Si può auto costruirsi il carrello porta barca ? [pag. 2]

Guardiamarina
Diderot
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- 11/19
BULLE II ha scritto:
Diderot ha scritto:
BULLE II ha scritto:

Tu parli di acciaio, non sò che vantaggio potresti avere considerando che l'acciaio pesa più del ferro almeno 6 volte ........ . Felice



Question UT Question
Dove l' hai letta questa?


che l'acciao pesa più del ferro è vero, non mi ricordi il rapporto, dovrei verificarlo



L' acciaio e' una lega di ferro+carbonio, a volte con piccole quantita' di altri elementi.
Quello che normalmente viene definito "ferro", anche quello piu' ordinario, e' in realta' acciaio .... e il peso specifico dell' acciaio e' di circa 7.8 kg/dm3, con variazioni di pochi grammi a seconda del tipo di lega.
Ciao

Diderot
Vogliamo il pane, ma anche le rose!
Capitano di Corvetta
cirieh
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- 12/19
infatti tutti sbagliano...parlando di acciaio comunemente intendono inox...
Capitano di Vascello
BULLE II
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- 13/19
diderot, grazie, quindi la grossa differenza è solo sul prezzo, comunque si anche io per acciaio intendvo l'inox Felice
Salpa Laver 21.5 - Cresci 2300 biasse
Guardiamarina
Diderot
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- 14/19
BULLE II ha scritto:
diderot, grazie, quindi la grossa differenza è solo sul prezzo, comunque si anche io per acciaio intendvo l'inox Felice



Ah ok Felice
Sul peso non c' e' differenza, in quanto la resistenza meccanica di un acciaio inox e un acciaio "normale" e' praticamente la stessa quindi bisogna utilizzare piu' o meno lo stesso materiale.
Il prezzo invece e' 5-6 volte maggiore Felice
Ciao

Diderot
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Capitano di Fregata
kiterman
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- 15/19
Diderot ha scritto:
in quanto la resistenza meccanica di un acciaio inox e un acciaio "normale" e' praticamente la stessa quindi bisogna utilizzare piu' o meno lo stesso materiale.


Quoto tutto tranne la resistenza che nell'inox è minore.

Generalmente l'inox che si trova con facilità è l'AISI 304. Molto più resistenti ma difficili da trovare e costosi sono l'AISI 310 ed il 316.

Per realizzare un carrello basta il 304.
Una volta che avrete conosciuto il volo
camminerete sulla terra guardando il cielo
perchè la siete stati e la desiderate tornare.
L. da V.
Guardiamarina
Diderot
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- 16/19
kiterman ha scritto:
Diderot ha scritto:
in quanto la resistenza meccanica di un acciaio inox e un acciaio "normale" e' praticamente la stessa quindi bisogna utilizzare piu' o meno lo stesso materiale.


Quoto tutto tranne la resistenza che nell'inox è minore.

Generalmente l'inox che si trova con facilità è l'AISI 304. Molto più resistenti ma difficili da trovare e costosi sono l'AISI 310 ed il 316.

Per realizzare un carrello basta il 304.



Beh insomma ... diciamo che potrebbe essere minore ... ma anche maggiore Felice
Un acciaio AISI304 in prodotti lunghi (barre e profilati) ha una resistenza alla rottura (Rm) che puo' variare da 45 a 65 kg/mm2.
Un acciaio comune (in barre o profilati) utilizzato per strutture saldate correnti ha una resistenza alla rottura che puo' variare da 43 a 51 Kg/mm2.

Ciao

Diderot
Vogliamo il pane, ma anche le rose!
Capitano di Fregata
ULTIMO1964 (autore)
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- 17/19
Sbellica francamente mi avete fatto una testa tanto con il peso specifico del acciaio e ferro Sbellica Sbellica Sbellica
comunque sto seriamente pensando di informarmi presso la motorizzazione di milano
appena so qualche cosa vi saprò dire
ho preso informazione presso una carrozzeria di veicoli speciali
mi ha detto che come allestitori iscritti al albo potrebbe costruirlo e omologarlo sarà vero???

in oltre ho letto una cosa interessante
che forse può interessare anche voi

IMPORTANTE INNOVAZIONE
PER I CARRELLI PORTABARCA
Nel numero di maggio di "Nautica", nell'ambito di una guida completa sui carrelli portabarche pubblicata a pag. 132, abbiamo sottolineato che le unità da diporto "navigano" moltissimo anche su strada, utilizzando rimorchi TATS (Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive) appositamente allestiti, e ci siamo occupati anche dei costi da sostenere per acquistare e intestarsi uno di questi veicoli.

