Problema con carrello radiato ....

Guardiamarina
Rò Sardegna (autore)
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Salve a tutti,da poco ho combinato un c**. Sad . Allora vi spiego,nel 2007 ho acquistato un carrello da un privato senza fare il passaggio di proprieta ma con un foglio(tra privati")ACquistato come stradale... Qualche mese fà ho fatto una permuta ho scambiato il mio 400kg con uno di 700KG,lo revisionato,passsaggio di proprietà ecc...quando lui è andato a fare il passaggio di proprietà e stato respinto perchè il carrello era stato radiato nel 2006.. UT ...
A questo punto mi ha chiamato,mi ha spiegato la situazione,allora, io sono andato da chi me la venduto,con lui da un'altro precedente(e sotto di lui altri 10 minimo sempre senza passaggio alla motorizzazione), alla fine ho chiamato il proprietario a cui era intestato e mi a spiegato che lui lo aveva bloccato perchè gli arrivavano i bolli!! UT .!!
Adesso vorrei sapere é possibili ri immatricolarlo? ...anche se non capisco come abbia fatto a radiarlo se il libretto di circolazione c'e lo io... per ora ho dato in mano ad un agenzia e adesso sto aspettando...maaa dubito... Qualcuno saprebbe rispondermi? vi ringrazio anticipatamente..
Capitano di Fregata
NITROFUEL
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Wink Ciao a tutti, per quanto ne so Io i carrelli quando vengono radiati per rottamazione oppure d'ufficio come sembra di capire che sia il tuo caso non possono più essere reimmatricolati, questo mi è stato detto anche da persona di fiducia che li vende. Spero che si sbagli ma ho i miei dubbi, buona fortuna.
Capitano di Fregata
Albertpd
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Anche voi però...fare il passaggio par brutto?sono d'accordo che sia una vessazione ma salva da situziani così...
Il proprietario vecchio aveva il CDP ( certificato di proprietà) col quale può aver radiato il carrello.
Puoi fare una visura al PRA e vedere se il carrello è stato radiato dal proprietario consegnano i documenti, e allora non è più reimmatricolabile, oppure se è stato radiato d'ufficio (ovvero in via automatica) dopo un numeno di bolli non pagati.
Se è stato radiato d'ufficio puoi reimmatricolarlo pagando dei bolli maggiorati.
Questa è la procedura per auto e moto, non so per i carrelli se sia la stessa.
Hey Ho let's go!
Sottotenente di Vascello
GG1
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In questo caso la radiazione puà avvenire essenzialmente per due ragione:

-radiazione d'ufficio, quando non vengono pagati i bolli per più di 5 anni
-radiazione da parte dell'ultimo proprietario registrato sui documenti, quando quest'ultimo decida di dichiarare la "perdita di possesso"
Tale perdita di possesso viene motivata dal'ultimo proprietario registrato, come "mezzo venduto a nuovo proprietario non più reperibile"

In entrambi i casi i documenti cartacei non vengono ritirati, ma restano in possesso di chi detiene il possesso fisico del carrello.

Per quanto riguarda la reimmatricolazione... non sono ferrato in materia....
...Sorry ...
SIDRA SWING 4,87 mt --- Envirude 737 25/40 --- Eco Humminbird fish finder 525 --- carrello "non omologato"
Contrammiraglio
inci
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Rò Sardegna ha scritto:
Salve a tutti,da poco ho combinato un c**. Sad . Allora vi spiego,nel 2007 ho acquistato un carrello da un privato senza fare il passaggio di proprieta ma con un foglio(tra privati")ACquistato come stradale... Qualche mese fà ho fatto una permuta ho scambiato il mio 400kg con uno di 700KG,lo revisionato,passsaggio di proprietà ecc...quando lui è andato a fare il passaggio di proprietà e stato respinto perchè il carrello era stato radiato nel 2006.. UT ...
A questo punto mi ha chiamato,mi ha spiegato la situazione,allora, io sono andato da chi me la venduto,con lui da un'altro precedente(e sotto di lui altri 10 minimo sempre senza passaggio alla motorizzazione), alla fine ho chiamato il proprietario a cui era intestato e mi a spiegato che lui lo aveva bloccato perchè gli arrivavano i bolli!! UT .!!
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radiato d'ufficio
ma siamo pazzi tu hai il libretto e la targa in mano come fanno a radiartelo
poi il passaggio di propietà sui carrelli nn è obbligatorio ma consigliato

