A proposito di immersioni sub

Tenente di Vascello
luca olivetti (autore)
Mi piace
- 1/3
allego una mail pervenutami, sicuramente sarà d'interesse a coloro che sono appassionati di immersioni.

Saluti.

Di seguito trovate gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l' immersione sportiva.
La ................ invita tutti i subacquei a mettersi in regola con la disposizione, per evitare di arrivare sul punto di immersione e sentirsi dire CHE NON E' POSSIBILE IMMERGERSI!!!

Il pedagno infatti è divenuto è uno strumento molto utile per evitare PERICOLI in mare infatti è obbligatorio con il Decreto 29 luglio 2008 n. 146 del nuovo dodice della navigazione

Chi pensasse che il pedagno lo può portare la guida sbaglia poichè il verbale lo faranno a chi non lo ha!

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI E PER INPARARE AD USARE IL pedagno CORRETTAMENTE

Sperando di esservi stati utili vi alleghiamo il nuovo decreto che riporta l'uso del pedagno e altro.

DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto
(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)

Capo III
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

Art. 90
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), È richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 91
Segnalazione

1. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo È costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.

3. In caso di più subacquei in immersione, È sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo È dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Capitano di Fregata
roby.vbi
Mi piace
- 3/3
e a proposito di regolamenti questa è l'interpretazione uficiale del DAN inviatami in una mail di chiarimento:

"Riguardo al regolamento di sicurezza della nautica da diporto entrato da poco in vigore, c'è una distinzione da fare tra gli articoli 90 e 91.
L'art. 90 si riferisce solo a chi opera professionalmente nel campo della subacquea, e definisce gli obblighi dei diving a favore dei sub. Queste regole non si applicano ai privati ed alle imbarcazioni da diporto immatricolate. In nessuna parte del regolamento sono presenti vincoli per privati e natanti.
L'art. 91 interessa invece tutti i subacquei, definendo sostanzialmente l'obbligo di segnalazione della presenza sott'acqua. "

Da cui per i sub "fai da te" non cambia nulla se già erano previdenti prima usando le corrette boe di segnalazione.
Finchè c'è Prosecco, c'è speranza!!
Sailornet