Motore ausiliario

Ammiraglio di squadra
byanonimo (autore)
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- 1/11
Secondo il vostro parere. un motore 6 oppure 9 cv johnson 2 tempi, da usare come ausiliario puo andar bene, montato su un BSC53 peso a pieno carico, circa 900 kg. ?? Rolling Eyes Rolling Eyes
Premetto che il motore in questione, servirebbe solo in caso di necessita
non sono ancora sicuro dei cavalli... il motore e datato, ma seminuovo, (forse inchiodato per il troppo tempo fermo) Sad il proprietario lo tiene in garage da almeno 10 anni... Sad Sad era su un tender di m 3,20 appena posso vi do le indicazioni giuste, che ne dite, conviene se me lo regala Smile
JB Coaster 650- Mercury Verado 150- Gps/eco Garmin 720S carrello Ellebi 7201 By Sandro ®
Contrammiraglio
coala
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- Ultima modifica di coala il 28/01/09 11:59, modificato 1 volta in totale
byanonimo ha scritto:
Secondo il vostro parere. un motore 6 oppure 9 cv johnson 2 tempi, da usare come ausiliario puo andar bene, montato su un BSC53 peso a pieno carico, circa 900 kg. ?? Rolling Eyes Rolling Eyes
Premetto che il motore in questione, servirebbe solo in caso di necessita
non sono ancora sicuro dei cavalli... il motore e datato, ma seminuovo, (forse inchiodato per il troppo tempo fermo) Sad il proprietario lo tiene in garage da almeno 10 anni... Sad Sad era su un tender di m 3,20 appena posso vi do le indicazioni giuste, che ne dite, conviene se me lo regala Smile


Dipende cosa pretendi da un ausiliario , che sia 6 o 9cv , non ti porterà sicuramente in planata , ma ti caverà d'impiccio in caso di avaria al motore principale, con calma ma ti porterà a casa . Certo che dovrai valutare di avere una riserva di carburante per lui , nel caso tu abbia un 4T come principale .
Poi l'ideale sarebbe non lasciarlo..... penzoloni sullo specchio di poppa , ma su un gommone è difficile stivarlo in un gavone , semprechè non si abbia almeno un 7,50 . Per ultimo perchè un ausiliario sia sicuro , dev'essere messo in moto spesso , ....... non solo quando serve Sbellica perchè spesso si vedono ausiliari che non ne vogliono sapere di avviarsi . Wink
Ammiraglio di divisione
MIGLIO
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- 3/11
ciao il jhonson 6cv è un'ottimo motore e se è 9.9 è ancora meglio poi devi vedere se sul tuo specchio di poppa hai abbastanza spazio per istallarlo cmq se te lo regala prendilo subito ci perdi un po di tempo , lo rimetti in vita e lo provi.ciao buon lavoro Wink
Novamarine HD seven mercury verado 200 xl eco furono 587 raymarine a 68 eco gps carrello cresci n 1800 verricello primetech 13000 l con tanta passione per la pesca ed il mare
Gommone solemar off shore 360 mercury 20 4t carrello satellite mx 300
Capitano di Fregata
adafkel
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- 4/11
Io ho un 6 cavalli, dalla mia esperienza ti posso dire che ti serve per raggiungere la costa o il porto piu' vicino, se devi navigare contro un bel vento e un bel mare non ti serve a nulla , lo devi usare per andare a favore della corrente.
Importante avere un serbatoio pieno di benza gia' miscelata.
Lo lascerei appeso alla specchio di poppa per il semplice motivo che nel caso di necessita' devi sollevare una ventina di chili, mirare il supporto (che con mare formato non e' facile)....sperando che non finisca in fondo al mare Mad

Ricordati che devi pagare anche l'assicurazione se lo lasci sullo specchio di poppa.
mar-co 64, mercury 200 optimax, satellite 1500 doppio asse

Marco
Tenente di Vascello
iw3gx
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- 5/11
adafkel ha scritto:


Ricordati che devi pagare anche l'assicurazione se lo lasci sullo specchio di poppa.


