Ganci per wakeboard(sci nautico) [pag. 2]

Capitano di Corvetta
luva
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- 11/39
Aggiungi anche un moschettone particolare che tramite una cima è in grado di sganciare lo sciatore in caso di caduta.
Ogni giorno passato in mare è un giorno in più vissuto!!!!
Antonio
Guardiamarina
Ammiraglio (autore)
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- 12/39
eagle ha scritto:
coala ha scritto:
Quella è un'altra cosa : chi conduce il gommone dev'essere munito di patente nautica , dev'essere installato uno specchietto retrovisore , cassetta del pronto soccorso in regola , una persona a bordo che sappia nuotare e che controlla il trainato che deve indossare un giubbotto salvagente , queste le regole , dimenticavo le distanze dalla costa e le le zone interdette ,vedere se ci sono ordinanze della capitaneria di porto dove intendi praticare lo sci.

Quoto

si pero si dice che sul gommo ci voglia anche un palo di 120cm
vero???

Wolfgan
Gommone nuova jolly the raider 465 tx
evinrude 737 xp gps garmin etrex vista
Tenente di Vascello
OLCICCIO
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- 13/39
Sperando di farvi cosa gradita :



Disciplina dello sci nautico

D.M. 26-1-1960 n.105

(G.U. 4-2-1960, n. 29)

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli artt. 30, 36 e seguenti del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli artt. 5 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le modalità di esercizio dello sci nautico eseguito con motoscafi ed

imbarcazioni a motore lungo il litorale marittimo;

Sentita la Federazione italiana dello sci nautico;

Decreta:

Art. 1.

L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne con tempo favorevole e mare calmo nelle acque

marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di 1360 antistante le spiagge e ad oltre cento

metri dalle coste cadenti a picco in mare.

Art. 2.

L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a. i conduttori di natanti muniti di motore entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei

mezzi nautici anzidetti;

b. tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;

c. i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore

convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente;

d. durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere

inferiore ai 12 metri;

e. la partenza e il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e

da imbarcazioni ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;

f. la distanza laterale di sicurezza di un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere

superiore a quello del cavo del traino;

g. è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di

sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori, e così pure attraversarne la scia in velocità a vicinanza

tale da poter investire gli sciatori in caso di caduta;

h. nelle zone di mare antistante le spiagge, ove non esistono i campi o i corridoi di lancio di cui all'art.6, la

partenza o il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatori deve generalmente avvenire

in linea retta con la terra ferma, a motore al minimo o comunque a velocità non superiore a tre miglia

orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare

accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;

i. i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in

folle del motore;

l. i mezzi nautici devono essere inoltre dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso, per ogni

sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.

Art. 3.

L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a. per conto proprio;

b. da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;

c. per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiate al pubblico.

Art. 4.

L'esercizio dello sci nautico per conto proprio è consentito subordinatamente all'osservanza delle

condizioni stabilite nei precedenti artt. 1 e 2.

105 modificato con D.M. 15-7-1974 (G.U. 30-10-1974, n. 283).

Art. 5.

Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono

effettuare impianti di campi di sci, corridoi di lancio, di trampolini di salto, di apparecchiature per lo slalom,

ecc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima da accordarsi mediante

licenza, contenente le norme speciali che gli stessi saranno tenuti ad osservare.

Tali impianti non possono farsi lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei

canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate e segnalate per il calo delle

reti da pesca e la coltivazione di molluschi eduli.

Art. 6.

Le Capitanerie di Porto sono tenute inoltre ad accertare che, a cura delle Aziende di soggiorno,

dell'E.P.T., scuole di sci o di altri sodalizi sportivi esercenti lo sci nautico, nelle zone di stabilimenti balneari e

di notevole frequenza di bagnanti, venga segnalata con boette bianche a testa rossa e con bandierine rosse

la linea dei 200 metri stabilita dal precedente art.1.

Analoghi segnalamenti devono rendere visibili a distanza i corridoi di lancio, i campi di slalom, i

trampolini di salto, ecc.

