Danni al gommone in traghetto. Chi e quanto paga?

Contrammiraglio
gommoa (autore)
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- 1/10
E' da tempo che volevo capire di più in merito ad una disposizione del Codice della Navigazione sul risarcimento che, dopo l'evento della Concordia mi frulla ancora di più in testa.
Attendo che i giuristi e gli esperti del forum intervengano per definire un quadro preciso della situazione.

Il problema è questo:
secondo il Codice della navigazione il risarcimento previsto per eventuali danni ad auto, moto, gommoni e barche al traino per danni che si sono verificati durante il trasporto non può eccedere la somma massima di 103 Euro.
La "scappatoia" era costituita dalle c.d. "dichiarazione di valore"; una autocertificazione che, se volete possiamo rirpodurre, da produrre al vettore appena imbarcati con la quale si dichiara il valore reale dei beni trasportati.
Riporto l'articolo:
Art. 423 (Limiti del risarcimento) - Il risarcimENto dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila (103 Euro) o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiaraZiOne è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per ritardo, a meno che venga provato che l'inesatezza non fu scientemente commessa.


Questo articolo è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 26 maggio 2005 nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti

Pur in presenza di sentenze della Corte Costituzionale che ne hanno dichiarato l'illegittimità, non capisco alcune clausole delle Condizioni generali di alcune compagnie di navigazione.

Ad esempio GRANDI NAVI VELOCI:
Il veicolo, comprensivo di eventuale rimorchio e/o roulotte, con quanto ivi contenuto, è accettato dal vettore come un'unica unità di carico senza dichiarazione di valore. Pertanto eventuali responsabilità del vettore per perdita e/o danni al veicolo non potranno eccedere il limite di cui all'art. 423 del Codice della Navigazione, salvo eventuali ipotesi di responsabilità dovuta a dolo o colpa grave. Il Passeggero che intenda dichiarare il valore del veicolo al seguito dovrà formalizzarlo per iscritto prima della prenotazione; il costo del trasporto del veicolo sarà in funzione del valore dichiarato.

In questo caso quindi sembra ancora opportuno produrre queta dichiarazione, anche perchè la differenza tra colpa lieve o grave non mi paiono così immediatamente evidenti in questa tipologia di trasporto.

Per MOBY
20) DICHIARAZIONE DI VALORE DELL’AUTO AL SEGUITO

Si precisa che limitatamente ai danni materiali diretti, eventualmente subiti durante il trasporto dalle autovetture al seguito del passeggero, ai sensi della vigente normativa, per fatti imputabili al vettore, in deroga al disposto dell’art. 423 cod. nav., il vettore rinuncia ad avvalersi del limite di risarcimento pari a € 103.29, purché sussistano tutte le ulteriori condizioni di legge e di contratto che diano diritto al risarcimento di tale eventuale danno. Pertanto lo stesso verrà indennizzato nella sua totalità, senza massimale alcuno. La suddetta rinuncia, di conseguenza, rende superflua per i passeggeri la presentazione di dichiarazione di valore dell’autovettura al seguito.