denunciali per falso in atto pubblico poi vediamo
tullio abbate Bikini super powered by yamaha 40 detl SmileSmile
old PILOTINA 4.85 cranchi del 1971 Wink
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Contrammiraglio
inci
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- 6/29
La Direzione generale della Motorizzazione Civile ha emanato una nuova circolare per far chiarezza sulle modalità di reiscrizione, nei pubblici registri, dei veicoli radiati d’ufficio, ai sensi dell'art. 18 della Legge Finanziaria n. 289/2002. La circolare è la n. 4437/M360 e sostituisce integralmente la n. 1971/M360 del 14 luglio 2003. Tale documento precisa che l’ambito di applicazione della norma è riferito ai soli veicoli d’interesse storico e collezionistico, intendendo quelli che, ai sensi dell’Art. 60 del CdS, sono iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI. Tali veicoli, a condizione che siano stati radiati d’ufficio e siano ancora in possesso sia delle targhe che dei documenti di circolazione originali, potranno essere reiscritti nel Pubblico Registro Automobilistico senza essere sottoposti a reimmatricolazione, previo il pagamento di tre anni delle tasse arretrate maggiorate del 50%.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale della CIRCOLARE.

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Roma, 26 novembre 2003
Circolare prot. n. 4437/M360
La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata.

Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: “Per i veicoli storici e d’epoca, nonché per i veicoli storici-d’epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. …(omissis)… La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.”.
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l’art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l’ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.
L’art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d’epoca “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati … (omissis) … e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione”; tant’è che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall’art. 93 c.d.s..
Appare pertanto evidente come l’ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico.
Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d’ufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d’ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi. Al riguardo, si richiama l’attenzione sui seguenti principi di carattere generale:
ai fini dell’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione, che si tratta di un “Veicolo di interesse storico e collezionistico”, l’interessato deve sempre produrre copia della certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;
la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico è comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante produzione di copia del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;
l’annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è apposta manualmente;
nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la carta di circolazione, l’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è effettuata attraverso la transazione “SC67” e inserendo “N” nel campo “cod. procedura”;
l’emissione dell’etichetta, da applicare sulla carta di circolazione originale, attestante le generalità del nuovo proprietario è effettuata attraverso la maschera “STDU”;
nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso delle targhe originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia presente in archivio, si rende possibile l’immatricolazione con la stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico; in tal caso, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico registro automobilistico e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, ovvero copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso della carta di circolazione originale ma non delle targhe, è sempre necessaria la reimmatricolazione; di conseguenza, non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, l’interessato può chiedere di trattenere la carta di circolazione originale; in tal caso, l’Ufficio della Motorizzazione procede ad annullarla apponendo la dicitura “non valida ai fini della circolazione”, il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario, l’interessato restituisce la carta di circolazione originaria al fine della distruzione;
a maggior ragione, laddove l’interessato sia sprovvisto sia della carta di circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere alla reimmatricolazione e non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;
il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive d’origine (art. 75 c.d.s.):
in caso di reimmatricolazione;
in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;
quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano sufficienti al fine della compilazione della carta di circolazione (in sede di emissione del duplicato) e all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell’Archivio stesso).
In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.
Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico già iscritti nel pubblico registro automobilistico e da questo radiati d’ufficio; pertanto, per l’immissione in circolazione dei veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel tempo diramate con apposite circolari.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Infine, si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati d’ufficio.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)


Se l’interessato dispone delle targhe originarie ma non della carta di circolazione, deve richiedere all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri l’immatricolazione del veicolo con la stessa targa (a questo fine deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la precedente iscrizione al P.R.A. e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, oppure copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.); una volta eseguita l’immatricolazione e ottenuto il rilascio della relativa carta di circolazione, deve reiscrivere il veicolo al P.R.A.. Se invece l’interessato dispone sia delle targhe originarie che della carta di circolazione originaria, deve rivolgersi prima all’Ufficio Provinciale ACI del Pubblico Registro Automobilistico e chiedere la reiscrizione del veicolo; ottenuta la reiscrizione deve poi chiedere l’annotazione nei registri del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
In entrambe le ipotesi sopra descritte, bisogna presentare al Pubblico Registro Automobilistico:
copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
copia del certificato d’iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;
carta di circolazione;
foglio complementare originario;
titolo di proprietà (vedi sotto).
Se il foglio complementare (o l’eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall’ACI) non è disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
Considerato l’indubbio valore storico di questo documento è consentito che la parte trattenga il foglio complementare, rilasciando al riguardo una apposita dichiarazione. A seguito della reiscrizione al P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo; non potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA il foglio complementare originario trattenuto per il suo valore storico.
Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, possono verificarsi le seguenti alternative:
Reiscrizione a nome dell’intestatario precedente: il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà (come da fac simile allegato) redatta nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal notaio in duplice originale e in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la stessa targa.
Reiscrizione a nome dell’acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore: Occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex art.2657c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).
Attenzione.
La pratica deve essere obbligatoriamente presentata all’Ufficio Provinciale ACI del PRA della provincia in cui risiede il soggetto che si intesta il veicolo.