E' vietato alle persone e alle imbarcazioni non autorizzate dagli Enti esercenti gli impianti di cui al

comma precedente, di introdursi nei tratti di mare segnati.

Apposite luci devono segnalare in ore notturne i trampolini.

Art. 7.

Oltre alle norme di sicurezza riportate nei precedenti artt. 1 e 2, le scuole di sci nautico devono attenersi

alla osservanza delle seguenti condizioni:

a. i motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un

assistente, munito di brevetto di marinaio e bagnino di salvataggio della Società di Salvamento

Nazionale;

b. le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite devono essere regolarmente riconosciute dalla

Federazione italiana sci nautico;

c. dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato

all'insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla Federazione di cui al comma precedente.

Art. 8

Speciali deroghe alle distanze di cui agli artt. 1 e 2 potranno sempre essere concesse dai Capi dei

compartimenti marittimi alle scuole di sci nautico.

Tali deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente

riconosciute dalla F.I.S.N.

I limiti di distanza previsti dall'art. 1 potranno essere aumentati, per motivi di sicurezza con ordinanza

del circondario marittimo.

Art. 9.

L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato

con motoscafi ed imbarcazioni a motore provvisti di autorizzazione secondo le norme di cui al precedente

decreto.

Art. 10.

L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dalla Capitaneria di Porto competente. Il richiedente deve

indicare nella domanda:

a. gli elementi di individuazione dei natanti che intende adibire al servizio, con la indicazione delle

generalità del proprietario;

b. il proprio domicilio;

c. la località nella quale viene svolto il servizi

Art. 11.

Gli estremi della autorizzazione devono essere annotati a cura della Capitaneria di Porto competente

sulla licenza dei natanti che saranno adibiti al servizio stesso.

Art. 12.

Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale

può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti.

Le relative tariffe devono essere approvate dalle Capitanerie di Porto competenti, sentita la Federazione

italiana dello sci nautico.

Il natante impiegato deve essere coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Art. 13.

Le norme anzidette devono a cura delle Capitanerie di Porto, essere portate a conoscenza dei

proprietari e conduttori dei battelli a motore entro e fuori bordo, adibiti al rimorchio di sciatori nautici ed alle

categorie sportive e balneari interessate.

Copia del decreto stesso deve essere tenuta affissa in permanenza nei luoghi pubblici frequentati da

bagnanti e da sciatori nautici.



ciao a tutti
ol ciccio
Shark (By lomac) 4.60m - Yamaha 25 cv 2 Tempi 3 Cilindri.
Carrello: MA.GA.RI. Basculante - GPS Garmin gpsmap 60c
Tenente di Vascello
OLCICCIO
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- 14/39
...............a. i conduttori di natanti muniti di motore entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti ................


Secondo me non serve a meno che non conduci una barca con motore superiore ai 40 cv, se stai sotto sei abilitato alla sua conduzione una volta che hai 14 anni ...

attendo Vs notizie, questo mi interessava perchè avevo trovato il kit YAmaha (sci+corda+giubbotto) e quest'anno mi volevo cimentare .
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Contrammiraglio
coala
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- 15/39
OLCICCIO ha scritto:
...............a. i conduttori di natanti muniti di motore entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti ................


Secondo me non serve a meno che non conduci una barca con motore superiore ai 40 cv, se stai sotto sei abilitato alla sua conduzione una volta che hai 14 anni ...

attendo Vs notizie, questo mi interessava perchè avevo trovato il kit YAmaha (sci+corda+giubbotto) e quest'anno mi volevo cimentare .


Per abilitazione alla condotta si intende la patente nautica , per quel che ricordo quando l'ho conseguita.
Ecco un documento che ho trovato:

Quando è necessaria
La patente nautica abilita al comando e alla condotta delle unità da diporto. E necessaria nei seguenti casi:
• Per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa.
• Per comandare unità a motore, a vela con motore ausiliario o motovelieri che abbiano un motore superiore a 40,8 cavalli (30 Kw) o con una cilindrata superiore a:


- 750 cc se a carburazione a due tempi;
- 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
- 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
- 2.000 cc se diesel.