Secondo voi come stanno le cose?[/b]
È importante l'amore, ma anche il colesterolo. (W. Allen)
Ammiraglio di divisione
sella e lele
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- 2/10
cioè da quello che ho capito loro massimo ti risarciscono €103.... se invece vuoi dichiarare il valore effettivo devi farlo prima della prenotazione e quindi successivo aumento dei biglietti.... non gli bastano circa e 1000 a famiglia.... sti pidocchiosi.....
che il vento sia sempre in poppa!!!!!!
Capitano di Fregata
lordzenzen
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- 3/10
Gommoa, domandina facile stamattina Felice
Allora vediamo. Nulla questio sul dolo o colpa grave, vediamo il caso di scuola.
Mi imbarco con auto e gommone su un traghetto e a terra trovo dei danni al gommone, chi paga?
Il limite di 103 euro esiste, e essendo un limite imposto dalla legge, vediamo un po' come si può bypassare.
Il tempo della colazione e ti posto un parere.
Clubman 26-Yamaha 250-GPS Interphase 6ì
Coaster 650-Yamaha 150-GPS Lowrence
Capitano di Fregata
lordzenzen
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- 4/10
Fatta la colazione e dopo aver dato una lettura alla banca dati cerchiamo di essere piu semplici possibili.
Come al solito la dottrina è divisa in due orientamenti di massima. ( Felice tanto per cambiare)
La sentenza da te enunciato ha creato uno spartiacque importante, dando la possibilità al danneggiato di superare il limite imposto dall'art. 423 cod. nav. a secondo della natura del contratto di trasporto, ovvero se nelle condizioni generali di trasporto predisposte dal vettore - che obbligano il passeggero che le ha conosciute o che doveva conoscerle secondo l'ordinaria diligenza (conoscenza presunta dal momento dell'acquisto del biglietto di passaggio secondo le C.G.T. dei principali vettori) - non è inserita la clausola di esonero da responsabilità per lo stesso in ordine ai danni subiti dall'automobile il passeggero danneggiato potrà agire nei confronti del vettore in via contrattuale e dovrà provare l'esistenza del contratto di trasporto ed il danno subito, mentre in difetto di una siffatta pattuizione sarà comunque legittimato ad agire in via extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., a fronte però di un onere probatorio più gravoso avente per oggetto il danno e la sua derivazione da colpa o dolo del vettore.
In ogni caso il danneggiato, dopo aver adeguatamente provato il danno subito, sia con un'azione di responsabilità contrattuale o extra contrattuale 2043 c.c. sarà risarcito per l'intero importo.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
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Contrammiraglio
gommoa (autore)
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- 5/10
Chiarissimo Wink ,
quindi il problema si sposta sulle Condizioni Generali delle diverse compagnie in merito all'esistenza o meno della clausola di responsabilità.
Se ho tempo si potrebbe fare uno schema in base alle CGT delle diverse compagnie.
Quindi secondo te la "dichiarazione di valore", controfirmata da un ufficiale di bordo, risulterebbe ormai sempre superflua? anche nel caso del 2043?

Questa clausola di GNVIl "il Passeggero che intenda dichiarare il valore del veicolo al seguito dovrà formalizzarlo per iscritto prima della prenotazione; il costo del trasporto del veicolo sarà in funzione del valore dichiarato." non mi piace per niente! Anche perchè prenotando online non c'è questa possibilità
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Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 6/10
Come no....
Anzi!
Un bel fax alla sede legale il giorno con data e ora sul rapportino....
E lì hai fregati..... La sera fai il biglietto online e spilli tutto assieme!
Capitano di Fregata
lordzenzen
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- 7/10
Evviva la praticità Felice Felice Felice
Bobo for presidente...... Felice Sbellica Sbellica Sbellica
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Ammiraglio di divisione
eros
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- 8/10
io ho esperienze solo con le compagnie greche.
Una volta danno al portapacchi strappato scendendo per mancata indicazione di un ostacolo , all' arrivo ,mi hanno fatto infilare in un buco ed alla discesa non c'era nessuno ad farmi notare un tubo sporgente.
La compagnia tramite assicurazione ha pagato senza battere ciglio.
Unica indicazione che mi era stata data e che ho applicato ,ma non so se è vera in toto , ossia far registrare i danni al commissario di bordo prima di scendere.

riguardo ai biglietti on line , spero non cambino le condizioni una volta pagati , sempre una compagnia greca a biglietti fatti on line , mi ha reso uno sconto che secondo loro non avevo calcolato, spero non provino ad attaccare un addebito ulteriore.

ciao eros
Contrammiraglio
gommoa (autore)
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- 9/10
eros ha scritto:

Unica indicazione che mi era stata data e che ho applicato ,ma non so se è vera in toto , ossia far registrare i danni al commissario di bordo prima di scendere.


Si, è necessario. Dopo non si può fare più nulla
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Contrammiraglio
gommoa (autore)
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- 10/10
Spulciando tra le condizioni generali di Tirrenia, questa è proprio discutibile:

In particolare, i passeggeri, in ossequio alle vigenti disposizioni, devono presentare gli autoveicoli per l'imbarco con un quantitativo di carburante, nel serbatoio, appena sufficiente a permettere le manovre necessarie per l'imbarco e lo sbarco.

Per quanto riguarda i risarcimenti, Tirrenia così stabilisce:

La responsabilità del vettore per il trasporto degli autoveicoli e relativi rimorchi, motoscooter e motociclette al seguito di passeggeri, e il limite del risarcimento cui lo stesso è tenuto, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dagli artt. 422 e 423 cod. nav. Rolling Eyes
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Sailornet