Purtroppo devi pagare l'assicurazione anche se lo trasporti.... speravo anche io ma mi sono letto proprio qualche giorno fa in giro da qualche parte (vedo se lo ritrovo...).
Chiaro che non credo ti facciano una "perquisa" percui se è in fondo da qualche parte è difficile che te lo trovino.
l'unica esenzione è che sia imballato... Sbellica ma la vedo dura.


Ciao
Luca
Capitano di Fregata
adafkel
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- 6/11
iw3gx ha scritto:
adafkel ha scritto:


Ricordati che devi pagare anche l'assicurazione se lo lasci sullo specchio di poppa.


Purtroppo devi pagare l'assicurazione anche se lo trasporti.... speravo anche io ma mi sono letto proprio qualche giorno fa in giro da qualche parte (vedo se lo ritrovo...).
Chiaro che non credo ti facciano una "perquisa" percui se è in fondo da qualche parte è difficile che te lo trovino.
l'unica esenzione è che sia imballato... Sbellica ma la vedo dura.


Ciao
Luca


potresti aver ragione,tutto e' possibile in Italia UT
mar-co 64, mercury 200 optimax, satellite 1500 doppio asse

Marco
Ammiraglio di squadra
byanonimo (autore)
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- Ultima modifica di byanonimo il 28/01/09 17:36, modificato 1 volta in totale
iw3gx ha scritto:
adafkel ha scritto:


Ricordati che devi pagare anche l'assicurazione se lo lasci sullo specchio di poppa.


Purtroppo devi pagare l'assicurazione anche se lo trasporti.... speravo anche io ma mi sono letto proprio qualche giorno fa in giro da qualche parte (vedo se lo ritrovo...).
Chiaro che non credo ti facciano una "perquisa" percui se è in fondo da qualche parte è difficile che te lo trovino.
l'unica esenzione è che sia imballato... Sbellica ma la vedo dura.


Ciao
Luca


Dell'obblico assicurativo, se montato sullo specchio di poppa, ne ero gia a conoscenza, anche se discutibile, mentre il discorso cambia se il motore e stivato, di questo ne sono certo, non c'e nessuna circolare, nessuna legge, nessun decreto, in cui si parla di un assicurazione per un motore non in funzione, ma solo se questo e applicato sul natante, chiunque abbia detto il contrario, te lo dimostri. come si dice "carta canta"... Felice Comunque non e certo quello il problema per una 50 di euro.. Felice Felice


per dare un idea : questo e un commento del nuovo codice della navigazione
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 della Nautica da Diporto.
Nell’ambito di un complessivo riordino della materia, è stata prevista una disciplina specifica in materia di assicurazione obbligatoria.
L’art. 41 C.N.D., rubricato “Assicurazione obbligatoria”, ha previsto infatti che “1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.”.
La prima osservazione da fare è che la terminologia impiegata dal legislatore più precisa: in luogo del riferimento generico ed atecnico al natante, contenuto nella l. 990/69, il legislatore di settore si è riferito alle unità da diporto di cui all’art. 3 C.N.D..
Così facendo, il legislatore ha esteso a tutte le unità da diporto un obbligo di assicurazione, indipendentemente dalla qualificazione come natante, imbarcazione, nave da diporto (escluse solo le unità a remi e a vela senza motore ausiliario (es. le derive).
Il comma 2 dell’art. 41, precisa che ”Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.”.Il comma 2 ha previsto l’obbligo di coprire di assicurazione per responsabilità civile verso terzi il motore fuori bordo di qualsiasi potenza (anche inferiore a 3 hp).
In buona sostanza, in base a tale disposizione, il motore anche occasionalmente applicato su un’unità a remi o a vela, è soggetto ad obbligo di assicurazione.
Il legislatore non ha precisato l’oggetto della copertura, se il motore o anche l’unità da diporto sul quale esso è applicato.Il comma 3 dell’art. 41 si occupa dei motori esteri: “L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.”.
Il comma 3 dell’art. 41 C.N.D. ha quindi esteso anche ai motori esteri l’obbligo di assicurazione, con il limite dell’impiego entro le acque territoriali.
JB Coaster 650- Mercury Verado 150- Gps/eco Garmin 720S carrello Ellebi 7201 By Sandro ®
Sottotenente di Vascello
GG1
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byanonimo ha scritto:
.....conviene se me lo regala Smile