• Per condurre unità adibite allo sci nautico.
• Per condurre gli acquascooter e mezzi simili.
• Per condurre unità da diporto superiori ai 24 m (occorre la patente per navi da diporto).
Guardiamarina
Ammiraglio (autore)
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- 16/39
OLCICCIO ha scritto:
Sperando di farvi cosa gradita :



Disciplina dello sci nautico

D.M. 26-1-1960 n.105

(G.U. 4-2-1960, n. 29)

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli artt. 30, 36 e seguenti del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli artt. 5 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le modalità di esercizio dello sci nautico eseguito con motoscafi ed

imbarcazioni a motore lungo il litorale marittimo;

Sentita la Federazione italiana dello sci nautico;

Decreta:

Art. 1.

L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne con tempo favorevole e mare calmo nelle acque

marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di 1360 antistante le spiagge e ad oltre cento

metri dalle coste cadenti a picco in mare.

Art. 2.

L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a. i conduttori di natanti muniti di motore entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei

mezzi nautici anzidetti;

b. tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;

c. i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore

convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente;

d. durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere

inferiore ai 12 metri;

e. la partenza e il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e

da imbarcazioni ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;

f. la distanza laterale di sicurezza di un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere

superiore a quello del cavo del traino;

g. è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di

sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori, e così pure attraversarne la scia in velocità a vicinanza

tale da poter investire gli sciatori in caso di caduta;

h. nelle zone di mare antistante le spiagge, ove non esistono i campi o i corridoi di lancio di cui all'art.6, la

partenza o il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatori deve generalmente avvenire

in linea retta con la terra ferma, a motore al minimo o comunque a velocità non superiore a tre miglia

orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare

accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;

i. i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in

folle del motore;

l. i mezzi nautici devono essere inoltre dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso, per ogni

sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.

Art. 3.

L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a. per conto proprio;

b. da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;

c. per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiate al pubblico.

Art. 4.

L'esercizio dello sci nautico per conto proprio è consentito subordinatamente all'osservanza delle

condizioni stabilite nei precedenti artt. 1 e 2.

105 modificato con D.M. 15-7-1974 (G.U. 30-10-1974, n. 283).

Art. 5.

Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono

effettuare impianti di campi di sci, corridoi di lancio, di trampolini di salto, di apparecchiature per lo slalom,

ecc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima da accordarsi mediante

licenza, contenente le norme speciali che gli stessi saranno tenuti ad osservare.

Tali impianti non possono farsi lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei

canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate e segnalate per il calo delle

reti da pesca e la coltivazione di molluschi eduli.

Art. 6.

Le Capitanerie di Porto sono tenute inoltre ad accertare che, a cura delle Aziende di soggiorno,

dell'E.P.T., scuole di sci o di altri sodalizi sportivi esercenti lo sci nautico, nelle zone di stabilimenti balneari e

di notevole frequenza di bagnanti, venga segnalata con boette bianche a testa rossa e con bandierine rosse

la linea dei 200 metri stabilita dal precedente art.1.

Analoghi segnalamenti devono rendere visibili a distanza i corridoi di lancio, i campi di slalom, i

trampolini di salto, ecc.

E' vietato alle persone e alle imbarcazioni non autorizzate dagli Enti esercenti gli impianti di cui al

comma precedente, di introdursi nei tratti di mare segnati.

Apposite luci devono segnalare in ore notturne i trampolini.

Art. 7.

Oltre alle norme di sicurezza riportate nei precedenti artt. 1 e 2, le scuole di sci nautico devono attenersi

alla osservanza delle seguenti condizioni:

a. i motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un

assistente, munito di brevetto di marinaio e bagnino di salvataggio della Società di Salvamento

Nazionale;

b. le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite devono essere regolarmente riconosciute dalla

Federazione italiana sci nautico;

c. dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato

all'insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla Federazione di cui al comma precedente.