Nota: la seguente procedura, appannaggio esclusivo dei mezzi RADIATI D'UFFICIO per i quali si disponga ancora delle TARGHE, è in realtà una "riammissione alla circolazione" più che una vera e propria reimmatricolazione, termine che a rigore si riferisce alla nuova attribuzione delle targhe per furto, deterioramento, smarrimento delle stesse o per radiazione per volontà del proprietario.
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Guardiamarina
modenet
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- 7/29
Rò Sardegna ha scritto:
Salve a tutti,da poco ho combinato un c**. Sad . Allora vi spiego,nel 2007 ho acquistato un carrello da un privato senza fare il passaggio di proprieta ma con un foglio(tra privati")ACquistato come stradale... Qualche mese fà ho fatto una permuta ho scambiato il mio 400kg con uno di 700KG,lo revisionato,passsaggio di proprietà ecc...quando lui è andato a fare il passaggio di proprietà e stato respinto perchè il carrello era stato radiato nel 2006.. UT ...
A questo punto mi ha chiamato,mi ha spiegato la situazione,allora, io sono andato da chi me la venduto,con lui da un'altro precedente(e sotto di lui altri 10 minimo sempre senza passaggio alla motorizzazione), alla fine ho chiamato il proprietario a cui era intestato e mi a spiegato che lui lo aveva bloccato perchè gli arrivavano i bolli!! UT .!!
Adesso vorrei sapere é possibili ri immatricolarlo? ...anche se non capisco come abbia fatto a radiarlo se il libretto di circolazione c'e lo io... per ora ho dato in mano ad un agenzia e adesso sto aspettando...maaa dubito... Qualcuno saprebbe rispondermi? vi ringrazio anticipatamente..


ciao, sono nella tua stessa situazione. come è andata? che procedure hai seguito? quanto ti è costato?

se qualcun'altro ha avuto esperienze REALI mi sappia dire, grazie
Ammiraglio di squadra
isla
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- 8/29
modenet ha scritto:
[ciao, sono nella tua stessa situazione. come è andata? che procedure hai seguito? quanto ti è costato?

se qualcun'altro ha avuto esperienze REALI mi sappia dire, grazie


io l'ho fatto tanti anni fa con un carrello radiato, che vuoi sapere?
Guardiamarina
modenet
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isla ha scritto:
modenet ha scritto:
[ciao, sono nella tua stessa situazione. come è andata? che procedure hai seguito? quanto ti è costato?

se qualcun'altro ha avuto esperienze REALI mi sappia dire, grazie


io l'ho fatto tanti anni fa con un carrello radiato, che vuoi sapere?


mi interessa sapere come funziona la reimmatricolazione: si fa tutto alla motorizzazione o tramite agenzia? è necessaria anche una prova del mezzo o non è neanche necessario portarlo (non potrei neanche muoverlo)? quanto costa?

grazie
Capitano di Vascello
alberto1082
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- 10/29
Mi sfugge un pò sta cosa della radiazione d'ufficio, il bollo del carrello, è tassa di circolazione e non di propietà, di conseguenza nessuno mi vieta se per esempio io lascio il il carrello come uso alaggio in una nautica o simili di non pagare il bollo, pagandolo solo nel momento in cui decidessi di rimetterlo in strada, per quale motivo dopo 5 anni che il mio carrello se ne sta tranquillo nel suo posticino privato dovrebbero radiarmelo d'ufficio???? ma ci stanno con la testa o cosa?
AS Marine AS22WA 2019 + Selva Swordfish 115 2018
Sailornet