...a questo prezzo... 8) Laughing
SIDRA SWING 4,87 mt --- Envirude 737 25/40 --- Eco Humminbird fish finder 525 --- carrello "non omologato"
2° Capo
freedom
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Citazione:
iw3gx ha scritto:
adafkel ha scritto:


Ricordati che devi pagare anche l'assicurazione se lo lasci sullo specchio di poppa.


Purtroppo devi pagare l'assicurazione anche se lo trasporti.... speravo anche io ma mi sono letto proprio qualche giorno fa in giro da qualche parte (vedo se lo ritrovo...).
Chiaro che non credo ti facciano una "perquisa" percui se è in fondo da qualche parte è difficile che te lo trovino.
l'unica esenzione è che sia imballato... Sbellica ma la vedo dura.


Ciao
Luca


Dell'obblico assicurativo, se montato sullo specchio di poppa, ne ero gia a conoscenza, anche se discutibile, mentre il discorso cambia se il motore e stivato, di questo ne sono certo, non c'e nessuna circolare, nessuna legge, nessun decreto, in cui si parla di un assicurazione per un motore non in funzione, ma solo se questo e applicato sul natante, chiunque abbia detto il contrario, te lo dimostri. come si dice "carta canta"... Very Happy Comunque non e certo quello il problema per una 50 di euro.. Very Happy Very Happy


per dare un idea : questo e un commento del nuovo codice della navigazione
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 della Nautica da Diporto.
Nell’ambito di un complessivo riordino della materia, è stata prevista una disciplina specifica in materia di assicurazione obbligatoria.
L’art. 41 C.N.D., rubricato “Assicurazione obbligatoria”, ha previsto infatti che “1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.”.
La prima osservazione da fare è che la terminologia impiegata dal legislatore più precisa: in luogo del riferimento generico ed atecnico al natante, contenuto nella l. 990/69, il legislatore di settore si è riferito alle unità da diporto di cui all’art. 3 C.N.D..
Così facendo, il legislatore ha esteso a tutte le unità da diporto un obbligo di assicurazione, indipendentemente dalla qualificazione come natante, imbarcazione, nave da diporto (escluse solo le unità a remi e a vela senza motore ausiliario (es. le derive).
Il comma 2 dell’art. 41, precisa che ”Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.”.Il comma 2 ha previsto l’obbligo di coprire di assicurazione per responsabilità civile verso terzi il motore fuori bordo di qualsiasi potenza (anche inferiore a 3 hp).
In buona sostanza, in base a tale disposizione, il motore anche occasionalmente applicato su un’unità a remi o a vela, è soggetto ad obbligo di assicurazione.

Il legislatore non ha precisato l’oggetto della copertura, se il motore o anche l’unità da diporto sul quale esso è applicato.Il comma 3 dell’art. 41 si occupa dei motori esteri: “L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.”.
Il comma 3 dell’art. 41 C.N.D. ha quindi esteso anche ai motori esteri l’obbligo di assicurazione, con il limite dell’impiego entro le acque territoriali.