Art. 8

Speciali deroghe alle distanze di cui agli artt. 1 e 2 potranno sempre essere concesse dai Capi dei

compartimenti marittimi alle scuole di sci nautico.

Tali deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente

riconosciute dalla F.I.S.N.

I limiti di distanza previsti dall'art. 1 potranno essere aumentati, per motivi di sicurezza con ordinanza

del circondario marittimo.

Art. 9.

L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato

con motoscafi ed imbarcazioni a motore provvisti di autorizzazione secondo le norme di cui al precedente

decreto.

Art. 10.

L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dalla Capitaneria di Porto competente. Il richiedente deve

indicare nella domanda:

a. gli elementi di individuazione dei natanti che intende adibire al servizio, con la indicazione delle

generalità del proprietario;

b. il proprio domicilio;

c. la località nella quale viene svolto il servizi

Art. 11.

Gli estremi della autorizzazione devono essere annotati a cura della Capitaneria di Porto competente

sulla licenza dei natanti che saranno adibiti al servizio stesso.

Art. 12.

Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale

può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti.

Le relative tariffe devono essere approvate dalle Capitanerie di Porto competenti, sentita la Federazione

italiana dello sci nautico.

Il natante impiegato deve essere coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Art. 13.

Le norme anzidette devono a cura delle Capitanerie di Porto, essere portate a conoscenza dei

proprietari e conduttori dei battelli a motore entro e fuori bordo, adibiti al rimorchio di sciatori nautici ed alle

categorie sportive e balneari interessate.

Copia del decreto stesso deve essere tenuta affissa in permanenza nei luoghi pubblici frequentati da

bagnanti e da sciatori nautici.



ciao a tutti
ol ciccio

complimenti sei stato molto preciso nel ritrovare quest'articolo grazie mille sei un amico

Wolfgan
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Guardiamarina
Ammiraglio (autore)
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- 17/39
lupetto di mare ha scritto:
Quello che mostri è un comune bilancino da sci nautico dilettantistico.
I moschettoni vanno agganciati ai golfari di poppa che hanno quasi tutte le imbarcazioni. Se non li hai li devi montare. Felice

questi pensi che siano buoni?
re: Ganci per wakeboard(sci nautico)

diametro anello 15 mm

Wolfgan
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Guardiamarina
Ammiraglio (autore)
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- 18/39
Scusate ancora,ma la cassetta di pronto soccorso di che tipo ci serve,perche' ne ho trovate molte da 20 a 90 euro e nn so quale comperare,qualcuno lo sa ?
Grazie ancora mi state dando una mano enorme

Wolfgan
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Ammiraglio di divisione
mauro70
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- 19/39
Non metterei quei golfari. Più comodi da montare perchè serve forare una sola volta ciascuno, ma decisamente meno resistenti alla trazione (anche a quella trasversale che si sviluppa utilizzandoli come fissaggio della poppa al carrello).

Aggiungo una cosa che non è saltata fuori. Per praticare lo sci nautico (oltre a quanto già elencato) il sedile di guida deve essere di tipo NON girevole. Nel caso lo sia, va utilizzato bloccato nella posizione frontale.

I ganci dovrebbero essere di tipo omologato per sci nautico (sgancio possibile anche sotto trazione); tipo questo:

re: Ganci per wakeboard(sci nautico)


Gli sciatori possono essere fino ad un max di due trainati contemporaneamente; la corda più corta dovrà essere di 12 metri e l'altra più lunga della lunghezza degli sci.
Motonautica Vesuviana MV-650 - Suzuki DF-175
Ammiraglio di divisione
mavala
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- 20/39
coala ha scritto:

• Per condurre unità adibite allo sci nautico.
.


quoto
MaGiJa II - ZAR 65, Yamaha F200G
Ex Zar 61 - Zar 53 - Zar 47
Sailornet