Alcune circostanze significative venivano chiaramente segnalate nel nostro servizio:

il TATS portabarche è un veicolo tecnicamente semplice, senza grandi contenuti tecnologici (è privo di motore, organi di trasmissione e direzione, non è realizzato con meccanica fine, non ha elettronica, non ha frenatura assistita) ed è soggetto a rapido deterioramento per l'atmosfera marina in cui opera; ciò giustifica il forte deprezzamento dell'usato;

il TATS segue, spesso, la compravendita della barca cui è dedicato, rientrando nel computo del prezzo di vendita alla stregua di un accessorio, vista la disparità di valore tra esso e la barca;

il TATS è immatricolato, cioè dotato di targa e carta di circolazione, presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile) ed è registrato, cioè dotato di certificato di proprietà, presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), come ogni altro veicolo circolante;

l'imposizione fiscale nell'ambito dei veicoli soggetti a registrazione presso il PRA ha un importo fisso, è cioè slegata dal valore reale o di mercato del bene;

l'atto di compravendita del veicolo usato presenta un formalismo più laborioso rispetto a quello del nuovo, perciò gli studi di consulenza automobilistica (agenzie) che curano questo tipo di procedure richiedono un onere maggiore. In buona sostanza, si verifica che le formalità per intestarsi un TATS usato costano più del valore di compravendita dello stesso TATS, violando, così, anche quel principio contenuto nell'art. 53 della Costituzione della Repubblica, secondo il quale il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività e il cittadino partecipa a esso in ragione della propria capacità contributiva, idealmente collegata al valore dei beni che detiene. La nuovissima Legge n. 172 dell'8 Luglio 2003, sul rilancio della nautica da diporto (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.7.2003 e in vigore dal 29.7.2003) contiene, all'art. 10, una nuova disposizione di fondamentale importanza per i TATS: attraverso una modifica al regolamento che disciplina la registrazione dei veicoli al PRA (un Regio Decreto del 1927), si stabilisce che tutti i rimorchi aventi massa complessiva inferiore a t 3,5 non hanno più obbligo di iscrizione al Pubblico Registro. Cessando, per essi, il regime pubblicistico della compravendita, cadono gli oneri relativi, cioè viene abolita quella "tassa" che abbiamo sostenuto essere ingiusta. Le ragioni, esposte nel "Nautica" di maggio e qui riprese, sono fondate e rigorose e, in quanto tali, condivisibili da ognuno, a prescindere dai punti di vista e dagli schieramenti: ci piace pensare che lo stesso percorso logico e di diritto sia stato contemporaneamente praticato anche dai soggetti qualificati a intervenire e non solo da noi. Vogliamo sottolineare alcuni aspetti di questa nuova disposizione. Innanzitutto notiamo, con soddisfazione, la vivacità della nautica da diporto: grazie ad una legge di rilancio del settore si dà un significativo scrollone a una norma d'epoca (un Regio Decreto del 1927). E' chiaro che il legislatore si è riferito ai TATS, ma lo ha fatto coinvolgendo "tutti" i rimorchi di quella classe di peso.

In secondo luogo, c'è il riconoscimento che la sinergia mare- strada (si naviga sulle ruote almeno quanto lo si fa sulla carena) associa una particolare qualità alla piccola nautica: la sorgente normativa, ripetiamo, è una legge di rilancio della nautica da diporto che si occupa anche di veicoli stradali.

Chi ha scritto questa norma innovativa, però, avrebbe dovuto esprimersi in termini più tecnici con riferimento ai veicoli: avremmo consigliato di citare questi veicoli secondo le loro categorie internazionali (O1, fino a 750 kg, e O2, da 750 a 3.500 kg), esattamente come avviene per tutti i veicoli nel Codice della strada.

Riteniamo, ancora, che la nuova norma abbia ingiustamente escluso dal beneficio i rimorchi con massa complessiva pari a 3.500 kg: non esiste una ragione tecnica per questa esclusione, soprattutto, come si è detto, se il riferimento è fatto sulle categorie internazionali.

Forse, e molto probabilmente, il previsto e prossimo regolamento applicativo di questa legge farà giustizia di questa imprecisione. Del resto il regolamento si rende necessario, anche perché esentare i TATS dall'obbligo di iscrizione al PRA non significa, sic et simpliciter, assegnare loro una nuova veste amministrativa. E' importante, per esempio, che il futuro regolamento eviti che il TATS scivoli verso la forma di "carrello appendice", il che costituirebbe una cura assai più dannosa della malattia perché condannerebbe ogni TATS all'abbinamento con un unico autoveicolo.

Il rischio del "TATS appendice" è in realtà piuttosto remoto, perché la definizione data dal Codice della strada al rimorchio appendice è talmente rigorosa (trasporto di bagagli, attrezzi e simili) da escludere ragionevolmente tale eventualità. Inoltre, poiché i TATS vengono astratti dal regime pubblicistico e dalle garanzie che esso assicura, il regolamento dovrà esprimersi circa gli atti efficaci di compravendita volti a testimoniare comunque il diritto di proprietà.

Infine, se i TATS conserveranno targa propria, come noi auspichiamo, il regolamento dovrà esprimersi puntualmente circa il formalismo necessario per annotare gli estremi dell'intestatario sulla carta di circolazione emessa dagli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già Motorizzazione Civile). Non sono noti e non saranno certamente rapidi i tempi di emanazione di questo regolamento: probabilmente nel prossimo salone nautico di Genova si avrà ampio modo di confrontarsi, tra addetti ai lavori e tecnici della riforma, sul nuovo status giuridico nel quale il TATS dovrà transitare.
ULTIMO1964
Guardiamarina
jig1975
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- 18/19
riprendo un post vecchissimo ....
pero' sarei curioso di sapere il nostro amico cosa ha fatto alla fine !!!1
Sergente
sfirriusu
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- 19/19
Credo che la regolamentazione marittima prevede l'autocostruzione di una barca, mentre la motorizzazione no....
Sailornet