Multa capitaneria e sequestro attrezzatura

Comune di 1° Classe
bbfabio (autore)
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buonasera, desidero porre alla vs attenzione un problema..

la situazione è la seguente:
violazione accertata (e contestata immediatamente) in data 30/06/2012 (pesca subacquea in zona portuale), con sequestro di attrezzatura subacquea
ho presentato gli scritti difensivi e richiesta di dissequestro in data 17/07/2012 (quindi entro 30 giorni)
in data 26/07/2012 viene notificato il rigetto del dissequestro.
alla data odierna (05/11/2012) non è stata emessa ingiunzione.

la mia domanda è:
l'ingiunzione ormai è fuori termine (perchè sono passati 90 giorni!!)?? qual'è l'articolo che lo dice?
il sequestro è ormai inefficace? come posso chiedere la restituzione?
grazie
Capitano di Corvetta
magooo
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ciao fabio questo potrebbe essere un idea anche se acque interne bene o male gli articoli son loro.. https://portale.fipsas.it/LinkClick.aspx?fileticket=E4kSEPPrWYw%3D&tabid=194&language=it-IT Ma scusa la curiosita' stavi pescando (sub) in quale zona portuale??
Contrammiraglio
gommoa
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Il tuo caso è regolato dall'
Art. 18
Ordinanza-ingiunzione
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.


In effetti la legge non riporta alcun termine, diversamente da quanto riportato nel sito della Capitaneria, secondo cui, L'Autorità amministrativa, sentito l'interessato (se ne ha fatto richiesta) e valutati i documenti e gli scritti difensivi presentati, deve entro 90 giorni emettere ordinanza di archiviazione degli atti, se ritiene infondato l'accertamento operato dall'organo di polizia, o emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione

In ogni caso la legge è molto chiara:

Art. 28

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.


Quindi par di capire che hanno 5 anni di tempo e non 90 gg.
È importante l'amore, ma anche il colesterolo. (W. Allen)
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