Ciao
non tutto il testo da te allegato sembra avvallare la tua tesi, ti indico in colore blu la parte che parrebbe dire il contrario. Aggiungo che non sono particolarmente esperto della materia.

saluti
BARCA SAVER 690 CABIN SPORT MERCURY 225 OPTIMAX MERCURY 9.9 4T CHARTPLOTTER/SOUNDERS GARMIN 540s
Ammiraglio di squadra
byanonimo (autore)
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- 10/11
[quote="freedom"]
Citazione:

Ciao
non tutto il testo da te allegato sembra avvallare la tua tesi, ti indico in colore blu la parte che parrebbe dire il contrario. Aggiungo che non sono particolarmente esperto della materia.

saluti


Era per non allungare il brodo... Felice comunque, l'art 41 che vale anche per la circolazione dei veicoli a motore, se fosse interpretato nell'altro modo, starebbe a significare, che se vai in giro, su una strada pubblica, portando a spalla un moto, dovresti avere il mezzo assicurato !!!!! Sbellica Sbellica oppure stai portando un fuoribordo al tuo miglior amico, perche l'aquistato, la C.P ti ferma e ti chiede l'assicurazione.... Sbellica Sbellica altro esempio piu realistico, decidi di rottamare la tua auto ancora efficente, chiami il carroattrezzi, e lui ti chiede l'assicurazione, in quanto se lo fermano gli fanno la multa.... Sbellica Sbellica ....

mi sembra che sul sito ci sia il DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171 altrimenti vai qui:
https://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/202/7.htm




Art. 41.
Assicurazione obbligatoria

1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come
definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela
non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale
vengono
applicati.
3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica
anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro
documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle
acque territoriali nazionali.

Nota all'art. 41.
Il testo dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n.
990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio
1970, n. 2) e' il seguente:
«Art. 6 - (Veicoli e natanti immatricolati negli stati
esteri che circolino temporaneamente in Italia).
1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e
2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che
circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque
territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la
durata della permanenza in Italia l'obbligo di
assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto
con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi
della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di
certificato internazionale di assicurazione rilasciato da
apposito ente costituzionale all'estero, attestante
l'esistenza di assicurazione per la responsabilita' civile
per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente
costituito in Italia, che:
a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei
danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli
aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla
presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori
massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla
quale si' riferisce il certificato nazionale;
b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con
proprio decreto.
3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1
e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai
sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite
con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilita'
civile derivante
dalla circolazione del veicolo nel
territorio della Repubblica
e degli altri Stati membri
della Comunita' economica europea, alle condizioni e fino
ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore
in ciascuno di essi.
4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresi'
assolto per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata:
a) da uno degli altri Stati membri della Comunita'
economica europea, quando l'apposito ente costituito in
Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2 lettere
a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni
cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli,
sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti
costituiti negli altri Stati della Comunita' economica
europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con
proprio atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunita'
economica europea, quando l'apposito ente costituito in
Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,
lettera a) e b), si sia reso garante per il risarcimento
dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei
veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea
sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di
controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i
veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da
detto Stato terzo.
5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si
considera assolto per i veicoli muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando
l'utente sia in possesso di un certificato internazionale
di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito
all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione
della responsabilita' civile per i danni cagionati dal
veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri della Comunita' economica europea ed accettato dal
corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli
effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
6. Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano
anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti
diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o
di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),
non si applicano per l'assicurazione della responsabilita'
civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato
estero e determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. L'ente costituito in Italia tra le imprese
autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla
presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2,
lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi
precedenti:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle
imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata
nel regolamento di esecuzione della presente legge e
provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
dovuti;
b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai
fini del risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di
cui al presente articolo, la qualita' di domiciliatario
dell'assicurato, del responsabile civile e del loro
assicuratore;
c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi
di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese
aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati
dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare
direttamente nei suoi confronti ai sensi della legge. Si
applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che
regolano l'azione diretta contro l'assicuratore dei
responsabile civile ai sensi della presente legge.
9. Ai fini della proposizione di azione diretta di
risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma
8, i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, del
codice di procedura civile sono aumentati di due volte e
non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I
termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile
non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni».


Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONEDELLE UNITA' DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

Capo ILocazione di unita' da diporto
JB Coaster 650- Mercury Verado 150- Gps/eco Garmin 720S carrello Ellebi 7201 By Sandro ®
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