 del regolamento delle radiocomunicazioni di Atlantic City 1947 e cioè: conoscenza pratica del servizio e della procedura radiotelefonica, attitudine alla corretta trasmissione e ricezione radiotelefonica, conoscenza generale dei regolamenti applicati alle radiocomunicazioni telefoniche e, specialmente, delle parti di detti regolamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare.
4. Le prove di esame saranno sostenute dinanzi a Commissioni composte da un funzionario delle poste e telecomunicazioni del Circolo delle costruzioni T.T., presidente, da un ufficiale della Capitaneria di porto e da un rappresentante della marina militare. Gli esami potranno anche essere sostenuti davanti alle Commissioni, incaricate del collaudo degli impianti radioelettrici di cui al decreto Ministeriale 23 luglio 1928, citato nelle premesse.

Le decisioni delle Commissioni saranno valide anche con l'intervento di due soli membri delle Commissioni stesse.

Le Commissioni di esami si riuniscono a data fissa da stabilirsi di concerto tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e quello della marina mercantile, presso le Capitanerie di porto sedi di Direzioni marittime, qualunque sia il numero delle domande. Presso le altre Capitanerie le Commissioni potranno essere convocate quando siano state presentate almeno cinque domande.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà inoltre disporre convocazioni straordinarie di dette Commissioni in località e date che saranno stabilite per sottoporre ad esame determinati gruppi di candidati.
5. Le Capitanerie di porto potranno convocare per l'esame i marittimi in occasione della riunione della Commissione incaricata dei collaudi degli impianti radioelettrici di bordo, anche se il numero delle domande presentate è inferiore a cinque.

Nei casi di urgenza le Capitanerie di porto suddette, potranno ammettere, con riserva, i marittimi dietro presentazione della sola domanda e delle attestazioni di versamento di L. 400 e di L. 200, come prescritto all'art. 2, lettera e) del presente decreto.

In tali casi i marittimi produrranno i prescritti documenti entro tre mesi dalla data di esame.

È facoltà della Commissione esaminatrice ammettere all'esame anche gli altri candidati che presentino la domanda di ammissione tardivamente, purché corredata da tutti i prescritti documenti, accettando anche domande presentate sul posto.
6. Le Commissioni di cui all'art. 4 redigeranno di volta in volta il verbale di esame.

La Capitaneria di porto provvederà ad inviare tutti i documenti nonché l'estratto del verbale medesimo, al Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Servizio 11° Radio - Ufficio 1°, per il rilascio del titolo definitivo del certificato limitato di radiotelefonista.
7. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni potrà autorizzare immediatamente il candidato dichiarato idoneo all'espletamento del servizio radiotelefonico.

A tal uopo le Commissioni potranno rilasciare a richiesta degli interessati un certificato provvisorio di abilitazione con validità di tre mesi dalla sua data.
8. Ai fini del rilascio del titolo definitivo del certificato limitato di radiotelefonista, gli interessati dovranno far pervenire entro tre mesi dalla data degli esami sostenuti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio 11° Radio - Ufficio 1°, Ispettorato generale delle telecomunicazioni:

a) due fotografie a mezzo busto, senza cartoncino, formato tessera firmate, di cui una legalizzata dalla competente autorità;

b) attestazione di versamento di L. 200 su c/c postale n. 1/26966 a favore dell'Ufficio del registro di Roma, quale diritto di concessione governativa a norma delle vigenti disposizioni di legge.
8-bis. L'aspirante al conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per le navi di cui all'art. 2-bis, dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) due fotografie a mezzo busto (senza cartoncino, formato tessera) firmate, di cui una legalizzata dalla competente autorità;

b) l'attestazione di versamento in c/c, comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 400;

c) l'attestazione di versamento in c/c, comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di L. 400, a titolo di rimborso spese, a favore del Ministero P. T.

Il Ministero P. T. all'atto del rilascio del certificato apporrà su di esso la seguente dicitura: «valido solo per navi di stazza lorda inferiore alle 150 T.» (5).
9. Il conferimento del certificato limitato di radiotelefonista non costituisce titolo per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare oltre il limite di età stabilito dall'art. 119 del Codice della navigazione.
10. La validità del certificato provvisorio di abilitazione di cui all'art. 7, rilasciato ai marittimi, s'intende automaticamente prorogato per tutto l'eventuale più lungo periodo dell'ultimo viaggio iniziato prima della scadenza.
11. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni provvederà n comunicare l'Avvenuto rilascio del titolo definitivo del certificato limitato di radiotelefonista alla Capitaneria di porto in cui risultano iscritti i marittimi ai fini della annotazione sia nelle matricole che nei libretti di navigazione.
12. In caso di smarrimento del certificato, il titolare può ottenere un duplicato facendone domanda in carta legale da L. 200 al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Servizio 11° Radio - Ufficio 1°, allegando:

a) atto notorio, attestante la perdita del titolo originale;

b) attestazione di versamento di L. 400 sul c/c postale n. 1/206 a favore del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Servizio 11° Radio - Ufficio 1°;

c) attestazione di versamento di L. 400 sul c/c postale n. 1/26966 a favore dell'Ufficio del registro di Roma per tasse e concessioni governative, causando «rilascio duplicati certificato limitato di radiotelefonista»;

d) due fotografie a mezzo busto, come prescritto all'art. 8, lettera a) del presente decreto.

Possono altresì essere rilasciati duplicati in caso di deterioramento del titolo originale. In tal caso alla domanda, anziché l'atto notorio, dovrà essere allegato il titolo deteriorato, ferma restando, la presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d).
13. Ai componenti delle Commissioni di esami spettano i gettoni stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, che faranno carico al bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
14. Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È importante l'amore, ma anche il colesterolo. (W. Allen)
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