Assicurazione motore elettrico
Marcojazz (autore)
- 1/8
Salve a tutti ,ho intenzione di comprare un motore elettrico ...questa mattina in assicurazione mi hanno detto che se non supera i 3 cv non è necessaria farla....risulta vero? grazie per la vostra collaborazione
frankbg
- 2/8
I limiti di legge sono quelli, ma se ne avessi bisogno come propulsore principale farei un'assicurazione ad hoc.
Non sia mai che con il tuo natante, malgrado sia spinto da un motore piccolo ed elettrico non causi un danno a qualcuno o qualcosa.
In quel caso saresti sereno e indiscutibilmente protetto.
I costi poi dovrebbero essere decisamente linitati.
Non sia mai che con il tuo natante, malgrado sia spinto da un motore piccolo ed elettrico non causi un danno a qualcuno o qualcosa.
In quel caso saresti sereno e indiscutibilmente protetto.
I costi poi dovrebbero essere decisamente linitati.
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barone03
- 3/8
- Ultima modifica di barone03 il 25/03/13 19:00, modificato 1 volta in totale
Non mi risulta, ovvero è obbligatoria l'assicurazione in base alla dichiarazione di potenza del costruttore, l'agenzia deve calcolare il premio in base alla potenza espressa in kw se non vi fosse il raggiungimento ad 1 cv per esempio applica la tariffa minima di tabella.
Con Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (di seguito solo C.N.D.) è stato emanato il Codice della Nautica da Diporto.
Nell’ambito di un complessivo riordino della materia, è stata prevista una disciplina specifica in materia di assicurazione obbligatoria.
L’art. 41 C.N.D., rubricato “Assicurazione obbligatoria”, ha previsto infatti che “1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.”.
La prima osservazione da fare è che la terminologia impiegata dal legislatore più precisa: in luogo del riferimento generico ed atecnico al natante, contenuto nella l. 990/69, il legislatore di settore si è riferito alle unità da diporto di cui all’art. 3 C.N.D..
Così facendo, il legislatore ha esteso a tutte le unità da diporto un obbligo di assicurazione, indipendentemente dalla qualificazione come natante, imbarcazione, nave da diporto (escluse solo le unità a remi e a vela senza motore ausiliario (es. le derive).
Il comma 2 dell’art. 41, precisa che ”Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.”.
Il comma 2 ha previsto l’obbligo di coprire di assicurazione per responsabilità civile verso terzi il motore fuori bordo di qualsiasi potenza (anche inferiore a 3 hp).
In buona sostanza, in base a tale disposizione, il motore anche occasionalmente applicato su un’unità a remi o a vela, è soggetto ad obbligo di assicurazione.
Il legislatore non ha precisato l’oggetto della copertura, se il motore o anche l’unità da diporto sul quale esso è applicato.
Il comma 3 dell’art. 41 si occupa dei motori esteri: “L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.”.
Il comma 3 dell’art. 41 C.N.D. ha quindi esteso anche ai motori esteri l’obbligo di assicurazione, con il limite dell’impiego entro le acque territoriali.
La finalità della previsione del limite di potenza di tre cavalli fiscali non è chiara. A prima vista, potrebbe sembrare che il legislatore abbia inteso reintrodurre una limitazione della potenza del motore rilevante ai fini dell’assicurazione della responsabilità civile verso i terzi. Tuttavia, una simile interpretazione contrasterebbe con il comma 1, che è chiaro nel prevedere un obbligo generalizzato di assicurazione per tutte le unità da diporto sulle quali sia installato un motore di qualsiasi potenza. Ad una prima lettura, riterrei che si tratti di una svista: il legislatore ha ripreso la terminologia del vecchio art. 3, l. 990/69 succitato, ove però il limite dei tre cavalli riguardava non i motori inamovibili ma i motori amovibili.
Con Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (di seguito solo C.N.D.) è stato emanato il Codice della Nautica da Diporto.
Nell’ambito di un complessivo riordino della materia, è stata prevista una disciplina specifica in materia di assicurazione obbligatoria.
L’art. 41 C.N.D., rubricato “Assicurazione obbligatoria”, ha previsto infatti che “1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.”.
La prima osservazione da fare è che la terminologia impiegata dal legislatore più precisa: in luogo del riferimento generico ed atecnico al natante, contenuto nella l. 990/69, il legislatore di settore si è riferito alle unità da diporto di cui all’art. 3 C.N.D..
Così facendo, il legislatore ha esteso a tutte le unità da diporto un obbligo di assicurazione, indipendentemente dalla qualificazione come natante, imbarcazione, nave da diporto (escluse solo le unità a remi e a vela senza motore ausiliario (es. le derive).
Il comma 2 dell’art. 41, precisa che ”Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.”.
Il comma 2 ha previsto l’obbligo di coprire di assicurazione per responsabilità civile verso terzi il motore fuori bordo di qualsiasi potenza (anche inferiore a 3 hp).
In buona sostanza, in base a tale disposizione, il motore anche occasionalmente applicato su un’unità a remi o a vela, è soggetto ad obbligo di assicurazione.
Il legislatore non ha precisato l’oggetto della copertura, se il motore o anche l’unità da diporto sul quale esso è applicato.
Il comma 3 dell’art. 41 si occupa dei motori esteri: “L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.”.
Il comma 3 dell’art. 41 C.N.D. ha quindi esteso anche ai motori esteri l’obbligo di assicurazione, con il limite dell’impiego entro le acque territoriali.
La finalità della previsione del limite di potenza di tre cavalli fiscali non è chiara. A prima vista, potrebbe sembrare che il legislatore abbia inteso reintrodurre una limitazione della potenza del motore rilevante ai fini dell’assicurazione della responsabilità civile verso i terzi. Tuttavia, una simile interpretazione contrasterebbe con il comma 1, che è chiaro nel prevedere un obbligo generalizzato di assicurazione per tutte le unità da diporto sulle quali sia installato un motore di qualsiasi potenza. Ad una prima lettura, riterrei che si tratti di una svista: il legislatore ha ripreso la terminologia del vecchio art. 3, l. 990/69 succitato, ove però il limite dei tre cavalli riguardava non i motori inamovibili ma i motori amovibili.
Marcojazz (autore)
- 4/8
Grazie per i vostri consigli utilissimi .
Dada77
- 5/8
Anche se non fosse obbligatoria, per qualche decina di euro (io per un 4cv pago 60€), conviene stare tranquilli......
Daniele
La rinascita del Phoenix....
https://m.youtube.com/watch?v=T3creDbTP3M
https://youtu.be/dRLaLGarif0
La rinascita del Genesis....
https://youtu.be/iCkgnupbnDQ
La rinascita del Gaudium....
https://youtu.be/6Eq9UWFyWZM
La rinascita del Phoenix....
https://m.youtube.com/watch?v=T3creDbTP3M
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La rinascita del Genesis....
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La rinascita del Gaudium....
https://youtu.be/6Eq9UWFyWZM
barone03
- 6/8
Ho inserito dell'altro leggi con calma....
aquiladiferro
- 7/8
Confermo con quello che ha scritto Barone, l'assicurazione è obbligatoria anche se il motore è inferiore a 1KW vedi nuove disposizioni di legge sulla nautica. Navigare senza copertura assicurativa per la responsabilità civile, ammenda da € 716 a € 2.867 e sequestro cautelativo del mezzo.
Marcojazz (autore)
- 8/8
Mille grazie.
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