CORONAVIRUS: ORDINANZA REGIONALE LAZIO.

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VanBob (autore)
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Il Lazio è la prima Regione ad aprire all’accesso alle imbarcazioni in ambito regionale per regioni tecniche, di sicurezza e di manutenzione delle unità da diporto.

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, si legge, “è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19”.

Allo stesso modo, “sono consentite, nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio”.

Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni governative.
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Capitano di Vascello
yanez323
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VanBob ha scritto:
Dal sito di Confindustrianautica


Il Lazio è la prima Regione ad aprire all’accesso alle imbarcazioni in ambito regionale per regioni tecniche, di sicurezza e di manutenzione delle unità da diporto.

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, si legge, “è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19”.

Allo stesso modo, “sono consentite, nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio”.

Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni governative.


armatore, vedi art.265 codice navigazione;
Per disposizioni governative, vedi DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020, art.2 comma 12;
Marinaio con regolare contratto di lavoro = operatore professionale;
Luoghi di attività di rimessaggio, marine e luoghi appositamente attrezzati = attività d'impresa e quindi effettuabili dal personale dipendente o operatore professionale esterno.
In pratica la manutenzione può essere effettuata dal proprietario nel giardino di casa, non condominiale (anche più di una volta al giorno:P)
Capitano di Vascello
yanez323
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ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

• è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;

è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;

i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.
Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus


Questo è il testo completo e la parte in neretto mi sembra non troppo sibillina.
Il testo è stato abbastanza rabberciato. La parte dell'articolo che indica armatore, proprietario e marinaio fa riferimento alle navi.
Per imbarcazioni e natanti, nel comma successivo non fa alcun riferimento ai proprietari per un'attività diretta, ma alla possibilità di far effettuare questi lavori solo al personale addetto, o operatori professionali terzi.
Vedo molto difficile andare in un rimessaggio per pulire il proprio natante, con l'obbligo del gestore di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori. Questo avrebbe poi un sua logica nell'ottica della tutela della salute del personale dipendente
nel luogo di lavoro.
Capitano di Corvetta
RF Saver750
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a me sembra abbastanza chiaro.... armatore, proprietario, o marinaio "regolare" possono raggiungere l'unità (anche natante) e lavorarci... immagino che chiunque abbia una deriva o un gommone in un circolo nautico, possa recarvisi, rispettando le norme di distanza e eventuali accessi scaglionati. Nei cantieri nautici è un po' diverso perchè il proprietario dell'unità non è abilitato ad effettuare lavorazioni in quell'area, nemmeno in tempi "normali", ma secondo me se il proprietario si reca sul posto per dare delle disposizioni in merito, mantenendo il metro di distanza, nulla quaestio.... e a leggere la lettera del testo, sembrerebbe anche consentito recarsi p. es. nella casa di mare a fare la manutenzione all'eventuale tender custodito in garage e relativo motore.... non che questa sia una conquista pazzesca, ma speriamo che sia propedeutica alla possibilità di varo in tempi brevi....
RF Saver750
San Felice Circeo
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