Tolleranza massa a pieno carico
Poneenop (autore)
- 1/34
Buonasera a tutti, ho visto altri topic del genere ma nel mio caso la legge mi sembra assurda e non vorrei incappare in sanzioni, il mio carrello ha m.a.p.c. 860kg. Secondo la legge tolleranza 5% (43kg) arrivo a 903, arrotondato ai 100 superiori 1000kg senza sanzioni? Mi sembra strano poter sforare di 140kg
The Magician
- 2/34
in che senso arrotondato ai 100 superiori 1000kg?
Un buon comandante supera la tempesta, un ottimo comandante la evita
Palmitos
- 3/34
Al massimo sarà 43 kg, arrotondati al centinaio superiore che elevano la portata a 960 kg lordi e arrotondati.
Poneenop (autore)
- 4/34
La legge dice esplicitamente: tutti i valori devono essere arrotondati ai 100kg superiori. Il che mi porta a pensare appunto che con una portata complessiva a pieno carico di 860kg con la tolleranza, posso portare 1000kg
Poneenop (autore)
- 5/34
Se aggiungo la tolleranza di 43kg nel mio caso a 860kg di m.a.p.c. Fa 903kg.
Se arrotondo in eccesso al primo centinaio di kg superiore alla mia cifra fa 1000kg
Se arrotondo in eccesso al primo centinaio di kg superiore alla mia cifra fa 1000kg
VanBob
- 6/34
Difficilmente troverai qualcuno con una risposta giusta al 100%.
Sia qui sul forum (cerca gli altri topic) che altrove, in rete, si citano le norme ed esse vengono interpretate in modo differente.
Leggendo anche io mi sono fatto un'opinione interpretativa: l'arrotondamento va eseguito sulla massa indicata sul carrello, non sul calcolo cui viene applicata la percentuale di tolleranza del 5%.
Nel tuo caso: 860kg arrotondati ai 100 superiori = 900, tolleranza 5% sui 900kg = 45kg
MaPC risultante = 860 + 45 = 905 kg
Seconda opzione: 900 + 45 = 945 kg.
Naturalmente è anche questa una interpretazione, ma comunque è più in sicurezza rispetto ad altre, a mio avviso meno ragionevoli, che ti esporrebbero al rischio legale.
Sia qui sul forum (cerca gli altri topic) che altrove, in rete, si citano le norme ed esse vengono interpretate in modo differente.
Leggendo anche io mi sono fatto un'opinione interpretativa: l'arrotondamento va eseguito sulla massa indicata sul carrello, non sul calcolo cui viene applicata la percentuale di tolleranza del 5%.
Nel tuo caso: 860kg arrotondati ai 100 superiori = 900, tolleranza 5% sui 900kg = 45kg
MaPC risultante = 860 + 45 = 905 kg
Seconda opzione: 900 + 45 = 945 kg.
Naturalmente è anche questa una interpretazione, ma comunque è più in sicurezza rispetto ad altre, a mio avviso meno ragionevoli, che ti esporrebbero al rischio legale.
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mavala
- 7/34
Ciao, esatto 1000 kg, però questo vale esclusivamente per il carrello, non vale per la massa rimorchiabile dell'auto che, in questo caso, dovrà essere necessariamente di almeno 1000 kg
MaGiJa II - ZAR 65, Yamaha F200G
Ex Zar 61 - Zar 53 - Zar 47
Ex Zar 61 - Zar 53 - Zar 47
alexpix
- 8/34
Molte persone, soprattutto sul peso dei camper usano la tolleranza come capacità di carico utile ma, quella tolleranza data da una vecchia legge serve proprio per la tolleranza meccanica delle vecchie bascule su qui venivano pesati i mezzi.
Ora non so quanto precise siano quelle in uso alle forze dell'ordine.
Ora non so quanto precise siano quelle in uso alle forze dell'ordine.
Alessandro
bragof
- 9/34
mi aggancio per avere una conferma, io sul mio ellebi 720 invece di 1000kg sono a 1040kg, quindi con la tolleranza del 5% sono in regola?
boston whaler sakonnet - evinrude 115cv - whatersnake geo spot 65lb + italmarine 434 - parsun 15cv - whatersnake 55lb
ex. conero 4,5 mt 737 25cv + italmarine 434 - parsun 15cv - whatersnake 55lb
ex. conero 4,5 mt 521 20cv
ex. conero 4,5 mt 737 25cv + italmarine 434 - parsun 15cv - whatersnake 55lb
ex. conero 4,5 mt 521 20cv
arius1970
- 10/34
La norma è cambiata, nel senso che la tolleranza (duplice, del 5% o 10% a seconda dello strumento di peso) sembra applicarsi come "riduzione" della misurazione eseguita e non come "maggiorazione" della MaPC:
Art. 167 comma 1-bis.: Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.
Art. 167 comma 1-bis.: Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.
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